Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2023, n. 01065
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONCI CLAUDIO MATTIA nato a ROMA il 19/12/1992 avverso la sentenza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G F;lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L G, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;- le conclusioni presentate dall'avvocato G R G che, nell'interesse della parte civile GIOVANNI SANTE CAMPANALE, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità come da nota spese;RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 luglio 2021 il Tribunale di Roma, a seguito del gravame interposto da C M B, ha riformato agli effetti penali la sentenza del Giudice di pace di Roma del 9 ottobre 2018, dichiarando estinto per prescrizione il reato di lesioni personali ascritte allo stesso imputato, nei confronti di G S C (commesso all'interno dell'istituto scolastico frequentato dai due);ed ha riformato parzialmente la decisione di primo grado agli effetti civili, riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore del Cannpanale. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi nonché motivi nuovi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 197 e 63 cod. proc. pen. e 123 cod. pen., denunciando l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di Franco R e Carla C e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni da loro rese in giudizio, in quanto la querela sporta per le lesioni in imputazione si estenderebbe anche nei loro confronti poiché si tratta dei docenti la cui omissione negligente potrebbe determinarne la responsabilità per colpa rispetto alle lesioni dolose ascritte all'imputato, come si trarrebbe dalle dichiarazioni autoindizianti da loro rese nel corso della loro deposizione. In ogni caso, l'art. 197 cod. proc. pen. estende l'incompatibilità con l'ufficio di testimone anche al responsabile civile. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in relazione alla attendibilità dei testi R e C, da apprezzarsi con il massimo rigore in quanto civilmente responsabili (ex artt. 2055 e 1310 cod. civ.) dell'evento dannoso e perciò interessati alle statuizioni civili a carico dell'imputato (tanto che si è documentato come, nell'interesse della parte civile, sia stato richiesto a mezzo lettera raccomandata il risarcimento danni alla scuola, indicando espressamente i due docenti in discorso). In ogni caso la narrazione di costoro sarebbe in contraddizione ed avrebbe trovato smentita nella sentenza del T.A.R. del Lazio prodotta dalla difesa e nelle lesioni riportate dal Baronci («certificate in atti»);l'unico teste attendibile sarebbe quello addotto dall'imputato (Michael B) poiché indifferente rispetto alla lite;e la motivazione sul punto sarebbe illogica e contraddittoria. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte il vizio di motivazione in ordine alla sufficienza (ad avviso delle difesa, da escludersi) della deposizione della persona offesa a provare la responsabilità dell'imputato, tanto che la stessa sentenza impugnata in maniera contraddittoria e l'illogica avrebbe «cercato conferme e riscontri» nelle deposizione dei due insegnanti (già censurate con il secondo motivo). 2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 530, comma 3, cod. proc. pen. e 52 cod. pen. in ordine all'esclusione dei presupposti della legittima difesa, prospettata dall'imputato, il cui narrato - quantomeno nei termini della sussistenza di un dubbio sulla scriminante - sarebbe suffragato dal certificato medico prodotto, dalla deposizione del teste B e dalla già richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio. 2.5. Con il quinto motivo è stato denunciato il vizio di ultrapetizione con riguardo alla liquidazione dei danni a favore della parte civile, con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno del Cannpanale era stata indicata in euro 11.090,55, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di appello, per il tramite di un'analitica esposizione delle voci di danno;nella specie, è stata liquidata una maggior somma;e non varrebbe in senso contrario la clausola di stile contenuta nella domanda della parte civile (che, dopo l'indicazione della detta somma, ha aggiunto «o comunque di ogni altra somma determinata dal Giudice di pace»), espressione in forza della quale invece il Tribunale ha rigettato in parte qua il gravame.
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