Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 22383
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M A, nato a Vittoria il 18 novembre 1968, avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2022 dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
udito il Sostituto Procuratore Generale V S, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udito l'avv. S P, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 2 marzo 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A M in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., perché estinto per remissione della querela;
ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, anziché nel luogo in cui aveva eletto domicilio, ossia presso il carcere, ove era detenuto, come noto all'autorità procedente, e, all'atto della scarcerazione, presso la sua abitazione in Vernio, via Fonte dei Ciatti n.
7. Nonostante l'eccezione fosse stata sollevata con i motivi nuovi e all'udienza di appello, la Corte
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza del 9 maggio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
udito il Sostituto Procuratore Generale V S, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
udito l'avv. S P, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 2 marzo 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A M in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., perché estinto per remissione della querela;
ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 497 ter cod. pen. e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, anziché nel luogo in cui aveva eletto domicilio, ossia presso il carcere, ove era detenuto, come noto all'autorità procedente, e, all'atto della scarcerazione, presso la sua abitazione in Vernio, via Fonte dei Ciatti n.
7. Nonostante l'eccezione fosse stata sollevata con i motivi nuovi e all'udienza di appello, la Corte
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi