Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2018, n. 01272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/01/2018, n. 01272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01272
Data del deposito : 12 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARINO GIUSEPPE nato il 14/06/1983 a SIRACUSA avverso l'ordinanza del 14/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE sentita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DRE;
lette/septfte le conclusioni del PG Cra-on_ vq. ducb thM-1*.1.'n) (...ce tii\J tv-" 0 tUA- •ki-V13/ elbk_ 2,1121A-0,

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità della opposizione proposta da G G, ai sensi dell'art. 99 d.p.r. n. 115/2002, avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal G medesimo. Ad avviso del Presidente l'omessa prova del perfezionamento della notifica dell'opposizione all'Agenzia delle entrate, non data dal documentato invio del plico con il mezzo postale, ha valore di omessa notificazione e questa determina l'inammissibilità dell'opposizione.

2. Avverso il descritto provvedimento il G ha proposto ricorso per la cassazione con atto sottoscritto personalmente, articolando plurimi motivi. Con il primo deduce il vizio della motivazione;
osserva che avendo egli depositato l'opposizione presso l'ufficio matricola non conosce i 'mezzi notificatori' di questo e che il procedimento di notifica è comunque perfetto perché l'atto venne consegnato da un ufficiale di p.g., qual è l'ufficiale addetto all'Ufficio Matricola del carcere. Con il secondo deduce violazione di legge in relazione all'art. 76, co.
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