Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/09/2022, n. 25863

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/09/2022, n. 25863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25863
Data del deposito : 2 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi iscritti ai nn. 22778/2020 e 28,:381/2020 R.G. proposti da: FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY S.P.A. e FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V., elettivamente domiciliate in Roma, Piazza Gondar, 22, presso lo studio dell'Avv. M A e rappresentate e difese dagli Avv. C M, L M, M A.

- ricorrente -

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 159/2020, depositata il 05/02/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022 dal Consigliere R A. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, G L, ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito per le ricorrenti l'Avv. L M.

FATTI DI CAUSA

1. Va premesso in rito che, a seguito della erronea indicazione, ad opera della Cancelleria, degli estremi della sentenza impugnata, è accaduto che, all'atto del deposito del controricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate, veniva disposta nuova iscrizione a ruolo con autonomo numero di registro (n. 28381/2020). In detto ultimo procedimento, con ordinanza interlocutoria del 23/07/2021, n. 21185, si dava atto che non ricorrevano i presupposti di cui all'articolo 380-bis cod. proc. civ. e si rimetteva la causa alla pubblica udienza per la trattazione congiunta con il primo ricorso iscritto a ruolo (n. 22778/2020).

2. A seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza l'Agenzia delle Entrate notificava alla Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. (già Fiat Group Automobiles s.p.a.) ed alla Fiat Chrysler Automobiles N.V., nelle rispettive qualità di società consolidata e società consolidante, avvisi di accertamento con i quali, per i periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, recuperava a tassazione il maggior reddito derivante dalla dedotta indeducibilità di costi. L'avviso di accertamento conseguiva ad un'attività di verifica incentrata sugli effetti, economici e fiscali, di un'operazione negoziale intercorsa tra Fiat Group Chrysler s.p.a. e Fiat Powertrain Technologies s.p.a., entrambe aderenti al regime di tassazione di gruppo, in ragione del quale la prima aveva ceduto alla seconda diritti di proprietà industriale e quest'ultima aveva concesso alla cedente il diritto d'uso dei medesimi diritti contro il pagamento di royalty e di maggiori prezzi di cessione di motori e trasmissione. L'Ufficio riteneva che l'intera operazione avesse carattere elusivo in quanto aveva reso possibile la trasformazione di una perdita pregressa, maturata dalla prima società nell'anno 2003 ed in scadenza nell'anno 2008, in costi fiscalmente riconosciuti. Assumeva, infatti, che tale perdita, in assenza della manovra, pertanto ritenuta elusiva, non sarebbe stata più utilizzabile in diminuzione di risultati di esercizi positivi. In sostanza, l'Ufficio contestava alle ricorrenti che, mediante ricorso a tali operazioni, avevano aggirato gli articoli 84, comma 1, e 118, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consentendo l'utilizzo indiretto delle perdite pregresse oltre il quinquennio, nell'ambito del consolidato di gruppo, e così rinnovando, di fatto, l'utilizzo di una perdita in scadenza, convertendola in costi deducibili negli anni successivi e compensabili con redditi di altre società del gruppo.

3. Gli avvisi di accertamento venivano impugnati da entrambe le società ricorrenti innanzi alla C.t.p. di Torino che rigettava il ricorso. Avverso detta sentenza frapponevano appello le odierne ricorrenti innanzi alla C.t.r. del Piemonte che rigettava il gravame.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. le due contribuenti ricorrono in cassazione, nei confronti della Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, sollevando in via preliminare eccezione di giudicato esterno e proponendo tre motivi di ricorso. Le ricorrenti hanno, altresì, depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due fascicoli relativi al medesimo ricorso, atteso che le due differenti iscrizioni a ruolo sono il frutto di un mero errore materiale conseguente all'erronea trascrizione, ad opera della Cancelleria, degli estremi della sentenza impugnata. Il fascicolo 29381/2020, di più recente iscrizione a ruolo, va riunito al fascicolo 22778/2020, più risalente.

2. Le ricorrenti sollevano, in primo luogo, eccezione di giudicato esterno in relazione alla sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte n. 842/7/18 - depositata il 10 maggio 2018 e passata in giudicato in quanto non impugnata - con la quale, in rigetto dell'appello frapposto dall'Ufficio, era stata confermata la sentenza di primo grado che, a propria volta, aveva annullato l'avviso di accertamento con il quale, in ragione della medesima operazione oggetto del presente ricorso, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi per l'anno 2009. 3. Con il primo motivo, le ricorrenti censurano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37-bis e 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le ricorrenti assumono la «decadenza de 'l termine di accertamento» in quanto tutta l'operazione contestata restava confinata nell'anno 2008, sicché era in tale periodo di imposta che la fattispecie elusiva si era, in ipotesi, realizzata. Sostengono, in particolare, l'inscindibilità logico-cronologica tra l'operazione elusiva e l'effetto del vantaggio fiscale e, conseguentemente, la loro imputabilità fiscale allo stesso periodo di imposta e, precisamente„ all'esercizio in cui l'operazione era stata posta in essere, ovvero il 2008. 4. Con il secondo motivo, le ricorrenti censurano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37-bis e 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, assumono che l'apprezzamento circa l'esistenza di valide ragioni economiche debba compiersi sul piano oggettivo e non con riferimento alla sfera psicologica dei motivi per i quali l'atto è stato compiuto. Deducono, per l'effetto, che l'operazione si apprezzava sul piano oggettivo in quanto volta ad un uso razionale e generalmente accettato delle risorse atteso che 1) si inseriva in un riassetto strategico del settore dei motori e trasmissioni, successivo alla fine della joint- venture con Generai Motors, ed era stata preceduta da acquisizioni analoghe da parte di altre società del gruppo;
2) tendeva ad unificare in capo ad un unico soggetto la proprietà intellettuale e le attività operative.
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