Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19847

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2023, n. 19847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19847
Data del deposito : 10 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fallimento Società Gruppo Esa Costruzioni Generali Srl in liquidazione avverso il decreto del 19/09/2022 emesso dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera P D N T;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale K T, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, Sezione specializzata misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento Gruppo Esa Costruzioni Generali Sri in liquidazione nel procedimento di prevenzione nei confronti di S S, ritenendo che la produzione dei documenti volti a dimostrare il credito fosse tardiva.

2. Il Fallimento Società Gruppo Esa Costruzioni Generali Srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e, in senso civilistico, dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 59, comma 8, d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto il Tribunale ha erroneamente escluso il credito vantato dal ricorrente ritenendo tardivo il deposito dei documenti giustificativi del diritto (atto di accollo, incorporato nell'atto di risoluzione del contratto di appalto, e cessione del credito, con accettazione della società cessionaria). Il provvedimento impugnato, infatti, aderendo all'orientamento assunto dalla Corte di cassazione con la sentenza della Sez. 5, n. 22618 del 7 marzo 2022, ha considerato detta documentazione inammissibile in quanto non prodotta, come dovuto, con l'istanza originaria di verifica del credito ritenendo che, in sede di opposizione, possano essere depositati solo documenti nuovi previa dimostrazione dell'opponente che la intempestività non sia a lui imputabile. Il ricorrente, nel contestare detta interpretazione, ha richiamato il diverso orientamento contenuto in altra pronuncia dalla Corte di cassazione, emessa dalla Sez. 2, n. 24311 del 1 aprile 2022 in cui, valutando la natura sui generis dell'opposizione, da equiparare a quella fallimentare, e il silenzio dell'art. 59 d. Igs. n. 159 del 2011 circa la possibilità di produrre documenti nuovi in detta fase consente all'opponente di depositarli sino al limite dell'udienza di discussione, come avvenuto nella specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

2.La questione oggetto di esame riguarda la tempestività o meno del deposito della documentazione attestante la sussistenza del credito al momento della proposizione dell'opposizione innanzi al Tribunale, su cui, ad oggi, si confrontano due opposti orientamenti di questa Corte.

3. E' preliminare la lettura coordinata delle disposizioni contenute nel Titolo IV su «La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali» che disciplinano la materia nel d. Igs. n. 159 del 2011. 3.1. Gli artt. 58 (Domanda del creditore) e 59 (Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo) del d. Igs. n. 159 del 2011 non impongono alcuna decadenza in ordine al deposito della documentazione a sostegno della domanda di ammissione. L'art. 58, comma 2, lett. c) prevede che la domanda di ammissione del credito contenga «c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi» e il comma 5 della medesima norma stabilisce che la decadenza operi esclusivamente quando il deposito della domanda non avvenga entro i termini ivi previsti («La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile»). L'art. 59, commi da 1 a 5, d. Igs. n. 159 del 2011, concernente il procedimento per la verifica dei crediti, non prevede alcuna limitazione all'attività istruttoria tanto che il giudice delegato può assumere anche di ufficio le opportune informazioni. Si tratta di una fase pre-contenziosa nella quale, infatti, la parte può agire personalmente e ha la facoltà di essere assistita da un difensore. Il comma 6 del menzionato art. 59, che apre la fase contenziosa con la proposizione del ricorso, prevede la possibilità di presentare opposizione nel caso di mancata ammissione del credito, ma non fissa alcuna decadenza in ordine al deposito di documentazione. Il comma 8 dello stesso articolo, invece, stabilisce che «All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile». Proprio il richiamo alla possibilità di «produrre documenti nuovi» nei casi eccezionali previsti, conferma che il termine ordinario per il deposito della documentazione va individuato al momento del deposito del ricorso in opposizione che, infatti, apre la fase contenziosa, successiva a quella svoltasi innanzi al giudice delegato.
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