Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/2019, n. 25148
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20435-2017 proposto da: MONTIBELLER LUCA, GASPERIN CARMELA, V D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI
4, presso lo studio dell'avvocato U C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S C;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE
80415740580;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/11/2016;
4É759/13 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. A S. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi l'Avvocato S per delega dell'Avvocato S C.
FATTI DI CAUSA
D V, L M e C G hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 637/2016 del 14 aprile 2016 della Corte di Appello di Perugia, giudice di rinvio investito dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, n. 9423 dell'8 maggio 2015. L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. L'impugnato decreto ha accolto la domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo instaurato davanti al Tar Lazio il 24 luglio 1996 e definito con sentenza del 26 gennaio 2012, proposta da tutti i restanti ricorrenti, escludendo soltanto D V, L M e C G, in quanto ha ritenuto la loro qualità di eredi (i primi due di B M e l'ultima di G M) non provata neanche attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione degli artt. 115, comma 1 e 167 c.p.c., 2909 c.c., 2 e ss. legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché la violazione "dei consolidati principi enunciati dalla Corte europea
GIUSEPPE FERRARI
4, presso lo studio dell'avvocato U C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato S C;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE
80415740580;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/11/2016;
4É759/13 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. A S. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi l'Avvocato S per delega dell'Avvocato S C.
FATTI DI CAUSA
D V, L M e C G hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 637/2016 del 14 aprile 2016 della Corte di Appello di Perugia, giudice di rinvio investito dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, n. 9423 dell'8 maggio 2015. L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. L'impugnato decreto ha accolto la domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo instaurato davanti al Tar Lazio il 24 luglio 1996 e definito con sentenza del 26 gennaio 2012, proposta da tutti i restanti ricorrenti, escludendo soltanto D V, L M e C G, in quanto ha ritenuto la loro qualità di eredi (i primi due di B M e l'ultima di G M) non provata neanche attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione degli artt. 115, comma 1 e 167 c.p.c., 2909 c.c., 2 e ss. legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché la violazione "dei consolidati principi enunciati dalla Corte europea
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