Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15762
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si è proceduto a trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, proscioglieva UC RO dagli addebiti al medesimo ascritti ai capi 2 e 3 della rubrica (le condotte contestategli ai sensi degli artt. 218 e 217, comma 1 n. 4, legge fall.) per essere gli stessi estinti per prescrizione e ne confermava la responsabilità per i delitti ascrittigli ai sensi dell'art. 216, comma 1 nn. 1 e 2, legge fall., di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, consumati quale amministratore unico della srl Centro Costruzioni Generali, dichiarata fallita il 5 ottobre 2012, rideterminando la pena (con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1, legge fall.) nella misura di anni tre di reclusione (con le pene accessorie di cui all'art. 219, ult. comma, legge fall. di pari durata).
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava che: - le censure relative alle condotte di bancarotta patrimoniale erano del tutto generiche e comunque tali da non confutare adeguatamente la motivazione sul punto del primo giudice;
- quanto alla bancarotta documentale, erano del tutto assenti i libri per il periodo successivo al 2006 e ciò configurava l'ipotesi punita a titolo di dolo generico avendo, l'omessa tenuta delle scritture contabili, reso impossibile la ricostruzione del patrimonio della fallita.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in