Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2010, n. 11615
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In caso di svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettivo svolgimento il dipendente pubblico ha diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione, anche quando non possa essergli riconosciuta l'attribuzione in via definitiva della qualifica superiore. (Principio applicato in controversia concernente un dipendente da un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, cui non era applicabile la norma dell'art. 2103 cod. civ., bensì la disposizione specifica contenuta nell'art.18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n.148).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MONACI Stefano - rel. Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA PA GN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO DELLA ROCCA 57, presso lo studio dell?avvocato ADRIANA CONTINI SPERTI, rappresentato e difeso dall?avvocato CABIDDU MARIA CATERINA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L?AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 166/2005 della CORTE D?APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/03/2005 R.G.N. 893/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor RI EO IO, dipendente dal 1971 della (attuale) Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna, inquadrato quale "addetto alla manutenzione", ha chiesto il riconoscimento delle mansioni superiori di "operatore qualificato", sostenendo che dal 1994 aveva svolto di fatto queste mansioni. Costituitosi il contraddittorio ed espletata l?istruttoria, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente;
accoglieva, peraltro, anche l?eccezione di carenza di giurisdizione relativamente al periodo anteriore al primo luglio 1998, condannava la convenuta a riconoscere che il lavoratore aveva maturato il diritto alla qualifica di operatore qualificato dal primo gennaio 2000, e condannava la convenuta a riconoscere l?inquadramento superiore dalla data indicata ed a corrispondergli le differenze retributive dal primo luglio 1998, oltre interessi e rivalutazione.
2. Con sentenza n. 166/05, la Corte d?Appello di Cagliari andava in contrario avviso, accogliendo l?appello della Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna. Secondo la sentenza d?appello, non si applicava la disciplina generale dell?art. 2103 c.c. in quanto nel settore specifico dei trasporti autoferrotranviari l?inquadramento e le promozioni del personale continuavano ad essere disciplinate da un corpus normativo speciale costituito essenzialmente dal RD n. 148 del 1931 e dalla L. n. 30 del 1978.
Per l?art. 18 del Regolamento, allegato A), al R.D. n. 148 del 1931 lo svolgimento di mansioni superiori per 6 mesi nell?arco di un anno comportava il diritto alla promozione alla qualifica corrispondente soltanto se costituiva adempimento di un ordine impartito dal Direttore dell?Azienda Autoferrotranviaria, vi era la vacanza del posto e non era prevista la copertura mediante esame. Ne? questa disciplina era stata abrogata dalla L. 12 luglio 1988, n.270, che si era limitata a stabilire che quelle norme potevano essere
derogate dalla disciplina collettiva nazionale di categoria. Secondo la corte d?Appello di Cagliari, questo non era avvenuto e le norme contrattuali collettive (del CCNL 27 novembre 2000) richiamate nella sentenza di primo grado disciplinavano piuttosto l?inquadramento del personale nelle nuove qualifiche previste dal contratto e l?acquisizione di differenti posizioni economiche nell?ambito della stessa qualifica.
3. Avverso questa sentenza, depositata in cancelleria il 9 marzo 2005 e che non risulta notificata, il signor CA EO IO proponeva ricorso per Cassazione, con cinque motivi di impugnazione, notificato, in termine, il 9 marzo 2006.
L?intimata Gestione Governativa delle Ferrovie della Sardegna resisteva con controricorso notificato, in termine, il 18 aprile 2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo il ricorrente denunzia la violazione della L. n.270 del 1988, art.
1. Sostiene a questo proposito che la L. n. 30 del 1978 era stata espressamente abrogata appunto dalla L. n. 270 del 1988, art. 1. 2. Nel secondo motivo