Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 07268

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 07268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07268
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25224/2018 R.G. proposto da DM DEI FRATELLI MATERA ALESSANDRO, PASQUALE E ALFONSO SALVATORE S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato G M. -RICORRENTE–

contro

VENE A M, rappresentato e difeso dall’avv. P I,domiciliato in S. Severo, Via Solis n. 4. -CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 868/2018, pubblicata in data 16.5.2018. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 24.1.2023 dal Consigliere G F. Oggetto: pagamento Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G B N, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di accogliere il ricorso incidentale. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.

1.Con sentenza n. 129/2012 , il Tribunale di Foggia ha respinto la domanda proposta da A V diretta ad ottenere l’esecuzione specifica del preliminare di vendita di un capannone industriale in Foggia, concluso in data del 18.2.2003, e ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente. La sentenza è stata appellata dal V;
nella resistenza della promittente venditrice, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha disposto il tr a sferimento dell’immobile condizionat o al pagamento del prezzo, respingendo la domanda di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna delbene. Per la cassazione della sentenza la DM s.a.s. propone ricorso affidato ad un unico motivo. A V ha depositato controricorso con ricorso incidentale basato su un unico motivo. La causa, inizialmente avviata alla trattazione c a merale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 23301/2021 della Sesta sezione civile. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Con l’uni co motivo del ricorso principale si deduce che , contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, il promissario acquirente non aveva affatto provveduto alla consegna di assegni in pagamento contestualmente alla stipula del preliminare e al rilascio della quietanza, come proverebbe il fatto che la data di rilascio dei titoli apposta dalla banca era di dieci giorni successiva alla conclusione del contrattoe che al loro incasso aveva provveduto personalmente il V, dopo averne denunciato lo smarrimento ed aver provveduto all’ammortamento senza, peraltro, aver mai successivamente formulato alcuna offerta del prezzo. Si sostiene che sulle somme ancora dovute dovevano essere calcolati gli interessi legali e che, avendo il resistente dato causa all’inadempimento, doveva sostenere le spese di giudizio. L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte di merito respinto la domanda di risarcimentodel danno , sostenendo che non vi fosse prova né che il promissario acquirente avrebbe certamente utilizzato il capannone industriale qualora gli fosse stato consegnato nel termine fissato dal contratto, né che avesse subito perdite per la necessità di procurarsi la disponibilità di altro immobile, trascurando tuttavia che il danno era in re ipsa e non richiedeva una specifica dimostrazione, potendo farsi ricorso - per la sua quantificazione - al criterio del danno figurativo sulla base del canone di locazione.
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