Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2014, n. 8869

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2014, n. 8869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8869
Data del deposito : 16 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C C - Presidente -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER LA RIGENERAZIONE DELLE FIBRE TESSILI A. FANTUGINI & C. S.N.C., in persona del curatore dott. L R, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Zebio n. 30, presso l'avv. CAMICI GIAMMAR1A, unitamente all'avv. DENARO ANTONINO del foro di Prato, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

e
EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del procuratore M C, in virtù di procura per notaio M C S del 29 giugno 2011, rep. n. 87857, elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 161, presso l'avv. RICCI SANTE, dal quale, unitamente all'avv. CIMETTI MAURIZIO del foro di Verona, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso il decreto del Tribunale di Prato depositato il 1 agosto 2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2013 dal Consigliere dott. G M;

udito l'avv. Camici per delega del difensore del ricorrente e l'avv. Boccia per delega del difensore della controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - L'Equitalia Get S.p.a., agente della riscossione dei tributi per le province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato, propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Società per la Rigenerazione delle Fibre Tessili A. Fantugini & C. S.n.c., chiedendo, tra l'altro, la collocazione in grado ipotecario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, di un credito complessivo di Euro
2.028.960,18, ammesso al passivo in parte con privilegio mobiliare, in parte in chirografo, e la collocazione in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2752 c.c., comma 4, di un credito di Euro 26.452,98, oltre ad Euro 1.049,92 per interessi, a titolo d'imposta comunale sugli immobili.
1.1. - Con decreto del 1^ agosto 2011, il Tribunale di Prato ha accolto parzialmente l'opposizione, ammettendo al passivo l'intero credito fatto valere in via ipotecaria e rigettando la domanda di collocazione in via privilegiata del credito per ICI. A fondamento della decisione, per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale ha escluso l'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2752 c.c., comma 4, per mancanza del presupposto legale, consistente nella riconducibilità dell'imposta al testo unico per la finanza locale, che, in quanto approvato in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile, non poteva prevedere il predetto privilegio.
Quanto all'ipoteca prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ha affermato che essa costituisce un'ipotesi d'ipoteca legale, non assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4 della legge fall., anche se iscritta nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento. Ha infatti osservato che, al pari di quella prevista dall'art. 2817 c.c., n. 1, l'ipoteca disciplinata dall'art. 77 cit. trova la sua fonte nella legge, che l'accorda ai crediti tributari per evidenti finalità cautelari, riconoscendo al titolare della pretesa la facoltà di esercitare o meno il diritto d'iscriverla, senza che ciò implichi la volontarietà della fonte della garanzia.
2. - Avverso il predetto decreto il curatore del fallimento propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso l'Equitalia Centro S.p.a., subentrata all'Equitalia Gerit S.p.a. (già Equitalia Get) in qualità di cessionaria del ramo d'azienda con atto per notaio P C del 22 giugno 2011, rep. n. 77183, proponendo ricorso incidentale, anch'esso affidato ad un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo del ricorso principale, il curatore denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 67 della legge fall., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, osservando che l'ipoteca disciplinata da quest'ultima disposizione non è qualificabile come ipoteca legale, trovando fondamento nella legge ai soli fini dell'equiparazione del relativo titolo, avente natura amministrativa, ad un titolo giudiziale;
essa, oltre a non essere espressamente definita legale dalla norma che la prevede, ha carattere generale, riguardando tutti i beni del debitore, e non si costituisce automaticamente, in quanto l'iscrizione non ha luogo d'ufficio, ma in virtù di un atto volontario del concessionario, la cui posizione è equiparabile a quella di un creditore che sia in possesso di un titolo giudiziale, potendo egli decidere se e quando iscrivere l'ipoteca, in base all'efficacia esecutiva del ruolo. La garanzia in questione è pertanto revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, della legge fall., non potendo trovare applicazione in via analogica le norme, aventi carattere eccezionale, che esonerano dalla revocatoria i pagamenti dei debiti tributari e le garanzie volontariamente costituite dal debitore a favore dell'Erario. 1.1. - Il motivo non merita accoglimento, pur dovendosi

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