Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2009, n. 3692

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In materia tributaria è ammissibile - fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati - il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2009, n. 3692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3692
Data del deposito : 16 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. M M R - Presidente di sezione -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio degli avvocati D F L e R L, rappresentato e difeso dall'avvocato D F L, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
DELLA MULA FORTUNATINA;

- intimata -
avverso le sentenze nn. 20-21-22-23/4/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, depositate il 27/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato C C per delega dell'avvocato L D F;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di S. Benedetto del Tronto propone ricorso per cassazione, in base ad un solo motivo, illustrato da successiva memoria, contro quattro distinte sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che, rigettando gli appelli del Comune contro le sentenze di primo grado, hanno confermato l'accoglimento dei ricorsi proposti dalla contribuente contro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, quanto ad uno stabilimento balneare sovrastante un tratto di arenile oggetto di concessione demaniale.
Il giudice tributario ritiene che la soggettività passiva ICI sia stata estesa al concessionario delle aree demaniali solo per effetto della L. n. 388 del 2000, art. 18, modificativo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, e che la norma suddetta abbia quindi carattere
innovativo ed effetto perciò non retroattivo. Quanto ai periodi di imposta anteriori, oggetto degli accertamenti, non ritiene che il Comune abbia offerto prova adeguata del fatto che i manufatti siano stati realizzati dalla contribuente.
L'intimata non si è costituita.
Con ordinanza del 28/3/08 la sezione tributaria della Corte di Cassazione, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, ha rimesso a queste Sezioni Unite la questione riguardante l'ammissibilità del ricorso proposto contro una pluralità di sentenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va preliminarmente affrontata la questione riguardante l'ammissibilità dell'unico ricorso proposto contro una pluralità di sentenze, avendo il Comune di S. Benedetto del Tronto impugnato quattro sentenze identiche, emesse dallo stesso giudice, nei confronti del medesimo contribuente ed ente impositore, in relazione a diverse annualità di ICI.
Come si ricorda nell'ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, può aversi per pacifico nella giurisprudenza della Corte un generale principio di inammissibilità dell'impugnazione cumulativa (cfr., in questo senso, Cass. n. 2324/1964;
S.U. n. 1616/1975;
S.U. n. 5215/1979;
n. 312/1993;
n. 5472/1994;
n. 6626/1995;
n. 805/1997
;
S.U. n. 12562/1998;
n. 693/2001;
n. 69/2002
;

n. 13831/2002;
n. 17835 del 2004 e n. 19950 del 2005), principio che, secondo la stessa giurisprudenza, incontra tuttavia numerose eccezioni, talune delle quali possono ritenersi pacifiche sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e successiva sentenza definitiva;
sentenza revocanda e quella conclusiva del giudizio di revocazione;
sentenza di rinvio e quella di

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