Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2017, n. 31

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La notifica telematica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto ex art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, si perfeziona nel momento in cui perviene all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario, precedentemente comunicato dal medesimo al tempo della sua iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, e dell'art. 5, comma 1, del d.l. n. 179 cit., salva la prova che il predetto indirizzo sia erroneo per fatto non imputabile all'imprenditore che ha effettuato la comunicazione. (In applicazione del principio esposto, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d’appello aveva revocato il fallimento sul presupposto che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati ad un indirizzo PEC che, pur risultando dal certificato camerale della società debitrice, apparteneva, in realtà, ad altra società).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2017, n. 31
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31
Data del deposito : 3 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

11. 17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Notifica ex art.15 1.f. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE come modificato PRIMA SEZIONE CIVILE dal d.l. 179/2012. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Notifica ad indirizzo Presidente Dott. RENATO BERNABAI pec. Fattispecie. Dott. ROSA AR DI VIRGILIO Rel. Consigliere R.G.N. 25334/2014 Dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere Cronn.31 Dott. MASSIMO FERRO Consigliere Rep. Dott. FRANCESCO TERRUSI Consigliere Ud. 06/10/2016 ha pronunciato la seguente PU viê SENTENZA autorizzazione al rat. Petexin sul ricorso 25334-2014 proposto da: ohe Fall ricorren CURATELA DEL FALLIMENTO ELLEBI PROFESSIONAL S.R.L., in da parte del G.D. in date persona del Curatore avv. GIOVANNI MAGGIALETTI, 26/3/2014 domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA REINA, giusta procura in calce al ricorso;
2016 - ricorrente 1582

contro

AN AR, nella qualità di legale rappresentante della ELLEBI PROFESSIONAL S.R.L., domiciliata in ROMA, h PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO LO CICERO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1421/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. ROSA AR DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato LORENZO LO CICERO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo 24/4/2014, il Tribunale di Palermo del Con sentenza srl,fallimento della Ellebi Professional il dichiarava esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti chimici ed altro;
il reclamo proposto dalla società veniva accolto dalla Corte d'appello con sentenza del 5-12/9/2014, rilevandosi la fondatezza del motivo di reclamo inteso a far valere la mancanza della notifica ex art.15 1.f., nel testo modificato dall'art. 17, d.l. 179/2012, convertito con la 1. 221/2012, sul rilievo che il ricorso ed il decreto di comparizione erano stati notificati all'indirizzo Pec ellebisrl@pec.it, indirizzo che, alla stregua della memoria della Ellebi e della nota del Centro assistenza Aruba, risultava pur presente nel certificato camerale, ma riguardava altra società, la Ellebi srl con sede in Siracusa, mentre l'indirizzo corretto della Ellebi era ellebiprofessionalsrl@pec.it. Ne conseguiva la mancata instaurazione del contraddittorio di difesa, e quindi la nullità e la violazione diritto della sentenza resa dal Tribunale, con la conseguente rimessione in primo grado, ex art. 354 c.p.c. con ricorso Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, affidato a due motivi. La società ha depositato controricorso, nonché, fuori termine, la memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione h 3 1.1.- Col primo motivo, il Fallimento si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.16, comma 6 bis del d. 1. 185/2008, introdotto dall'art. 37 del d.l. 5/2012;
sostiene che la Corte del merito non ha considerato che in base a detta norma tutte le imprese in forma societaria sono obbligate a comunicare l'indirizzo pec alla

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