Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2005, n. 20527

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2005, n. 20527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20527
Data del deposito : 24 ottobre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. M F A - rel. Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA L G FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
CHIRICO ANTONIO;



- intimato -


avverso la sentenza n. 245/03 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/05/03 R.G.N. 2294/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/05 dal Consigliere Dott. F A M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di Reggio Calabria la Ferrovie dello Stato spa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio C. con la quale era stata accolta la domanda proposta da C A per la costituzione della rendita per postumi permanenti da infortunio sul lavoro nella misura del 14% ed il pagamento dei relativi ratei, oltre accessori, salvo quanto previsto dall'art. 16 L. n. 412/91. Chiedeva innanzi tutto disporsi la chiamata in causa dell'INAIL essendo lo stesso debitore della prestazione richiesta e quindi dichiararsi la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;
in via gradata chiedeva "la declaratoria di una successione ex lege del rapporto assicurativo che, pur non privando la società FS della legittimazione passiva, individuasse comunque l'INAIL come titolare del rapporto sostanziale degli effetti del provvedimento";
nel merito contestava la sussistenza dei postumi invalidanti. L'appellato contrastava il gravame e la Corte d'Appello lo rigettava, sul rilievo che ai sensi dell'art. 2, commi 13^, 14^ e 15^ D.L. n. 510 del 1996, convertito in L. n. 608/1996, in relazione al D.M. 26/1/96 (che determinava la misura e le modalità di, versamento
della riserva matematica a carico delle Ferrovie) il trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti in tema di infortuni sul lavoro andava inteso nel senso che a decorrere dal 1/1/96: a) per gli infortuni verificatesi dopo tale data, l'INAIL era tenuto a corrispondere tutte le prestazioni;
b) per gli eventi che si erano verificati ed erano stati definiti in data anteriore, l'INAIL era tenuto solo per le prestazioni successive, restando quelle precedenti a carico delle Ferrovie;
c) per gli eventi precedenti, ma non definiti entro il 31/12/95, l'INAIL era tenuto corrispondere tutte le prestazioni, senza distinzione fra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi (Cass. n. 7994 del 13/6/01). Per quest'ultima ipotesi si era verificata una successione ex lege nel diritto controverso (art. 111 CPC) e quindi il processo proseguiva fra le originarie, salvo la possibilità di intervento in causa dell'INAIL. (Cass. n. 10916 del 17/8/00). Nella specie, l'infortunio si era verificato in data 11/6/87 e non era stato ancora definitivo alla data del 31/12/95, per cui sussisteva la legittimazione passiva delle Ferrovie, che non aveva formulato in primo grado istanza di chiamata in causa dell'INAIL ex art. 106 CPC e non poteva lamentatasi per il mancato esercizio del
potere discrezionale del primo giudice di ordinare l'intervento in causa dell'Istituto ai sensi dell'art. 107 CPC, in quanto "l'apprezzamento dell'opportunità di esercitare siffatta potestà è insindacabile da parte del giudice d'appello e del giudice di legittimità" (Cass. 3752/96). L'altra contestazione sulla pretesa inesistenza di postumi invalidanti era generica, perché si limitava a denunciare l'erroneità delle motivazioni contenute nella relazione peritale, senza individuare in concreto i motivi della sua inattendibilità e le diverse ragioni per giungere a conclusione negativa;
si trattava di una semplice affermazione di principio inadeguata a mettere in discussione le statuizioni del primo giudice. L'appello quindi doveva essere rigettato e la sentenza confermata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana Spa, fondato su due motivi. Il lavoratore non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 112 CPC, 2, 13 e 15 D.L. n. 510 del 1/10/96, convertito in L. n. 608 del 28/11/96, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la società ricorrente che la decisione è errata, perché in appello aveva chiesto autorizzarsi la chiamata in causa dell'INAIL, con conseguente estromissione dal giudizio delle Ferrovie, "ovvero rinvenire una successione ex lege del rapporto assicurativo che, non privando la società FS della legittimazione passiva, individua comunque l'INAIL come titolare del rapporto sostanziale degli effetti del provvedimento". Su questa domanda la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, limitandosi la stessa a pronunciare sulla prima domanda relativa alla legittimazione processuale delle Ferrovie. La sentenza impugnata è quindi nulla per la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Sotto altro profilo, la sentenza è censurabile per la violazione della normativa di cui alla L. n. 608/96 in quanto ha riconosciuto che la responsabilità delle Ferrovie per un "evento infortunistico (avvenuto in precedenza ma) non ancora definito alla data del 31/12/1995";
dopo l'emanazione del Decreto Ministeriale 26/1/96 che ha definito l'ammontare della riserva matematica che le FS devono versare all'INAIL "a fronte degli oneri derivanti, anche a seguito contenzioso, dalle rendite delle inabilità temporanee assolute e da tu te le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatesi entro il 31/12/95% sono posti a carico dell'INAIL "tutte le rendite e le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunisti... verificatesi entro il 31/12/95 e non ancora definiti entro tale data";
sebbene le rendite e le prestazioni, per quanto riguarda il costo economico, rimangono a carico delle Ferrovie, tenuta perciò al versamento della riserva matematica, è posto a carico dell'INAIL l'onere di provvedere materialmente all'erogazione delle stesse agli aventi diritto (Cass. n 7994/01). La Corte d'Appello pur accertando che sussistono le condizioni per l'applicazione di questa disciplina non ne ha poi tratto che dovute conseguenze.
Lamentando, col secondo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la società ricorrente che in appello è stata riproposta la contestazione sulla esistenza dei postumi invalidanti sotto il duplice profilo della lacunosità della consulenza espletala in primo grado e della contraddittorietà dei risultati rispetto ad altra consulenza espletata sempre in primo grado e che aveva concluso per una invalidità nella misura dell'11%. Il giudice ha disatteso tale censura sul rilievo che la censura sarebbe stata "estremamente generica";
evidente quindi è l'insufficienza della motivazione tanto che non è identificabile il procedimento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.
Anche sotto questo profilo la sentenza deve essere cassata. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza sotto un duplice profilo, per omessa pronuncia sulla domanda subordinata per la declaratoria della successione ex lege nel rapporto assicurativo (che facendo salva la legittimazione passiva delle Ferrovie addossa l'onere della erogazione della prestazione all'INAIL) e la seconda per violazione di legge e contraddittoria motivazione (per avere riconosciuto la sussistenza di quella successione ex lege, senza poi trame le dovute conseguenze). Si osserva in proposito che con la pronuncia n. 10916 del 17/2/00 la Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: "in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali di ex dipendenti dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato - la titolarità dei cui rapporti è stata trasferita, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, all'INAIL e all'IPSEMA, rispettivamente per il personale ferroviario e per il personale navigante, in base al D.L. n. 510 del 1996 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti-legge decaduti), convertito nella legge n. 608 del 1996 (che ha fatto salvi gli effetti di tutti i precedenti dd.ll. della catena) - dal tenore dell'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del citato D.L. n. 510 del 1996 si evince che con decorrenza 1^ gennaio 1996 i menzionati
istituti assicuratori devono corrispondere (esistendo la copertura costituita dalla riserva matematica che la FF.SS. S.p.A. ha provveduto a versare loro entro il 31 dicembre 1995) tutte le prestazioni relative agli eventi venuti in essere prima della suddetta data, sia definiti sia non ancora definiti, attesa l'esplicita menzione fetta tanto alle prestazioni "in essere" - per indicare quelle attinenti ad eventi già definiti - quanto alle altre prestazioni espressamente collegate agli eventi non ancora definitivi".
"Il trasferimento all'INAIL o all'IPSEMA (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato - disposto, decorrere dall'1^ gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. 1^ ottobre 1996, n. 510 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti-
legge decaduti) convertito nella legge n. 60 del 1996 (che ha salvato gli effetti di tutti i dd.ll. della catena) - non incide nei giudizi in corso" in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione "ex lege" nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 cod.proc.civ., implicante la prosecuzione del processo tra le pani originarie, salva la possibilità dell'intervento in causa dell'INAIL dell'IPSEMA". Il giudice d'appello si è attenuto rigorosamente a questi principi di diritto, affermando che sussiste sia la successione ex lege dell'INAIL per un rapporto sorto anteriormente e non ancora definito dal 31/12/95, sia l'applicabilità dei principi di cui all'art. 111 CPC che implica da una parte la prosecuzione del processo nei
confronti della parte originaria (salva la possibilità di intervento in causa dall'INAIL) e dall'altra l'efficacia della pronuncia nei confronti del successore. Ha quindi pronunciato la Corte territoriale su tutta la domanda entro i limiti invalicabili d'ordine pubblico, costituiti dal principio del contraddittorio e del doppio grado del giudizio di merito. La mancanza di una pronuncia di condanna nei confronti dell'INAIL dipende solo dal mancato intervento volontario ex art. 105 CPC e dalla mancata costituzione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto in primo grado e quindi dall'impossibilità di chiamata in causa in appello "su istanza di parte" ex art. 106 CPC;
in proposito la sentenza impugnata ha giustamente precisato che
inammissibile è la censura per il mancato esercizio del potere discrezionale del primo giudice di ordinare l'intervento in causa del terzo, trattandosi chiaramente di una potestà insindacabile e che può essere esercitata "quando (il giudice) ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo" (art. 107 CPC). La decisione sul punto non è censurabile, perché il giudice poteva disporre l'intervento in causa del terzo ma non aveva nessun obbligo di farlo.
Peraltro, la Corte ha già precisato che "a decorrere dal primo gennaio 1996 tutte le prestazioni relative ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, sono poste a carico dell'INAIL;
ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia pendente alla suddetta data un procedimento volto all'accertamento del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio o malattia professionale, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso e pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, senza che la Società Ferrovie
dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso delle altre parti costituite, e senza necessità di chiamata in causa dell'INAIL, non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario" (Cass. n. 3085 del 30/3/99). È quindi assolutamente irrilevante il fatto che l'INAIL non sia stato chiamato ritualmente nel presente giudizio e che il giudice di merito non abbia ritenuto di disporne l'intervento "jussu iudicis", oppure infine che l'INAIL non abbia voluto esercitare la sua facoltà di intervento volontario per proporre le sue eventuali difese, in quanto, ai sensi dell'art. 111, 4^ comma, CPC, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, cui è equiparabile la successione ex lege, "la sentenza pronunciata contro (il dante causa) spiega, sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" e quindi contro l'

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