Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2023, n. 08284

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2023, n. 08284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08284
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17952/2020 R.G. proposto da: VIVAL BANCA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTECATINI TERME BIENTINA E S PIETRO IN VINCIO SOCIETA' COOPERATIVA, domiciliata ex lege in Roma, piazza C presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato S M (MTTSLV68E41G702C) -ricorrente-

contro

GIUSFREDI LUCA, domiciliato ex lege in Roma, piazza C presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati M M (MNDMTT77L09E715L) e C A D G (DGRCLN49R03E715E) -controricorrente- nonché

contro

CURATELA FALLIMENTO LUCA GIUSFREDI SRL -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca n. 3543/2018 depositata il 26.5.2020. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10.3.2023 dal Consigliere U L C G S lette le conclusioni del Procuratore generale ex art.23, comma 8 - bis, d.l. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.173 del 2020.

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. L G e L G personalmente hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, del Tribunale di Lucca n.868/2018, che intimava loro di pagare la somma di € 77.284,53, oltre interessi e spese, alla ricorrente V Banca – Banca di credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S.Pietro in Vincio soc. coop. (di seguito, breviter , V), eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, con riferimento ai quattro contratti azionati con l'ingiunzione (contratto di conto corrente e contratto di mutuo intercorsi tra la banca e la società a r.l.;
contratti di fideiussione prestata da L G in proprio, a garanzia del mutuo e di un fido bancario). All’opposizione così proposta ha resistito V e il Tribunale ha sospeso l’efficacia esecutiva del decreto. All’udienza di precisazione delle conclusioni la V ha segnalato l’intervenuto fallimento della società L G s.r.l. e il Giudice ha dichiarato interrotto il processo, successivamente riassunto a cura di L G nei confronti della V e del Fallimento della società attrice. Con ordinanza del 26.5.2020 il Tribunale di Lucca ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Pistoia e ha condannato V a rifondere le spese al G. Secondo il Tribunale, il G aveva correttamente invocato le clausole contrattuali che individuavano la competenza del giudice del luogo ove aveva sede la banca (quindi il Tribunale di Pistoia, nel cui circondario si trovava la sede di Montecatini Terme);
tale foro aveva carattere di esclusività, diversamente da quanto sostenuto da V, sia per il contratto di conto corrente, sia per quello di mutuo, sia per il rapporto fideiussorio 2. Avverso la predetta ordinanza, comunicata il 3.6.2020, ha proposto regolamento di competenza V, con atto notificato il 30.6.2020 e il 1°.7.2020, con il sostegno di quattro motivi. Ha resistito con memoria L G, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. Il Fallimento della L G s.r.l. non si è costituito. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Lucca. Il resistente G ha depositato memoria.

3. Con ordinanza interlocutoria del 18.3.2022 la sesta sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. In tale ordinanza interlocutoria si è osservato che la vicenda processuale in esame intercettava il tema del rapporto, ai fini della individuazione del giudice competente, tra contratto principale e contratto di fideiussione, sul quale era intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nel fornire, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 Tarcau

contro

Banca Comercialà Intesa Sanpaolo Romania SA e altri, l'interpretazione - come è ben noto, vincolante per il giudice nazionale - della direttiva 93/13, art. 1, par. 1, e 2, lett. b), aveva affermato il principio secondo il quale «tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società». E ciò sulla scorta della considerazione che, ai fini in parola «occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È, dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientrinell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamentifunzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». L’ordinanza interlocutoria ha infine rammentato che sulla questione alcune pronunce di legittimità (tra le altre, Cass. n. 32225/2018;
Cass. n.742/2020;
Cass. n.1666/2020;
Cass. n.8662/2020) avevano analizzato solo parte dei profili di rilievo attinenti ai requisiti soggettivi del fideiussore richiesti per derogare all'applicazione della competenza territoriale prevista dalla disciplina consumeristica, nel caso di fideiussione rilasciata da persona fisica in favore di società commerciale, come - ad esempio -laddove la fideiussione sia rilasciata dal socio e, perciò, sia volta a tutelare il personale investimento patrimoniale di quest'ultimo. Il Procuratore generale ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso con dichiarazione di competenza del Tribunale di Lucca. L G ha depositato memoria illustrativa. L’udienza pubblica è stata celebrata il 10.3.2023, secondo il rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8-bis, d.l. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n.173 del 2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo la ricorrente V deduce violazione e falsa applicazione degli art.28 e 29 cod.proc.civ. in relazione alla corretta individuazione del giudice competente per territorio in assenza di previsione di foro convenzionale esclusivo nei contratti di fideiussione sottoscritti da L G, nonché dell'art.33 cod.proc.civ. in relazione alla derogabilità per connessione del foro convenzionale previsto nei contratti sottoscritti dalla società L G s.r.l. La Banca, sulla scorta delle clausole contrattuali - che riproduce - aventi ad oggetto l'individuazione del foro competente per la risoluzione delle controversie in relazione ai contratti di fideiussione sottoscritti da L G, sostiene che erroneamente il Tribunale di Lucca ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Pistoia, perché le clausole pattizie derogatorie ivi previste non avevano carattere di esclusività, stante l'assenza della espressa ed inequivoca volontà di devolvere la cognizione della causa al giudice prescelto e di escludere la concorrenza di quest'ultimo con quelli che le norme processuali individuavano in via
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