Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2019, n. 16843

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2019, n. 16843
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16843
Data del deposito : 24 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11918-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, 2019 alla VA DEI PORTOGHESI, 12;
1948

- ricorrente -

contro

B E, elettivamente domiciliato in ROMA, VA

TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell'avvocato N D P, rappresentato e difeso dagli avvocati VNICIO BAMONTI, S O;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 180/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/03/2014 R.G.N. 629/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. A T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso. N.R.G. 11918 2014 Fatti di causa 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di E B, coordinatore provinciale per l'educazione fisica e sportiva presso l'Ufficio scolastico di Ascoli Piceno, volta alla condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a pagare il trattamento economico previsto dall'art. 87 del

CCNL

Comparto Scuola 2006-2009 in luogo di quello previsto dai successivi accordi integrativi relativi alla ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62 e 87 ccnl, recanti la previsione di un compenso forfetario lordo di C 6.000, 00 annui.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 87 del CCNL del Comparto Scuola del 2007, il compenso previsto per le ore eccedenti deve essere corrisposto ai coordinatori provinciali con applicazione della maggiorazione del 10% prevista, in via alternativa al compenso forfetario, dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995 e che tale disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, non può essere derogata dalla contrattazione collettiva integrativa, la quale può integrare e completare la contrattazione collettiva di livello nazionale.

3. Avverso questa sentenza il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale Baldini Ermenegildo ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. Ragioni della decisione 4. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, "ai sensi per gli effetti degli art. 360 c..p.c" : a) violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d. Igs. 30 marzo 2001 n. 165;
b) degli artt. 87 e 30 CCNL comparto scuola 29.11.2007. 5. Il ricorrente sostiene che le parti negoziali con gli accordi integrativi impugnati dal lavoratore hanno voluto integrare la disciplina del CCNL, disciplinando la retribuzione delle ore eccedenti prestate dai coordinatori provinciali.
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