Cass. civ., sez. II, sentenza 15/11/2018, n. 29456
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Testo completo
nte Sanzione SENTENZA disciplinare a carico di notaio sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1153/'18) proposto da: ROMANO ELISABETTA FILOMENA (C.F.: RMN LBT 66L42 A662A), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. S C ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Oslavia, n. 39/f;
- ricorrente -
CO ntro CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO (C.F.: 80052030154), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti R D, M G e F G ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma, v. Sistina, n. 42;
- controricorrente -
e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato -
Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano nel procedimento iscritto al n. R.G. 537/2017, depositata il 21 ottobre 2017 (e notificata a mezzo pec il 27 ottobre 2017);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2018 dal Consigliere relatore Dott. A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. S C per la ricorrente e l'Avv. M G per il controricorrente Consiglio notarile di Milano.
FATTI DI CAUSA
In data 13 novembre 2014, il sig. F F M, per un verso, e i sigg. E R e A L, per altro verso, segnalavano al Consiglio notarile di Milano - con due distinti esposti - la condotta assunta dal notaio dott.ssa Elisabetta Filomena R, ritenuta dagli stessi affetta da anomalie in relazione alla gestione delle vicende successorie della sig.ra Luigia Rizzi (morta il 4 febbraio 2014), con particolare riferimento all'esecuzione di apposite disposizioni contenute in due documenti redatti dalla suddetta deceduta (il primo recante la data del 17 gennaio 2014 e il secondo datato 10 febbraio 2014), rispetto alle quali il predetto M non veniva avvertito di nulla / malgrado che nella seconda scheda testamentaria egli fosse stato indicato quale destinatario di volontà attributive di beni e nonostante che con la prima scheda tale signor Ferrara - sollecitato dal menzionato notaio ad accettare l'eredità - fosse stato nominato mero esecutore testamentario (precisandosi, tuttavia, che lo stesso, in seguito, aveva rinunciato all'eredità sottoscrivendo un atto di transazione nel quale riconosceva che il primo testamento non conteneva alcuna volontà dispositiva della de cuius in suo favore). A seguito degli esperiti accertamenti del caso, il Consiglio notarile di Milano, con atto del 17 marzo 2016, richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'indicato notaio contestando allo stesso la violazione delle norme deontologiche di cui all'art. 147, lett. a) e lett. b), della legge n. 89/1913 (c.d. legge notarile), e specificamente, con riferimento alla seconda infrazione, la violazione degli artt. 40, 41, 28 e 42 del medesimo testo normativo, ritenendo adeguata e proporzionata ai fatti contestati la sanzione della sospensione dall'attività professionale per otto mesi. Espletata la conseguente istruttoria, all'esito della stessa, con decisione n. 185 del 7 luglio 2016 (e depositata il 16 dicembre 2016), la CO.RE.DI. della Lombardia, ravvisava la sussistenza della responsabilità del notaio R in ordine all'infrazione dell'art. 147, lett. a), della legge notarile (per aver compromesso la sua reputazione ed il prestigio della classe notarile non avendo osservato la dovuta terzietà ed imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati nella gestione dell'anzidetta vicenda successoria) nonché in relazione all'art. 147, lett. b), della medesima legge notarile con riferimento alle contestate violazioni dei principi di deontologia professionale dei notai ascrittile;
irrogava, pertanto, nei confronti del menzionato notaio, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile, la sanzione disciplinare pecuniaria di euro 15.000,00. Sul reclamo proposto dal notaio R avverso la suddetta decisione, la Corte di appello di Milano, nella costituzione del Consiglio notarile di Milano e con l'intervento del P.G. presso la medesima Corte, con ordinanza depositata il 21 ottobre 2017, rigettava l'impugnazione, confermando la sanzione inflitta alla reclamante, che veniva condannata anche alla rifusione delle spese giudiziali. A sostegno dell'adottata ordinanza la Corte ambrosiana rilevava, quanto alla configurazione della violazione di cui all'art. 147, lett. a), della legge notarile che, in effetti, era emerso come la professionista avesse incongruamente gestito la vicenda successoria in discorso, sollecitando un soggetto ad accettare l'eredità malgrado la sua chiamata fosse del tutto dubbia e discutibile, senza, oltretutto, avvertire una delle persone effettivamente chiamate all'eredità, procedendo ad una serie di attività inopportune e senza rendere a tutte le parti interessate le necessarie spiegazioni per ponderare le loro decisioni, così incorrendo nella violazione del decoro e della dignità della funzione del notaio e della classe notarile, che ne erano risultati gravemente compromessi. Con riguardo alle violazioni ricondotte all'art. 147, lett. b), della legge notarile, la Corte milanese ravvisava la violazione dell'art. 41 dei codice deontologico per non aver il suddetto notaio tenuto un comportamento equidistante rispetto ai diversi interessi delle parti, nonché la violazione del precedente art. 40 di detto codice essendo emerso che lo stesso notaio non aveva fornito alle parti il preventivo dei costi, delle spese e dei compensi della prestazione richiesta, esigendo anche importi considerevoli per attività non sollecitate o non ultimate;
inoltre, il giudice del reclamo riteneva concretatasi, nella condotta del notaio, anche la violazione dell'art. 42 del medesimo codice deontologico, poiché era risultato che lo stesso non aveva svolto con la necessaria diligenza le attività di consiglio e di indirizzo connesse allo svolgimento della funzione notarile, avendo, in particolare, omesso di convocare il M, di concordare con le parti le modalità attuative della procedura e di rendere edotte le parti effettivamente interessate della sopravvenuta rinuncia del Ferrara, oltre ad aver dato riscontro con ritardo alle lettere degli avvocati officiati dalle parti medesime;
infine, la Corte di appello confermava anche la sussistenza della violazione di cui all'art. 28 del codice deontologico di categoria per aver il suddetto notaio coinvolto un dipendente dello studio notarile in qualità di attestante in un atto notorio, senza che il ricorso a tale coinvolgimento fosse stato dettato da esigenze di carattere eccezionale. Quanto al tipo e alla misura della sanzione, la Corte adìta in sede di reclamo riteneva che la sanzione pecuniaria inflitta al notaio R dalla CO.RE.DI. di Milano fosse adeguata e proporzionata alla condotta illecita risulta comprovata, che, peraltro, aveva comportato la consumazione di plurime violazioni del codice deontologico. Nei riguardi dell'anzidetta ordinanza decisoria della Corte di appello di Milano (notificata a mezzo pec il 27 ottobre 2017) ha proposto ricorso per cassazione il notaio Elisabetta Filomena R, articolato in sette motivi, al quale ha resistito con controricorso il solo intimato Consiglio notarile di Milano. Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,
- ricorrente -
CO ntro CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO (C.F.: 80052030154), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti R D, M G e F G ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma, v. Sistina, n. 42;
- controricorrente -
e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimato -
Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano nel procedimento iscritto al n. R.G. 537/2017, depositata il 21 ottobre 2017 (e notificata a mezzo pec il 27 ottobre 2017);
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2018 dal Consigliere relatore Dott. A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. S C per la ricorrente e l'Avv. M G per il controricorrente Consiglio notarile di Milano.
FATTI DI CAUSA
In data 13 novembre 2014, il sig. F F M, per un verso, e i sigg. E R e A L, per altro verso, segnalavano al Consiglio notarile di Milano - con due distinti esposti - la condotta assunta dal notaio dott.ssa Elisabetta Filomena R, ritenuta dagli stessi affetta da anomalie in relazione alla gestione delle vicende successorie della sig.ra Luigia Rizzi (morta il 4 febbraio 2014), con particolare riferimento all'esecuzione di apposite disposizioni contenute in due documenti redatti dalla suddetta deceduta (il primo recante la data del 17 gennaio 2014 e il secondo datato 10 febbraio 2014), rispetto alle quali il predetto M non veniva avvertito di nulla / malgrado che nella seconda scheda testamentaria egli fosse stato indicato quale destinatario di volontà attributive di beni e nonostante che con la prima scheda tale signor Ferrara - sollecitato dal menzionato notaio ad accettare l'eredità - fosse stato nominato mero esecutore testamentario (precisandosi, tuttavia, che lo stesso, in seguito, aveva rinunciato all'eredità sottoscrivendo un atto di transazione nel quale riconosceva che il primo testamento non conteneva alcuna volontà dispositiva della de cuius in suo favore). A seguito degli esperiti accertamenti del caso, il Consiglio notarile di Milano, con atto del 17 marzo 2016, richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'indicato notaio contestando allo stesso la violazione delle norme deontologiche di cui all'art. 147, lett. a) e lett. b), della legge n. 89/1913 (c.d. legge notarile), e specificamente, con riferimento alla seconda infrazione, la violazione degli artt. 40, 41, 28 e 42 del medesimo testo normativo, ritenendo adeguata e proporzionata ai fatti contestati la sanzione della sospensione dall'attività professionale per otto mesi. Espletata la conseguente istruttoria, all'esito della stessa, con decisione n. 185 del 7 luglio 2016 (e depositata il 16 dicembre 2016), la CO.RE.DI. della Lombardia, ravvisava la sussistenza della responsabilità del notaio R in ordine all'infrazione dell'art. 147, lett. a), della legge notarile (per aver compromesso la sua reputazione ed il prestigio della classe notarile non avendo osservato la dovuta terzietà ed imparzialità nei confronti di tutti i soggetti interessati nella gestione dell'anzidetta vicenda successoria) nonché in relazione all'art. 147, lett. b), della medesima legge notarile con riferimento alle contestate violazioni dei principi di deontologia professionale dei notai ascrittile;
irrogava, pertanto, nei confronti del menzionato notaio, previa concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile, la sanzione disciplinare pecuniaria di euro 15.000,00. Sul reclamo proposto dal notaio R avverso la suddetta decisione, la Corte di appello di Milano, nella costituzione del Consiglio notarile di Milano e con l'intervento del P.G. presso la medesima Corte, con ordinanza depositata il 21 ottobre 2017, rigettava l'impugnazione, confermando la sanzione inflitta alla reclamante, che veniva condannata anche alla rifusione delle spese giudiziali. A sostegno dell'adottata ordinanza la Corte ambrosiana rilevava, quanto alla configurazione della violazione di cui all'art. 147, lett. a), della legge notarile che, in effetti, era emerso come la professionista avesse incongruamente gestito la vicenda successoria in discorso, sollecitando un soggetto ad accettare l'eredità malgrado la sua chiamata fosse del tutto dubbia e discutibile, senza, oltretutto, avvertire una delle persone effettivamente chiamate all'eredità, procedendo ad una serie di attività inopportune e senza rendere a tutte le parti interessate le necessarie spiegazioni per ponderare le loro decisioni, così incorrendo nella violazione del decoro e della dignità della funzione del notaio e della classe notarile, che ne erano risultati gravemente compromessi. Con riguardo alle violazioni ricondotte all'art. 147, lett. b), della legge notarile, la Corte milanese ravvisava la violazione dell'art. 41 dei codice deontologico per non aver il suddetto notaio tenuto un comportamento equidistante rispetto ai diversi interessi delle parti, nonché la violazione del precedente art. 40 di detto codice essendo emerso che lo stesso notaio non aveva fornito alle parti il preventivo dei costi, delle spese e dei compensi della prestazione richiesta, esigendo anche importi considerevoli per attività non sollecitate o non ultimate;
inoltre, il giudice del reclamo riteneva concretatasi, nella condotta del notaio, anche la violazione dell'art. 42 del medesimo codice deontologico, poiché era risultato che lo stesso non aveva svolto con la necessaria diligenza le attività di consiglio e di indirizzo connesse allo svolgimento della funzione notarile, avendo, in particolare, omesso di convocare il M, di concordare con le parti le modalità attuative della procedura e di rendere edotte le parti effettivamente interessate della sopravvenuta rinuncia del Ferrara, oltre ad aver dato riscontro con ritardo alle lettere degli avvocati officiati dalle parti medesime;
infine, la Corte di appello confermava anche la sussistenza della violazione di cui all'art. 28 del codice deontologico di categoria per aver il suddetto notaio coinvolto un dipendente dello studio notarile in qualità di attestante in un atto notorio, senza che il ricorso a tale coinvolgimento fosse stato dettato da esigenze di carattere eccezionale. Quanto al tipo e alla misura della sanzione, la Corte adìta in sede di reclamo riteneva che la sanzione pecuniaria inflitta al notaio R dalla CO.RE.DI. di Milano fosse adeguata e proporzionata alla condotta illecita risulta comprovata, che, peraltro, aveva comportato la consumazione di plurime violazioni del codice deontologico. Nei riguardi dell'anzidetta ordinanza decisoria della Corte di appello di Milano (notificata a mezzo pec il 27 ottobre 2017) ha proposto ricorso per cassazione il notaio Elisabetta Filomena R, articolato in sette motivi, al quale ha resistito con controricorso il solo intimato Consiglio notarile di Milano. Il difensore della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,
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