Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2014, n. 15428
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In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell'espletamento della procedura concorsuale (nella specie per il passaggio di qualifica funzionale riservata ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria) e nell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, all'esercizio di attività autoritative dal parte della P.A., e, dunque, alla posizione di interesse legittimo del dipendente al corretto espletamento di detta procedura fino al suo atto terminale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13906/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
B R;
- intimata -
avverso la sentenza n. 484/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. G B;
udito l'Avvocato M R dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. A U, che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.1-15.3.2013, la Corte d'Appello di Lecce rigettò il gravame proposto dall'Agenzia delle Dogane nei confronti di Branca Rosa avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, per il periodo successivo al 30.6.1998, la domanda risarcitoria svolta dalla Branca per il ritardo nell'attribuzione del superiore inquadramento in seguito a procedura concorsuale.
A fondamento del decisum la Corte territoriale osservò, per ciò che ancora qui rileva, quanto segue:
- andava ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di risarcimento del danno da ritardata assunzione, dopo che la procedura concorsuale era terminata e si era instaurato il diritto soggettivo all'assunzione stessa;
- la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione datrice di lavoro comportava l'applicazione del termine di prescrizione decennale, non essendo rilevante, al riguardo, che la misura del risarcimento fosse stata calcolata sull'entità delle retribuzioni;
- l'Amministrazione non aveva dimostrato l'incolpevolezza del ritardo, risultando anzi il contrario dalle intervenute vicende giudiziarie innanzi al giudice amministrativo e dalla verificatasi necessità della nomina di un commissario ad acta.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. L'intimata Branca Rosa non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la giurisdizione del giudice amministrativo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), rilevando che il danno lamentato trovava la sua fonte in un provvedimento amministrativo di carattere autoritativo, ossia nell'atto di approvazione della graduatoria concorsuale;si era quindi concretizzata una situazione giuridica soggettiva nella quale la dipendente era titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, con i consequenziali riflessi, in ordine al riparto di giurisdizione, in presenza di una domanda risarcitoria da danno derivante dall'esercizio di attività autoritative. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2947 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ricollegandosi alle considerazioni svolte nel motivo che precede, si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto che, nella fattispecie, si verteva in ipotesi di illecito extracontrattuale, onde la pretesa risarcitoria era assoggettabile al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data in cui (24.6.1996) era stata approvata la graduatoria concorsuale poi dichiarata illegittima.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deduce che le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale erano inconferenti rispetto alla fattispecie all'esame, posto che il danno non era derivato da una tardiva assunzione in servizio a seguito di una procedura concorsuale legittimamente espletata, bensì da un vizio della stessa procedura concorsuale e, in particolare, dal provvedimento di approvazione della graduatoria.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamenta che la Corte territoriale non abbia spiegato affatto la ritenuta sussistenza di un illecito contrattuale piuttosto che extracontrattuale.
Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deduce che la lavoratrice non aveva provato la sussistenza della colpa in capo all'Amministrazione, atteso che la questione sulla quale si era verificato il vizio del provvedimento sanzionato dal giudice amministrativo non era affatto pacifica al momento in cui essa ricorrente aveva esercitato la propria attività provvedimentale.