Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2021, n. 28307
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 32080-2020 proposto da: G A, rappresentato e difeso da se medesimo, nonché disgiuntamente e congiuntamente dagli avvocati UMBERTO DEL BASSO DE CARO, ANGELO MAZZONE;
- ricorrente -
contro 2021 CARRINO FRANCESCA, CARRINO IMMACOLATA, D'
ALESSIO
1808 FILOMENA, rappresentate e difese dagli avvocati SIMONE LABONIA, LUIGI TOCCI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4010/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. F C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato G A, il quale chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi agli scritti depositati;
Udii per le resistenti gli Avvocati SIMONE LABONIA, LUIGI TOCCI, quali si associano alla richiesta di inammissibilità del P.M.;
Fatti di causa Filomena D'Alessio, I C e F C evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Avellino l'avv. A G, professionista dal quale erano state patrocinate in sede penale e conseguente contenzioso civile di risarcimento danno iatrogeno, per sentir accertare che nulla più gli dovevano in dipendenza del rapporto professionale con pronuncia d'accertamento negativo in relazione alla domanda di liquidazione compenso presentata dall'avv. G avanti l'Ordine professionale di Napoli. Resistendo l'avv. A G, il Tribunale irpino ebbe ad accertare che le consorti D'Alessio-C erano debitrici verso il professionista della minor somma - rispetto a quella pretesa - precisata nella convenzione di data 23.8.2010 sottoscritta dalle clienti. Avverso la citata decisione le consorti C-D'Alessio proposero gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli, che resistendo il G, accolse l'impugnazione ritenendo che nulla fosse dovuto al professionista in ordine allo specifico scritto del 23.8.2010 posto, espressamente, alla base della domanda di liquidazione compenso. Osservava la Corte partenopea come l'accordo scritto, assunto dal Tribunale a sostegno della sua decisione, non risultava sottoscritto anche da I C pur condannata al pagamento;
come l'incarico affidato all'avv. G di raggiungere una transazione con l'Assicuratore dell'Ente sanitario responsabile risultava risolto dopo pochi giorni, tanto che la transazione tra le danneggiate e l'Assicuratore fu raggiunto tempo dopo da altro avvocato ed a condizioni diverse da quelle formulate dall'avv. G, sicché nulla era dovuto dalle clienti per attività, in effetti, non svolta. L'avv. G ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Napoli articolato su nove motivi, illustrato anche con memoria. Le consorti D'Alessio-C hanno resistito con controricorso. I All'odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. nella persona della dott. Francesca Cerroni - inammissibilità o rigetto del ricorso - e dei difensori delle parti, il Collegio ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dall'avv. G appare inammissibile, ex art 360 bis cod. proc. civ. siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n° 7155/17. Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione delle norme ex artt. 2719 cod. civ., 215 e 116 cod. proc. civ., posto che la Corte partenopea non ha tenuto conto che le controparti mai ebbero a disconoscere la loro sottoscrizione apposta sull'atto scritto portante l'accordo del 23.8.2010, ossia la scrittura privata riconosciuta sulla quale il Tribunale irpino aveva fondato la sua decisione, poi riformata. La censura per come articolata risulta inammissibile in quanto svincolata dalla motivazione esposta dal Collegio partenopeo a sostegno della sua decisione. Difatti i Giudici napoletani non hanno mai dubitato che tra le parti - esclusa I C - intervenne l'accordo scritto evocato nell'argomentazione critica, bensì hanno ritenuto detto accordo irrilevante ai fini della decisione poiché risolto pochi giorni dopo la sua stipula e prima che fosse formalizzata alcuna transazione con l'Assicuratore controparte. Dunque l'argomento critico svolto nella censura si pone su un piano di irrilevanza rispetto alla motivazione che sorregge la sentenza impugnata. Con la seconda ragione di doglianza il G lamenta violazione delle regole di diritto portate dagli artt. 2233 e 2237 cod. civ. nonché in tema di risoluzione dei contratti per mutuo dissenso, in quanto la Corte territoriale ha malamente apprezzato il compendio probatorio in atti - ossia le sue risposte all'interrogatorio formale e la procura notarile rilasciata a suo favore - lumeggiante l'attività professionale sviluppata successivamente all'accordo del 23 agosto
- ricorrente -
contro 2021 CARRINO FRANCESCA, CARRINO IMMACOLATA, D'
ALESSIO
1808 FILOMENA, rappresentate e difese dagli avvocati SIMONE LABONIA, LUIGI TOCCI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4010/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere S G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. F C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato G A, il quale chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi agli scritti depositati;
Udii per le resistenti gli Avvocati SIMONE LABONIA, LUIGI TOCCI, quali si associano alla richiesta di inammissibilità del P.M.;
Fatti di causa Filomena D'Alessio, I C e F C evocavano in giudizio avanti il Tribunale di Avellino l'avv. A G, professionista dal quale erano state patrocinate in sede penale e conseguente contenzioso civile di risarcimento danno iatrogeno, per sentir accertare che nulla più gli dovevano in dipendenza del rapporto professionale con pronuncia d'accertamento negativo in relazione alla domanda di liquidazione compenso presentata dall'avv. G avanti l'Ordine professionale di Napoli. Resistendo l'avv. A G, il Tribunale irpino ebbe ad accertare che le consorti D'Alessio-C erano debitrici verso il professionista della minor somma - rispetto a quella pretesa - precisata nella convenzione di data 23.8.2010 sottoscritta dalle clienti. Avverso la citata decisione le consorti C-D'Alessio proposero gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli, che resistendo il G, accolse l'impugnazione ritenendo che nulla fosse dovuto al professionista in ordine allo specifico scritto del 23.8.2010 posto, espressamente, alla base della domanda di liquidazione compenso. Osservava la Corte partenopea come l'accordo scritto, assunto dal Tribunale a sostegno della sua decisione, non risultava sottoscritto anche da I C pur condannata al pagamento;
come l'incarico affidato all'avv. G di raggiungere una transazione con l'Assicuratore dell'Ente sanitario responsabile risultava risolto dopo pochi giorni, tanto che la transazione tra le danneggiate e l'Assicuratore fu raggiunto tempo dopo da altro avvocato ed a condizioni diverse da quelle formulate dall'avv. G, sicché nulla era dovuto dalle clienti per attività, in effetti, non svolta. L'avv. G ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di Napoli articolato su nove motivi, illustrato anche con memoria. Le consorti D'Alessio-C hanno resistito con controricorso. I All'odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. nella persona della dott. Francesca Cerroni - inammissibilità o rigetto del ricorso - e dei difensori delle parti, il Collegio ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dall'avv. G appare inammissibile, ex art 360 bis cod. proc. civ. siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n° 7155/17. Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione delle norme ex artt. 2719 cod. civ., 215 e 116 cod. proc. civ., posto che la Corte partenopea non ha tenuto conto che le controparti mai ebbero a disconoscere la loro sottoscrizione apposta sull'atto scritto portante l'accordo del 23.8.2010, ossia la scrittura privata riconosciuta sulla quale il Tribunale irpino aveva fondato la sua decisione, poi riformata. La censura per come articolata risulta inammissibile in quanto svincolata dalla motivazione esposta dal Collegio partenopeo a sostegno della sua decisione. Difatti i Giudici napoletani non hanno mai dubitato che tra le parti - esclusa I C - intervenne l'accordo scritto evocato nell'argomentazione critica, bensì hanno ritenuto detto accordo irrilevante ai fini della decisione poiché risolto pochi giorni dopo la sua stipula e prima che fosse formalizzata alcuna transazione con l'Assicuratore controparte. Dunque l'argomento critico svolto nella censura si pone su un piano di irrilevanza rispetto alla motivazione che sorregge la sentenza impugnata. Con la seconda ragione di doglianza il G lamenta violazione delle regole di diritto portate dagli artt. 2233 e 2237 cod. civ. nonché in tema di risoluzione dei contratti per mutuo dissenso, in quanto la Corte territoriale ha malamente apprezzato il compendio probatorio in atti - ossia le sue risposte all'interrogatorio formale e la procura notarile rilasciata a suo favore - lumeggiante l'attività professionale sviluppata successivamente all'accordo del 23 agosto
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