Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2019, n. 33156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2019, n. 33156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33156
Data del deposito : 16 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

C-Un') 11)56 SENTENZA sul ricorso 23469-2015 proposto da: MERIDIONAL SERVICE S.N.C., ZACCARI CARMELA, GIGANTE GIUSEPPE e GIGANTE ILIANA, rappresentati e difesi dall'Avvocato S C ed elettivamente domiciliati a Roma, via Venuti 20, presso lo studio dell'Avvocato F O, per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

E.PA.C. CARBURANTI DI SALZILLO VINCENZO E C. S.N.C., rappresentato e difeso dall'Avvocato L B ed elettivamente domiciliato a Roma, via Valadier 43, presso lo studio dell'Avvocato EDIO LIZZA, per procura speciale in calce al controricorso

- controricorrente -

nonché • () u=3c - ESSO ITALIANA S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato A C ed elettivamente domiciliata a Roma, via Circonvallazione Clodia 86, presso lo studio dell'Avvocato R M, per procura speciale a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 456/2015 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 28/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 2/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica A C, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
sentito, per la controricorrente Esso Italiana s.r.I., l'Avvocato R M;

FATTI DI CAUSA

La E.PA.C. Carburanti s.n.c., con atto di citazione notificato il 28/5/2002, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Benevento, C Z, L G e G G, figli della prima, e Giuseppe I. La società attrice ha dedotto che: - in data 18/6/1994, aveva stipulato con C Z, L G, G G Giuseppe I una scrittura privata per la realizzazione di una stazione di servizio per la vendita di carburanti e lubrificanti;
- la società attrice, infatti, aveva ottenuto dall'ANAS la concessione di circa 700 mq. di terreno, sufficienti, però, sono alla realizzazione di una stazione di rifornimento, sicché, per realizzare anche una stazione di servizio, era necessario utilizzare un fondo di proprietà di Zaccari-G;
l'art. 6 della scrittura, peraltro, prevedeva che Ric. 2015 n. 23469, Sez.

2 - PU del 2 ottobre 2019
il locale adibito ad ufficio-esposizione ed a ricovero del gestore, con annesso bagno, per una superficie di circa 18 mq, era di proprietà dell'E.PA.C. mentre l'intero piazzale della stazione doveva rimanere in comune nella disponibilità di entrambi i contraenti anche quando la concessione dell'ANAS fosse venuta meno;
- l'attrice, in data 26/7/1994, aveva stipulato con la Meridional Service s.n.c. di I e G un contratto di comodato ad uso gratuito dell'impianto di trasformazione;
- i convenuti, però, contravvenendo agli accordi, in data 14/4/1995, aveva provveduto all'accatastamento, in loro favore, dell'ufficio del gestore e del bagno, e non avevano concluso l'atto notarile di trasferimento dei beni. L'attrice, quindi, ha, tra l'altro, chiesto: - di essere dichiarata quale legittima proprietaria dei due locali descritti nell'art. 5 della scrittura privata del 18/6/1994 e, per l'effetto, di trasferire, con sentenza sostitutiva dell'atto notarile, la proprietà degli stessi in suo favore;
- di condannare i convenuti al risarcimento dei danni per l'illegittima detenzione dei locali dal 1995;
- di dichiarare che il piazzale della stazione di servizio, sul quale era ubicato l'impianto di distribuzione di carburante, era di proprietà comune, con il conseguente trasferimento, in suo favore, con sentenza sostitutiva dell'atto notarile, della comproprietà del bene. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno dedotto che l'impianto di distribuzione di carburante, diversamente da quanto dichiarato dall'attrice, non si trovava sull'area concessale dall'ANAS ma sul fondo di proprietà di C Z, L G e G G, e che tale impianto era stato realizzato a cura e spese dei convenuti G e I. Ric. 2015 n. 23469, Sez.

2 - PU del 2 ottobre 2019
I convenuti, quindi, hanno proposto domanda riconvenzionale per la dichiarazione della validità e l'efficacia di una precedente scrittura privata tra le parti del 6/8/1992 e l'invalidità di quella successiva invocata dall'attrice ed hanno chiesto il pagamento di un canone o indennizzo per l'occupazione del fondo. I convenuti, infine, hanno chiamato in causa la s.r.l. Esso Italiana, per la rendicontazione delle somme versate alla E.PA.C. e la sua condanna, in solido con la stessa, al pagamento della somma di £.

1.200.000.000 per l'occupazione del fondo. La s.r.l. Esso Italiana, a sua volta, costituendosi in giudizio, ha eccepito la sua estraneità agli accordi intercorsi tra l'attrice e i convenuti. La società attrice, poi, con atto di citazione notificato il 5/6/2003, ha convenuto in giudizio la Meridional Service s.n.c. di I e G chiedendo la risoluzione del contratto di comodato, stipulato con la stessa, per la gestione dell'impianto di carburante, con condanna della società convenuta all'immediato rilascio dell'impianto, oltre al pagamento di un'indennità di occupazione dal 30/4/2003 al rilascio ed al risarcimento dei danni. La società attrice, infine, con atto di citazione notificato il 3/4/2004 dopo aver dedotto che nella scrittura privata del 18/6/1994, era stato previsto, all'art. 9, che il pagamento del canone per i passi carrabili di accesso alla stazione di servizio ed in favore dell'ANAS era a carico dei gestori I e G, ha chiesto la condanna degli stessi al pagamento di canoni non corrisposti dal 2000 al 2003 per l'importo di €. 8.544,48. Ric. 2015 n. 23469, Sez.

2 - PU del 2 ottobre 2019
Riuniti i giudizi, il tribunale di Benevento, con sentenza del 3/12/2012, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società attrice, ha disposto: 1) il trasferimento, in favore della stessa, della proprietà dei due locali situati nel fabbricato di supporto alla stazione di servizio per la vendita di carburanti e lubrificanti, così come descritti nella scrittura del 18/6/1994;
2) ha condannato la Meridional Service s.n.c. a rilasciare immediatamente, in favore dell'attrice, l'impianto di distribuzione di carburante, con le relative attrezzature, ed ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di C. 145.000,00;
3) ha condannato Giuseppe I e G G al pagamento in favore dell'attrice della somma di C. 8.544,48. Il tribunale, invece, ha rigettato tutte le altre domande dell'attrice e la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti. I convenuti hanno proposto appello che la corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. La corte, in particolare, ha accertato, in fatto, che: - la E.PA.C. Carburanti s.n.c., titolare di concessione amministrativa per l'erogazione di carburante e di una concessione ANAS per la realizzazione di un impianto per la relativa vendita in un'area di mq. 720 in contrada Torrepalazzo nel Comune di Torrecuso, contigua ad un fondo in proprietà degli appellanti Zaccari-G, ha stipulato con la Esso Italiana s.r.l. un contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti e di comodato gratuito per l'uso di attrezzature per il punto vendita di carburanti;
- la stessa società, allo scopo di realizzare un'ampia stazione di servizio, dotata, oltre che dell'impianto di distribuzione di carburante, anche dei Ric. 2015 n. 23469, Sez.

2 - PU del 2 ottobre 2019
servizi annessi, come bar, ristorante, tabaccheria, ecc., ha stipulato con i convenuti C Z, L G e G G e con Giuseppe I, due scritture private;
- con la prima, stipulata in data 6/8/1992, le parti hanno stabilito: all'art. 2, che G G e Giuseppe I avrebbero realizzato, a proprie spese, i necessari impianti di supporto, su una parte di terreno di esclusiva proprietà Zaccari-G, corrispondente a 1.800 mq., retrostante al terreno concesso dall'ANAS alla E.PA.C. Carburanti s.n.c., e che avrebbero realizzato le opere murarie e di scavo per la realizzazione dell'intera stazione di servizio, un piazzale coperto di mq. 3.000, la pensilina di copertura dell'impianto di distribuzione per una superfici di mq. 300 circa;
la E.PA.C. si impegnava a versare, in favore di G e I, la somma di £. 20.000.000 entro 20 giorni dal collaudo, oltre ad una penale di £.

1.000.000 per ogni giorno di ritardo;
all'art. 5, che "il locale adibito ad ufficio
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