Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2022, n. 12534

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2022, n. 12534
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12534
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. CE QU ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 12-13/10/2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 06/09/2021 del GIP del Tribunale di Castrovillari che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui ai capi 23, 25, 26, 28, 29, 31 e 32 della rubrica.

1.1.Con il primo motivo, relativo al capo 24, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. e la conseguente radicale inutilizzabilità (anche in fase cautelare) delle dichiarazioni rese dal co-indagato, NL AT, che non erano state verbalizzate e sottoscritte dal dichiarante. Nel caso di specie, afferma, il fatto che l'AT abbia reso dichiarazioni auto ed etero-accusatorie risulta esclusivamente da un'annotazione di servizio dalla quale, peraltro, non è dato nemmeno comprendere se si sia trattato di dichiarazioni rese spontaneamente oppure no. Nè dal verbale di sequestro risulta che la sostanza sia stata rinvenuta su indicazioni dell'AT, emergendo piuttosto elementi dai quali inferire che questi fosse stato sollecitato dalla PG a fare il nome del proprio fornitore. L'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare alcune, meno recenti pronunce di questa Corte di cassazione senza confrontarsi con la giurisprudenza più recente e senza considerare che, in ogni caso, la Corte di cassazione ha sempre ritenuto imprescindibile l'accertamento della effettiva libertà del dichiarante nel rendere le dichiarazioni stesse.

1.2.Con il secondo motivo, che riguarda il capo 26 della rubrica (con particolare riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente in favore del La OT), deduce il vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria anche per travisamento risultante dall'ordinanza custodiale. Lamenta, in particolare, il travisamento delle conversazioni intercorse con il La OT (dalle quali non si desume affatto che gli appuntamenti fossero finalizzati alla consegna di sostanza stupefacente, tantonneno quale fosse l'oggetto delle conversazioni stesse) e l'omessa valutazione (pur sollecitata con l'istanza di riesame) della valenza difensiva delle dichiarazioni da questi rese un anno dopo allorquando aveva riferito di aver acquistato sostanza stupefacente "da una persona del posto" soltanto "da un pò di tempo".

1.3. Con il terzo motivo, che riguarda pure il capo 26 della rubrica, deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla valutazione, in chiave non univocamente accusatoria, della conversazione telefonica del 15/11/2019 intercorsa con il presunto cessionario della sostanza, SA Fortunato.

1.4.Con il quarto motivo, che riguarda pure il capo 26 della rubrica (con particolare riferimento alle cessioni in favore di RI AN), deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla valutazione, in chiave non univocamente accusatoria, delle conversazioni telefoniche riportate alle pagg. da 200 a 204 dell'ordinanza genetica intercorse con il RI e dalle quali non risulta nemmeno in forma allusiva che oggetto sia la sostanza stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile.

3.11 ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere perché nei suoi confronti sono ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui provvisoriamente ascritto in relazione a più episodi di offerta e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, eroina e cocaina, descritti ai capi da 24 a 32 della rubrica. L'odierno ricorso riguarda, però, i soli fatti di cui ai capi 24 e 26, con esclusione di tutti gli altri. In particolare, il capo 24 imputa all'QU la cessione, ad AT NL, di un chilogrammo di marijuana il 02/10/2019 nonché ulteriori cessioni della medesima sostanza poste in essere, sempre a favore dell'AT, nel mese di gennaio dell'anno 2000. I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle conversazioni telefoniche intercorse tra i due, dal rinvenimento della sostanza consegnata nell'ottobre 2019, dalle dichiarazioni spontaneamente rese alla PG dallo stesso AT che aveva riferito della consegna del 2019. Il capo 26 imputa al ricorrente l'offerta/cessione di marijuana a più persone (anche se il Tribunale ha ristretto la platea dei cessionari a due sole di esse, AN RI e NR La OT). In questo caso, i gravi indizi di colpevolezza consistono nelle conversazioni intercettate e nelle dichiarazioni rese da uno dei cessionari.

4.Tanto premesso, il primo motivo ritaglia, dei fatti contestati al capo 24, la sola consegna del chilogrammo di marijuana effettuata nel mese di ottobre dell'anno 2019 in favore dell'AT NL.

4.12ordinanza impugnata afferma che il 25/10/2019 l'AT si era spontaneamente presentato al Commissariato di P.S. di Rossano manifestando il proprio timore di essere arrestato a seguito dell'arresto di un suo familiare e della relativa compagna. «Per tale ragione - afferma il Tribunale del riesame - [l'AT] aveva deciso di confessare di aver detenuto, presso la propria abitazione (..) circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana;
sostanza che, la sera prima, aveva gettato dal balcone della sua abitazione, nel letto del torrente Citrea, ubicato nelle immediate vicinanze». Il giorno dopo l'AT si era nuovamente presentato in Commissariato riferendo che tra i suoi fornitori vi era l'odierno ricorrente il quale circa venti/trenta giorni prima gli aveva consegnato un chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana presso un luogo appartato della Marina di Schiavonea. Tali dichiarazioni sono state ritenute

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