Cass. civ., sez. II, sentenza 31/08/2022, n. 25646
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L'atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un'efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente, sicché l'atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.
Sul provvedimento
Testo completo
25646/22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: SUCCESSIONI PASQUALE D'ASCOLA Presidente Ud.28/04/2022 Consigliere M MOCCI PU Con25646 Consigliere-Rel. GIUSEPPE TEDESCO Consigliere ANTONIO SCARPA M CRISCUOLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA propostoda:sul ricorso iscritto al n. 18122/2017 R.G. MIGNOLA GERARDO, MIGNOLA EMILIA, MIGNOLA GERARDO, FATTORELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' N 20, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentati e difesi dall'avvocato B M -ricorrenti-
contro
M M, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentata e difeso dall'avvocato G S -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1366/2017 depositata il 24/03/2017. 912/22 1 C Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona della dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La presente causa riguarda la successione di M F, cui sono stati chiamati i figli M M, G ed E. G ed E hanno dichiarato di rinunciare all'eredità, che è stata accettata, in loro rappresentazione, dai minori M G (figlio di G) e Fattorello Francesco (figlio di E). M M ha chiamato in giudizio i fratelli e i due rninori accettanti, rappresentati dai genitori, chiedendo accertarsi l'inefficacia della rinuncia, in quanto intervenuta quando i chiamati avevano già accettato l'eredità. Il primo giudice ha accolto la domanda sulla base del rilievo che, nell'atto di notorietà ricevuto da notaio ai fini della successione, al quale erano intervenuti Maria, G ed E Mignola, gli attestanti avevano dichiarata che i chiamati si erano immessi nel possesso dei beni, derivandone da ciò, non essendo stato fatto l'inventario nei termini, l'acquisto della qualità di erede ex art. 485 c.c. A quanto dichiarato nell'atto di notorietà, il Tribunale ha riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale fatta alla parte, idonea in quanto tale a dare la prova del fatto che aveva determinato l'acquisto dell'eredità. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza, riconoscendo la correttezza della qualificazione, in termini di confessione stragiudiziale fatta alla parte, delle attestazioni rese dinanzi al notaio, in quanto avevano lo scopo «di individuare gli eredi del sig. Mignola, di chiarire chi fosse nel possesso dei beni ereditari e che la successione era regolata quanto ai beni immobili dal testamento pubblicato in pari data e quanto ai beni mobili dalla devoluzione per Ric. 2017 n. 18122 sez. S2 - ud. 28-04-2022 legge» (pag. 4 della sentenza impugnata). Sulla base di ciò la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante l'esito delle prove orali. In base a tale esito gli appellanti intendevano accreditare l'assunto che i fatti dichiarati nell'atto di notorietà non corrispondessero al vero. Per la cassazione della sentenza Mignola G, in proprio e unitamente al coniuge Farese Angela quale legale rappresentante del minore Mignola Giovanni, Mignola E e Fattorello Francesco, nel frattempo divenuto maggiorenne, hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. M M ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito che Mignola G ed E avevano prestato acquiescenza alla sentenza, essendosi recati, dopo la pronuncia della sentenza impugnata presso la figliale della BPER Banca per chiudere la cassetta di sicurezza di cui era titolare il de cuius, previa constatazione del relativo contenuto e sottoscrizione del modulo di disdetta. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'eccezione di acquiescenza, formulata dalla controricorrente relativamente alla sentenza impugnata con ricorso per cassazione, è infondata. L'eccezione allude evidentemente a un'ipotesi di acquiescenza tacita. L'acquiescenza è tacita quanto risulta da atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione: l'incompatibilità va intesa nel senso della ingiustificabilità dell'atto al di fuori dell'accettazione, essendo la stessa esclusa dove sussistano più possibili imputazioni dell'atto (Cass. n. 23539/2021;
n. 2413/2018;
n. 21385/2012;
n. 5119/2994). Una tale incompatibilità, nella specie, non è ravvisabile già in linea di principio alla luce della documentazione prodotta a sostegno dell'eccezione, il cui esame, seppure