Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2018, n. 08047

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2018, n. 08047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08047
Data del deposito : 20 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da: - ROSSI MASSIMO, n. 10/07/1963 a Rimini - TAMBURINI STEFANO, n. 26/07/1959 a Rimini avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di SASSARI in data 17/02/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A S;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. G M, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
DEPOSITATA IN CÀ

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Luci;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.02.2017, depositata in data 11.02.2017, il Tribunale di Sassari, con funzione di giudice del riesame, rigettava l'istanza di riesame presen- tata nell'interesse degli indagati R e T, confermando il decreto di se- questro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Tempio Pausania in data 3.11.2016. 2. Giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che il provvedi- mento del tribunale seguiva la richiesta di riesame avanzata dalla difesa dei pre- detti indagati, sottoposti ad indagini preliminari per il reato di dichiarazione infe- dele ex art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, in particolare per aver omesso di dichiarare nella dichiarazione annuale mod. Unico 2010 relativa all'anno di imposta 2009 operazioni imponibili a fini IRES per un totale di C 1.526.039,00 cui corrispondeva una maggiore imposta accertata di C 419.661,00, corrispondente al profitto con- seguito;
in particolare, il GIP disponeva il sequestro per equivalente per un valore corrispondente a tale profitto dei beni mobili ed immobili riconducibili ai predetti indagati, nella qualità, il T, di presidente e, il secondo, di vice presidente, entrambi quali legali rappresentanti della s.r.l. "Gli Stazzi di Farina".

3. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia iscritto nell'albo ex art. 613 c.p.p., i due indagati, prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.

3.1. Deducono, con tale motivo comune ad entrambi, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c.p.p., sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, in particolare deducendo l'inutilizzabilità in sede penale degli accertamenti induttivi compiuti in sede tributaria in assenza di riscontri. In sintesi, sostengono i ricorrenti che i giudici della cautela avrebbero erronea- mente ritenuto configurabile il fumus del delitto ipotizzato sulla base della presun- zione tributaria di indeducibilità degli oneri finanziari relativi all'operazione oggetto di contestazione, posta a fondamento dell'avviso di accertamento;
nella specie, secondo i giudici del riesame, la realizzazione di una minusvalenza detraibile tale da abbattere una plusvalenza realizzata nello stesso anno d'imposta e con valori pressoché simili sarebbe funzionale ai perseguiti fini elusivi;
tale assunto contra- sterebbe con la giurisprudenza di questa Corte che esclude la natura probatoria delle presunzioni legali in sede penale, rivestendo le stesse natura indiziaria e, quindi, necessitanti di riscontri in distinti elementi di prova o in altre presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza;
nella specie, invece, i giudici del rie- same avrebbero affermato la sussistenza del fumus richiamandosi all'accerta- mento svolto dall'Agenzia delle Entrate che si fonderebbe sull'erroneo presupposto per cui la classificazione delle partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie an- ziché nell'attivo circolante può essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria ex art. 37 bis, co. 3, lett. f), d.P.R. n. 600 del 1973;
sostiene, sul punto, la difesa dei ricorrenti che la classificazione di una partecipazione in bilancio è frutto di una libera scelta degli amministratori, sicchè la società dagli stessi amministrata si sarebbe limitata a porre in essere due distinte operazioni commerciali, mediante l'acquisto di due partecipazioni nelle società Magazzini Riuniti e SAT, la prima che ha generato delle perdite e la seconda un utile;
nessuna componente reddituale sarebbe stata infedelmente dichiarata né alcuna imposta sarebbe stata evasa, dal momento che gli utili dichiarati avrebbero superato le perdite e le relative imposte sarebbero state versate per intero;
l'Agenzia si sarebbe limitata a contestare la deducibilità di una minusvalenza realmente realizzata e, quindi, mai messa in di- scussione;
allo stesso modo, privo di fondamento si paleserebbe l'assunto per cui l'entità della partecipazione acquisita comporta l'obbligo di classificarla tra le im- mobilizzazioni;
il disposto dell'art. 2424-bis cod. civ., al contrario di quanto soste- nuto dal tribunale, prevede per le partecipazioni qualificate una presunzione iuris tantum ma non un obbligo di indicazione nell'attivo immobilizzato;
infine, si os- serva, avverso l'avviso di accertamento è stato proposto ricorso davanti al giudice tributario che avrebbe accolto l'istanza di sospensione, come documentato da quanto allegato al ricorso. Conclusivamente, si insta affinchè questa Corte annulli l'impugnata ordinanza.
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