Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05002

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05002
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN GU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
Fette/sentite le conclusioni del PG

MARIAEMANUELA GUERRA

Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MONACO MICHELE del foro di ROMA in difesa di IN GU, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava nei confronti di ID RI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 2), e di detenzione illecita, in concorso, di quindici chilogrammi di cocaina (capo 4).

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione ID RI, tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La difesa osserva che le conversazioni intercettate, lungi dal costituire prova della partecipazione associativa di RI e del suo coinvolgimento nella detenzione illecita di stupefacente, sembrano militare in senso contrario ( conversazione tra RE AN e OM FA in cui il primo fa riferimento al ricorrente - chiamandolo "birillo" - come ad un qualunque ragazzo;
RI non risulta contattato da AN dopo l'arresto della sorella di IO, ma assiste ad uno scambio di opinioni tra sodali dopo detto evento;
lo stesso non compare nella conversazione tra AN e SC sulla assistenza legale da garantire alla sorella di IO) e al più essere espressive di una partecipazione di tipo solidaristico alle vicende personali di IO, suo amico di infanzia.

2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole dell'apparenza motivazionale con riguardo alle esigenze cautelari, avendo tenuto conto il Tribunale del riesame della sola condotta criminosa e non anche della personalità del ricorrente e non essendosi soffermato sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Lamenta la difesa che il Tribunale di Roma ha superato le censure difensive circa il carattere risalente dei fatti rispetto all'emissione della misura cautelare, facendo esclusivo riferimento alla presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. pen. e alla circostanza che RI non avrebbe rescisso i legami con i partecipanti alla presunta associazione solo per essersi avvalso della legittima facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. Osserva, infine, che vengono trascurati dall'ordinanza impugnata l'occupazione lavorativa stabile del suddetto, i suoi mezzi di sussistenza leciti ed i suoi sani rapporti familiari. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460;
Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012;
Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001;
Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'1/04/2010, Iannicelli, Rv.247206).

1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. L'ordinanza impugnata motiva, con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, sulla gravità indiziaria dell'associazione finalizzata al narcotraffico, fondandola

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