Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2009, n. 15227
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La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell'art. 53, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di una interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P M , residente in *Alvignano (CE) al Corso Umberto I n. 50*, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giovanni Bettolo n. 22 presso l'avv. Michele Centrone insieme con l'avv. LISTA P (del Foro di S. Maria C.V.) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(1) l'AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
(2) la s.p.a. EQUITALIA POLIS (già GEST LINE spa), sportello di *Caserta*, in persona dal legale rapp.te pro tempore domiciliato in Caserta alla Via Vincenzo Lamberti n. 5;
(3) "l'Ufficio di Piedimonte Matese dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
- intimati -
nonché
2. sul ricorso incidentale iscritto al n. 4709/08 di R.G. proposto da l'AGENZIA delle Entrate, ut supra rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentale -
contro
P M , come innanzi rappresentato e difeso;
- intimato -
entrambi i ricorsi AVVERSO la sentenza n. 171/41/06 depositata il 20 novembre 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2009 dal Cons. Dr. Michele D' ALONZO;
sentite le difese dell'Agenzia, svolte dall'avv. Daniela GIACOBBE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato (1) all'Ufficio di Piedimonte Matese dell'Agenzia delle Entrate il 31 dicembre 2007 o (2) allo sportello di Caserta della s.p.a. EQUITALIA POLIS (già GEST LINE spa) il 3 gennaio 2008, P M , in forza di TRE motivi, chiedeva (con la refusione delle spese processuali) di cassare la sentenza n. 171/41/06 (depositata il 20 novembre 2006) con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, (deposito della copia dell'atto di
appello presso la segreteria del giudice che aveva emesso la sentenza impugnata), l'appello da lui proposto avverso la sentenza (275/06/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che, a sua volta, ritenendo trattarsi di opposizione ad ingiunzione di pagamento conseguente a cartelle di pagamento a suo tempo notificato non rientranti nella competenza delle Commissioni Tributarle in quanto atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento, aveva dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso quattro intimazioni di pagamento notificategli dalla s.p.a. GEST LINE.
Nel controricorso notificato al P il 9 febbraio 2008 e, con plico postale spedito lo stesso giorno, il 14 febbraio 2008 alla spa EQUITALIA POLIS (già spa GEST LINE) in *Caserta*, l'Agenzia delle Entrate (con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese) instava per il rigetto del ricorso principale e, in subordine, per l'accoglimento del gravame incidentale condizionato, sostenuto da tre motivi, che spiegava avverso la medesima decisione. L'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e la s.p.a. EQUITALIA POLIS non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., deve disporsi la riunione del ricorso incidentale dell'Agenzia all'anteriore proposto dal P avendo le due impugnazioni ad oggetto la stessa decisione.
2. Con questa, la Commissione Tributaria Regionale - ricordato, per quanto interessa, aver l'Ufficio chiesto nelle proprie controdeduzioni di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione del novellato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 - ha ritenuto, appunto, inammissibile l'appello del
contribuente ("proposto dopo il 3 dicembre 2005 con la notifica dello stesso all'Ufficio non per il tramite dell'ufficiale giudiziario") per mancato "adempimento del deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2" e, in conseguenza, "assorbite" tutte "le altre eccezioni
esposte".
3. Il P chiede la cassazione di tale decisione in forza di tre motivi.
A. Con la prima censura il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 esponendo che la sentenza si fonda sul "falso presupposto