Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 08439

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 08439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08439
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E A, nato a Brindisi il 27/4/1964 E A, nato a Mesagne il 14/2/1990 avverso la sentenza emessa 1'8/11/2021 dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere P D G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;
udito l'avvocato L M che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti dei ricorrenti, ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per la detenzione di due pistole e relative munizioni.

2. I difensori degli imputati hanno proposto due distinti ricorsi.

2.1. Con il ricorso presentato dall'avvocato L, si deduce - con il primo motivo - la violazione dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte all'interno dell'autovettura in uso ad A E. Si assume, infatti, che il pubblico ministero aveva emesso tre decreti di intercettazioni d'urgenza, uno dei quali riguardanti l'intercettazione ambientale nell'autovettura. Il giudice per le indagini preliminari, nel convalidare tali decreti, emetteva un unico provvedimento, la cui motivazione era interamente incentrata sulla necessità delle intercettazioni telefoniche, difettando l'indicazione delle ragioni a sostegno dell'intercettazione ambientale.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione ed il travisamento della prova, evidenziando come gli elementi acquisiti non consentivano affatto di ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti. Assolutamente marginale, peraltro, risulterebbe la posizione di A E, il quale si sarebbe limitato a rimorchiare un gommone con il suo trattore, condotta che non dimostrerebbe di per sé il concorso nel traffico di stupefacenti.

3. Con il ricorso presentato dall'avvocato Ladislao frlassari si deduce unicamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali è intervenuta condanna. Sostiene il ricorrente che la natura dell'attività illecita svolta dagli Esposito, il loro inserimento in contesti criminali e le complessive modalità della condotta risulterebbero idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso esistente tra la il trasporto dello stupefacente e la detenzione delle armi.
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