Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2021, n. 36596
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La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
Sul provvedimento
Testo completo
3659612 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati PROPRIETA' - Primo Presidente PIETRO CURZIO sentenza civile - deliberazione - Presidente di Sezione ADELAIDE AMENDOLA anticipata rispetto sila scadenza dei termini ex art. 190 Presidente di Sezione ANTONIO MNNA cpc - conseguenze ALBERTO GIUSTI Consigliere ANTONELLO COSENTINO Consigliere LINA RUBINO Consigliere Ud. 12/10/2021 PU Cron. 36596 FRANCESCO TERRUSI Consigliere - Rel. R.G.N 20640/2016 FRANCESCO MRIA CIRILLO Consigliere LOREDANA NAZZICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.g. n. 20640/2016 proposto da: STELLINA 4 S.r.i., in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giacomo Puccini 9, presso lo studio dell'avvocato Fabio Massimo VENTURA, che la rappresenta e difende;
ricorrente - contro 2 2 4 21 RISORSE PER ROM S.p.A., in persona del Presidente, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Friggeri 106, presso lo studio degli avvocati M T e C N, che la rappresentano e difendono;
controricorrente - e
contro
ROM CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio Di Giove 21, presso gli uffici dell'AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato R R;
- controricorrente -
nonché
contro
C FINANCE S.r.l.;
- intimata - avverso la sentenza n. 878/2016 della CORTE D'APPELLO di ROM, depositata il 10/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2021 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Lette le conclusioni del Procuratore generale dott. ALESSANDRO PEPE, che ai sensi del dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso.
Fatti di causa
La Stellina 4 s.r.l. convenne dinanzi al tribunale di Roma il comune di Roma, la s.p.a. Risorse per Roma e la s.r.l. Campidoglio Finance, per ottenere il trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., della proprietà di un immobile sito in Roma, piazza Margana n. 24, al prezzo 2 di 755.000,00 EUR indicato nella proposta di acquisto e accettato, all'esito di aggiudicazione provvisoria, nell'ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare a carico della suddetta Campidoglio Finance. Chiese inoltre il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di correttezza. L'adito tribunale accolse le domande, dispose il trasferimento dell'immobile e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidandone l'importo ritenuto di giustizia. Decidendo sui gravami principale di Stellina 4 e incidentale di Risorse per Roma, la corte d'appello di Roma respinse l'impugnazione principale e accolse, invece, quella incidentale. In sintesi, confermo il giudizio del tribunale circa la non ostatività della trascrizione della domanda proposta dall'occupante l'immobile questione rispetto all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare, ritenne corretta la determinazione del danno fatta dal primo giudice e tuttavia reputò che di tale danno non dovesse rispondere la società Risorse per Roma, giacché questa non aveva avuto alcun potere decisionale circa l'eventuale stipula o meno del contratto definitivo. La sentenza della corte d'appello è stata deliberata nella camera di consiglio del 24 giugno 2015, come attestato in calce alla stessa, a fronte dei termini ordinari concessi per gli scritti conclusivi delle parti rispettivamente scadenti il 22 giugno 2015, quanto alle comparse conclusionali, e il 9 luglio 2015, quanto alle memorie di 3 replica. Dopodiché è stata depositata in cancelleria il 10 febbraio 2016. La s.r.l. Stellina 4 ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Roma Capitale e Risorse per Roma s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi. La s.r.l. Campidoglio Finance non ha svolto difese. La causa è stata assegnata alle Sezioni unite dal Primo presidente all'esito di ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile della Corte, la quale ha ravvisato l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata col primo motivo di ricorso e da considerare in ogni caso come questione di massima di particolare importanza, della sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie, di quella d'appello) che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. (o di anche uno solo di essi). Stellina 4 e Risorse per Roma hanno depositato una memoria. Il Procuratore generale ha svolto conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 come convertito. Ragione della decisione La ricorrente muove alla sentenza le seguenti I. - censure: (i) violazione degli artt. 190 e 352 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello deciso la causa nelia data del 24 giugno 2015 indicata in caice alla sentenza, dopo soli due giorni dalla scadenza del termine concesso per il deposito delle comparse conclusionali e senza attendere la scadenza di quello relativo al deposito delle memorie di replica, da individuarsi nel 9 luglio 2015;
(ii) violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. essendo l'impugnata sentenza comunque illegittima nella parte concernente l'ammontare del risarcimento del danno, computato sulla base del canone di locazione versato dalla detentrice dell'immobile anziché sulla base del criterio del valore di mercato del bene quantificato dalla c.t.u.;
(iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine alla doglianza sull'avvenuta limitazione del risarcimento da parte del giudice di primo grado, motivata dalla mancanza di prove, a fronte invece della esplicita domanda di quantificazione del danno da lucro cessante in misura corrispondente a quelia congrua per la tipologia d'immobile, secondo i prezzi del mercato locativo;
(iv) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 155, 166 e 343 cod. proc. civ. per aver la corte del merito mancato di pronunciare sulla tardività della costituzione in appello della società Risorse per Roma, o comunque mancato di rilevare d'ufficio la detta tardività, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione incidentale da essa proposta. -II. L'intervento delle Sezioni unite è stato sollecitato dalla seconda sezione civile della Corte in ordine al problema sollevato nel primo motivo di ricorso. Specificamente la seconda sezione ha rilevato che la sentenza impugnata è stata in effetti deliberata in data 24 giugno 2015, e dunque prima della scadenza del doppio termine di cui all'art. 190 cod. proc. civ. assegnato 5 all'udienza del 21 aprile 2015 - cosa evincibile dalla inequivoca dicitura ("Così deciso in Roma in data 24.6.2015") presente in calce alla medesima, da ritenere munita di forza fidefacente fino a querela di falso. Ha quindi prospettato come rilevante oggetto di contrasto la questione processuale relativa alla sussistenza o meno della nullità della sentenza (nella specie di quella d'appello) "che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190", ovvero e comunque della sentenza emessa prima che sia scaduto anche uno solo di tali termini. III. - Sulla questione si è effettivamente radicato un contrasto, in seno alla giurisprudenza della Corte, tra due orientamenti. IV. 1+ Secondo un primo orientamento, ancora maggioritario, ia violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza, perché in tal modo risulta impedito ai difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa. Dacché la violazione del principio del contraddittorio, non riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma da realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. Espressione di tale orientamento sono le seguenti decisioni: Cass., Sez. 3, n. 6817-01, Cass., Sez. 1, n. 11949-03, Cass., Sez. 3, n. 20142-05, Cass., Sez. 3, n. 6293-08, Cass., Sez. 2, n. 14657-08, Cass., Sez. 2, n. 7072-10, Cass., Sez. 6-2, n.7760-11, Cass., Sez. 6-3, n. 6 20180-15, Cass., Sez. 3, n. 24636-16, Cass., Sez. 2, n. 26883-19. Tutte codeste sono accomunate dalla sottolineatura che la conseguenza invalidante deriva dall'essere le afferenti norme espressione intrinseca del principio del contraddittorio, cardine del giusto processo. La relativa lesione informa dunque di sé il pregiudizio derivante dall' inosservanza dei principi fondamentali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, cost. A tale basica sottolineatura è stata in qualche caso aggiunta la considerazione ritenuta necessaria per i contrari riferimenti a certa tesi dottrinale - che la sentenza sarebbe nulla anche per mancato raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), da rinvenire nella pronuncia di una decisione consapevole dell'illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare negli scritti conclusionali (v. in particolare le citate Cass., Sez. 3, n. 20142-05 e Cass., Sez. 3, n. 6293-08). - All' orientamento si è contrapposto nel tempo V. l'indirizzo che richiede, invece, ai fini della nullità della sentenza derivata dal mancato rispetto dei termini dell'art. 190 cod. proc. civ., anche l'allegazione (e la prova) di uno specifico pregiudizio conseguente. Un pregiudizio il cui fondamento sarebbe da individuare in una concreta lesione delle possibilità di ottenere nel merito una decisione diversa da quella infine adottata dall'organo deliberante. Secondo questa tesi la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini assegnati alle parti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica,