Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2004, n. 10211

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2004, n. 10211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10211
Data del deposito : 27 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. S P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRUNEDDU GIOVANNI, già elettivamente domiciliato in

ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI

6, presso lo studio dell'avvocato G F, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELL'INTERNO;



- intimato -


avverso la sentenza n. 595/01 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 30/11/01 - R.G.N. 960/2000;

udita - la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/04 dal Consigliere Dott. P S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 maggio 1998, il Ministero dell'Interno esponeva che in data 15 gennaio 1998 l'Avv. G P aveva notificato allo stesso una copia in forma esecutiva della sentenza del Pretore di Cagliari, emessa il 27 giugno 1997 unitamente a pedissequo atto di precetto con il quale il medesimo legale, a favore del quale erano state distratte le spese, intimava il pagamento, entro dieci giorni, degli importi liquidati nella sentenza per spese legali, oltre successivi diritti e spese.
Aggiungeva che l'Amministrazione aveva provveduto all'integrale pagamento delle spese liquidate nella sentenza, di quelle successive maturate e dovute fino alla notifica del titolo esecutivo. Soggiungeva che, con nuovo atto di precetto notificato il 15 maggio 1998, il medesimo legale, pur dando atto del pagamento intervenuto, intimava, sulla base dello stesso titolo esecutivo, il pagamento di ulteriori somme corrispondenti ai diritti ed onorari del precedente precetto, peraltro divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 481 c.p.c., oltre alle ulteriori spese, diritti ed onorari della nuova intimazione.
Tutto ciò premesso il Ministero proponeva opposizione, dinanzi al Pretore di Cagliari in funzione di giudice del lavoro, al precetto notificato il 15 maggio 1998, sostenendone l'illegittimità sotto diversi profili: innanzitutto perché a seguito dell'intervenuta inefficacia del primo atto di precetto non erano più esigibili le relative spese legali, che, peraltro, erano state corrisposte;

inoltre perché il creditore, ai sensi dell'art. 14, 1 comma, del DL 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, avrebbe dovuto notificare il primo atto di precetto, per agire in via esecutiva, solo dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo spedito in forma esecutiva.
L'opponente rilevava, inoltre, che, sia nel primo che nel secondo precetto, venivano richieste voci per diritti, quali posizione ed archivio, già ricomprese nella liquidazione giudiziale effettuata dal Pretore e che la tariffa professionale applicabile non consentiva potessero essere reiterate più volte nell'ambito dello stesso giudizio.
Tutto ciò esposto il Ministero dell'Interno chiedeva che fosse dichiarata l'inefficacia e comunque l'invalidità del precetto intimato per l'insussistenza di ogni diritto dell'intimante ad agire in via esecutiva, col favore delle spese. L'avv. P contestava il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, con sentenza 12 novembre 1999 - 10 gennaio 2000, accoglieva l'opposizione dichiarando inefficace l'atto di precetto notificato in data 15 maggio 1998, condannando l'opposto al rimborso delle spese processuali.
Riteneva il primo Giudice che l'art. 14, 1^ comma del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, precludesse al creditore di assumere qualsiasi
iniziativa prodromica all'instaurazione della procedura esecutiva prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo. Pertanto, la notifica del primo precetto, avvenuta in data 15 gennaio 1998, in assenza delle condizioni di legge, lo rendeva illegittimo e le spese che ne derivavano non potevano essere poste a carico del debitore sul quale non potevano gravare costi procedurali non consentiti al momento della notifica del titolo esecutivo. Dall'illegittimità del primo atto di precetto conseguiva anche l'illegittimità del successivo, oggetto dell'opposizione, giacché il debitore aveva adempiuto integralmente i propri impegni, corrispondendo le spese legali liquidate nelle sentenze nonché quelle successivamente maturate fino alla notifica della decisione. Con riferimento al quantum dovuto, il primo giudice riteneva non spettante il diritto posizione ed archivio trattandosi di diritto già ricompreso tra quelli liquidati dal Pretore in sentenza e che pertanto non poteva essere posto nuovamente a carico dell'Amministrazione nell'ambito dello stesso giudizio.
Contro tale decisione proponeva appello l'avv, P, contestando, tra l'altro, l'interpretazione dell'art. 14 della legge sopra citata proposta dal Giudicante e sostenendo al riguardo che l'evidente favor legis sotteso alla predetta disposizione consisteva esclusivamente nell'aver ampliato, da dieci a sessanta giorni, il termine per consentire al debitore di adempiere il proprio debito, tenuto conto appunto dei termini più lunghi necessari all'Amministrazione per liquidare i propri debitori, senza con ciò precludere in nessun modo al creditore la predisposizione del precetto, che, in quanto atto solo propedeutico all'esecuzione, non poteva essere interessato dal divieto di cui all'art. 14 citato.
In ogni caso, si ribadiva come le spese del primo precetto dovessero considerarsi integralmente pagate dall'Amministrazione, che non aveva in alcun modo contestato quanto dichiarato dal creditore, che aveva imputato il pagamento ricevuto alle spese del precetto e a quelle successive alla sentenza ed il residuo in conto capitale. Conseguentemente si evidenziava come fosse del tutto irrilevante la circostanza che il primo precetto fosse divenuto inefficace, non essendo stato promosso il procedimento esecutivo nel termine previsto di 90 gg. dalla sua notifica, dato che le spese relative ad esso dovevano considerarsi già pagate.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 21-30 novembre 2001, rigettava l'appello sostenendo che dal tenore letterale dell'art. 14, comma 1, della legge sopra citata si poteva arguire come il creditore di una pubblica amministrazione potesse intimare un precetto, solo quando, decorsi sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il debitore non avesse adempiuto spontaneamente alla sua obbligazione.
Peraltro, il Giudice d'appello fondava la sua decisione essenzialmente sulla assorbente considerazione che il debitore aveva adempiuto interamente la sua obbligazione pagando quanto indicato nel precetto per capitale (spese legali) e spese successive alla sentenza ed alla sua notificazione, con esclusione delle spese del primo precetto, a suo dire non dovute, in quanto il creditore non aveva, entro novanta giorni dalla sua notifica, promosso alcun atto esecutivo, determinando conseguentemente la inefficacia dei precetto stesso.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l'avv.
P con tre motivi.
Il Ministero dell'Interno non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l'avv. G P denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 comma 1 D.L. 31/12/96 n. 669 conv. in L. 28/2/97 n. 30 e degli artt. 479, 480 e 491 c.p.c.
in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Il particolare, la ricorrente censura la decisione del Giudice d'appello nella parte in cui ritiene che la disposizione di cui all'art. 14 comma i D.L. citato impedisca al creditore di una p.a. di notificare il precetto prima del decorso del termine di sessanta giorni concesso alle amministrazioni dello Stato per dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali.
Tale convinzione si fonderebbe sul tenore letterale della norma in esame che fa decorrere il termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza fare alcun riferimento alla notifica del precetto, la cui intimazione, per ciò solo, sarebbe preclusa durante il predetto periodo;
con la conseguenza che, se la p.a. debitrice pagasse spontaneamente nei sessanta giorni previsti ex lege, la spesa relativa all'intimazione del precetto dovrebbe essere ritenuta superflua ed evitabile.
Sostiene il ricorrente che, ciò affermando, la sentenza impugnata non solo avrebbe male interpretato ed applicato l'art. 14 citato, ma avrebbe anche omesso di motivare in maniera sufficiente e logica la sua decisione sul punto.
Il motivo, pur a volerne condividere le argomentazioni poste a base di esso, non è determinante ai fini del decidere, essendo condizionato dalla soluzione riguardante il secondo motivo, così come, del resto, ha tenuto a rimarcare la stessa Corte d'appello, allorché ha affrontato la medesima questione. Con detto secondo motivo, infatti, la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1194 e 1195 c.c., 1175 e 1176 c.c. e dell'art. 481 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., censura l'impugnata decisione laddove afferma la irrilevanza della questione della validità dei precetti (o precetto) notificati in data 15 gennaio 1998 prima della scadenza del termine di 60 giorni, non avendo ad essi fatto seguito alcun processo di esecuzione. Secondo la Corte di Cagliari, infatti, poiché le spese relative all'esecuzione, anche per il compimento di atti compiuti prima dell'inizio della esecuzione, sono anticipate dal creditore che potrà rivalersi poi sul debitore se il processo di esecuzione giunge alla sua conclusione, allorché - come nella specie - il creditore non prosegue nel processo o, nella fase prodromica, non lo inizia nel termine di novanta giorni previsti dall'art. 481 c.p.c., facendo divenire inefficace il precetto, le spese rimangono a suo carico. Sostiene, in contrario, il ricorrente che il disposto di cui all'art. 481 c.p.c., su cui si fonda l'argomentare della sentenza impugnata,
non poteva essere invocato, in quanto le spese dei predetti precetti dovevano considerarsi già pagate dall'Amministrazione, secondo la disciplina che regola la materia della imputazione del pagamento;

disciplina che sarebbe stata del tutto ignorata dalla sentenza in oggetto, la quale, anche per questo motivo, risulterebbe illegittima avendo violato gli artt. 1194 e 1195 c.c.. Al riguardo, il ricorrente rammenta che l'imputazione del pagamento può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale del debitore o del creditore ovvero frutto dell'accordo tra i predetti od ancora, in mancanza di alcuno dei predetti atti, il risultato dell'applicazione di una regola legale.
Nel caso in oggetto, non avendo l'Amministrazione debitrice, al momento del pagamento, effettuato alcuna dichiarazione di imputazione dello stesso, e risultando come unica imputazione di pagamento quella proveniente dal creditore, che, con la lettera datata 2/4/98, aveva dichiarato di riferire il pagamento ricevuto alle spese di precetto, agli interessi, ai diritti successivi ed il resto in conto capitale per le spese legali liquidate in sentenza, detta dichiarazione doveva ritenersi vincolante per il debitore ex art. 195 c.c., in quanto quest'ultimo, non contestandola prontamente, aveva tenuto un comportamento con valore di "atto di acquiescenza". La censura non merita accoglimento, stante la sua genericità, ed in mancanza della riproduzione testuale del contenuto della lettera del 2 aprile 1998 o, almeno, della parte di essa rilevante. Ed invero,
secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, ove, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso- la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n. 265;
v. anche Cass. 12 settembre 2000 n. 12025;
Cass. 11 gennaio 2002 n. 317). In particolare, poi, l'indicazione della risultanza che si assume non valutata, o non logicamente valutata, non può consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni della parte, ma deve contenere in modo obiettivo tutti gli elementi rilevanti della medesima, con la conseguenza che, ove necessario per una adeguata valutazione, detta indicazione deve consistere in una integrale trascrizione della risultanza in questione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12025). Va disatteso, infine, anche il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. in relazione all'art, 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Invero, la tesi della ricorrente, secondo cui la prima serie di precetti (o primo precetto) sarebbe dovuta essere impugnata nei cinque giorni dalla notifica, trattandosi di "opposizione agli atti esecutivi" risulta, del tutto, incongruente, tenuto conto che, di fronte al preteso pagamento parziale, era il preteso creditore a dovere agire in via esecutiva, e non il preteso debitore a proporre opposizione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese, non essendosi, la parte intimata costituita.

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