Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15742
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Testo completo
la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da AS NT, nato a Francavilla su Sinni (PZ), il [...], in [...] e quale legale rappresentante della Studio Snat s.a.s., nella qualità di parte civile, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza emessa in data 07/05/2021 nei confronti di AG AN MA, nata ad [...], il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena, all'udienza del 18/01/2023;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avv.to Raffaele Melfi, difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accogli mento;
letta la memoria a firma dell'avv.to AN Laino, difensore di fiducia del comune di Maratea, responsabile civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'avv.to Alberto Grimaldi, difensore di fiducia dell'imputata AN MA AG, con cui ha chiesto l'inammissibilil:à del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 19/04/2018, con cui AN MA AG era stata assolta dal reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 323, 479 cod. pen., in Maratea il 19 ed il 20/12/2012, a lei ascritto, perché il fatto non sussiste.
2. NT AS - in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Studio Sanat s.a.s. -, parte civile, ricorre, in data 28/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to Raffaele Melfi, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 238-bis, 187, 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato il contenuto della sentenza del TAR e del Consiglio di Stato, nonché altra pronuncia della stessa Corte di Appello in diversa composizione, benché il processo amministrativo avesse avuto per oggetto lo stesso atto, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 31282 del 2017), posto che le sentenze amministrative richiamate avevano accertato l'inizio dei lavori entro l'anno dal rilascio del permesso a costruire, tanto è vero che il AS era stato assolto dalla violazione edilizia a lui ascritta, perchè il fatto non sussiste, con sentenza n. 284/2019;
2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc, pen., in quanto la Corte di merito ha confermato la sentenza impugnata riproducendo le argomentazioni del primo giudice, senza vagliare adeguatamente i motivi di appello;
ciò, in particolare, emerge dalla valorizzazione, in motivazione, del verbale di sopralluogo del 23/11/2009, il cui contenuto è stato travisato, e della comunicazione del nuovo direttore dei lavori in data 03/12/2085 che, come chiarito in sede di giudizio amministrativo, si riferiva alla comunicazione di inizio dei lavori per il getto delle opere in cemento armato;
quanto al testimoniale, la Corte di merito ha tralasciato le deposizioni dei testi UL e HI e dello stesso AS, senza considerare che, invece, i testi SC, RR e ER avevano uno specifico interesse ad impedire l'esecuzione delle opere;
in tal modo, quindi, la sentenza impugnata ha omesso di considerare il contenuto del gravame;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 42, 43, 32:3, 479 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata tralasciato di valutare il contenuto del gravame, nella parte in cui si era rilevato come l'imputata avesse omesso di dare conto della comunicazione di inizio dei lavori del 02/05/2007, né avesse dato alcun rilievo alla proroga del permesso di costruire del 22/12/2009, ben conoscendo detti atti, il che già sarebbe stato sufficiente ad integrare il dolo richiesto dal delitto di cui all'art. 479 cod. pen., anche alla luce delle competenze dell'imputata e del modo disinvolto con cui ella aveva affrontato la verifica della pratica;
ciò, d'altra parte, emerge anche alla luce delle risposte fornite dalla predetta nel corso dell'esame reso in data 2/03/2018, sia alle domande del pubblico ministero che del Presidente del Collegio giudicante - riportate in ricorso -, che dimostrano la precisa volontà dell'imputata di dichiarare il falso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso della parte civile NT AS, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Studio Snat s.a.s è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
1.La vicenda riguarda un permesso a costruire - n. 73/2006 - richiesto da NT AS, nella qualità di legale rappresentante della Studio Snat s.a.s., avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un fabbricato in Maratea - dapprima rilasciato, in data 28/06/2006, e quindi ritirato, in data 18/08/2006 - con cui i richiesti lavori venivano autorizzati a condizione che il loro inizio intervenisse entro un anno. Con nota del 02/05/2007 lo Studio Snat s.a.s. comunicava l'inizio dei lavori nella data indicata e, successivamente, chiedeva la proroga di tre anni del termine di scadenza del permesso, a causa di un contenzioso intervenuto con alcuni vicini. Il 19/11/2009 il nuovo direttore dei lavori comunicava alla regione Basilicata l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di ristrutturazione;
faceva seguito un sopralluogo, in data 23/11/2009, dei CC di Maratea unitamente a tecnici dell'UTC, che davano atto dello stato dei luoghi;
il successivo 07/12/2009 il direttore dei lavori rappresentava al comune di Maratea lo stato di attuazione dei lavori. In data 23/02/2011 la AG, quale responsabile del procedimento, redigeva una relazione istruttoria in cui ripercorreva l'iter della pratica edilizia ed ( evidenziava che il permesso a costruire risultava scaduto in data 28/06/2009, per cui la responsabile del settore del comune di Maratea ordinava l'immediata sospensione dei lavori;
la stessa AG, in data 19/12/2012, sul rilievo che i lavori non erano stati iniziati entro il termine di un arino dal rilascio del permesso, emanava il provvedimento di decadenza del titolo abilitativo, in cui dava atto di quanto risultato dal sopralluogo del 23/11/2009 e, successivamente, ordinava la demolizione e la restituzione in pristino dello stato dei luoghi. La sentenza di primo grado ha dato atto dell'annullamento, da parte del TAR Basilicata, degli atti a firma della AG e del fatto che la pubblica accusa, da un lato, avesse elevato l'imputazione oggetto del presente procedimento a carico della responsabile del procedimento - che avrebbe illegittimamente attestato il mancato inizio dei lavori nel termine previsto dal provvedimento abilitativo, adottando, poi, i conseguenti atti - e, dall'altro, avesse contestato al AS il reato urbanistico-paesaggistico sul rilievo del mancato inizio dei lavori entro il termine annuale. Il primo giudice, in ogni caso, ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale non avesse offerto suffidente riscontro all'ipotesi accusatoria, sulla base della valutazione del testimoniale e della documentazione, osservando che dal contenuto del verbale di accertamento urgente del 23/11/2009 emergesse l'infondatezza dell'ipotesi