Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2022, n. 46283
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE WITT CLAUDIO nato a Roma il 10 giugno 1973 avverso la sentenza resa il 25 novembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. G N che ha insistito nel motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza resa nel procedimento a carico di C D W il 18 gennaio 2021, limitatamente agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità, ha rideterminato la pena inflitta in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 39.700 di multa.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, tramite difensore di fiducia, C D W deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 599 bis e 627 codice procedura penale e vizio della motivazione poiché la difesa nel corso dell'udienza di rinvio dava atto dell'accordo raggiunto con il procuratore generale per definire il procedimento mediante concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen., accordo che manteneva inalterata la pena base già individuata dalla Corte di appello per il reato ritenuto più grave, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, e riduceva leggermente gli aumenti in continuazione e quelli da infliggersi per i reati in materia di armi. La Corte di appello ha tuttavia ritenuto inammissibile tale proposta di concordato perché formulata nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. , richiamando una sentenza della quinta sezione di questa Corte del 22 giugno 2020 n. 22774 RV 279595. La pronunzia richiamata dalla corte territoriale ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato l'ordinanza di inammissibilità del concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. pronunziata dalla Corte di appello, osservando che tale proposta di concordato sarebbe in contrasto con la constatazione che il giudizio ha già avuto una sua definizione ordinaria, essendosi celebrato già il primo giudizio di
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. G N che ha insistito nel motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte di Cassazione che aveva annullato la sentenza resa nel procedimento a carico di C D W il 18 gennaio 2021, limitatamente agli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità, ha rideterminato la pena inflitta in anni 7 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 39.700 di multa.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso, tramite difensore di fiducia, C D W deducendo:
2.1 Violazione degli articoli 599 bis e 627 codice procedura penale e vizio della motivazione poiché la difesa nel corso dell'udienza di rinvio dava atto dell'accordo raggiunto con il procuratore generale per definire il procedimento mediante concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen., accordo che manteneva inalterata la pena base già individuata dalla Corte di appello per il reato ritenuto più grave, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, e riduceva leggermente gli aumenti in continuazione e quelli da infliggersi per i reati in materia di armi. La Corte di appello ha tuttavia ritenuto inammissibile tale proposta di concordato perché formulata nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc.pen. , richiamando una sentenza della quinta sezione di questa Corte del 22 giugno 2020 n. 22774 RV 279595. La pronunzia richiamata dalla corte territoriale ha rigettato il ricorso della difesa che aveva impugnato l'ordinanza di inammissibilità del concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. pronunziata dalla Corte di appello, osservando che tale proposta di concordato sarebbe in contrasto con la constatazione che il giudizio ha già avuto una sua definizione ordinaria, essendosi celebrato già il primo giudizio di
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