Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2024, n. 23397
Sentenza
6 febbraio 2024
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6 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di concordato in appello, le irregolarità del procedimento camerale integranti vizi di legittimità destinati a riverberarsi sulla validità della sentenza che ha recepito l'accordo, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., sono deducibili con il ricorso per cassazione solo se sanzionate a pena di nullità e se ricorre un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
Sul provvedimento
Testo completo
23397 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. 252 sez. Gastone Andreazza Antonella Di Stasi C.C. 06/02/2024 R.G.N. 36917/2023 Alessandro Maria Andronio -RELATORE. Fabio Zunica Maria Cristina Amoroso Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU CE EN, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 28-04-2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RU CE EN, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 28 aprile 2023 dalla Corte di appello di Torino, con la quale, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino dell'11 novembre 2022, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è stata ridotta ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 5.600 di multa la pena inflittagli dal primo giudice in relazione al reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino l'11 marzo 2022. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 23 e 23 bis del decreto legge n. 149 del 2020, 22 disp. att. cod. proc. pen. e 178, lett. c) cod. proc. pen., censurando la decisione della Corte territoriale di estromettere il procedimento dal ruolo, a fronte della richiesta di trattazione orale avanzata dall'imputato il 12 aprile 2023, essendo stato negato al ricorrente il diritto di intervenire nel giudizio. La Corte di appello sarebbe incorsa dunque in una violazione di legge, laddove avrebbe impedito all'imputato di partecipare personalmente all'udienza, eventualmente raggiungendo un diverso accordo più favorevole con il Procuratore generale, o rinunciando alla richiesta di concordato già presentata e insistere per l'accoglimento di tutti i motivi contenuti nell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. In via preliminare, occorre innanzitutto premettere che la sequenza procedimentale