Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2020, n. 09195

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2020, n. 09195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09195
Data del deposito : 19 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 7236-2018 proposto da: GULOTTA ANTONELLA, S C, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI

18, presso lo studio dell'avvocato F P, rappresentati e difesi dagli avvocati G R, A B;

- ricorrenti -

contro

I N O in persona del Presidente Nazionale O R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MAESTRO GAETANO CAPOCCI

18, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dall'avvocato D C;
C A in persona del Sindaco e Legale Rappresentante p.t. Dott. C F, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R S;
S C, GULOTTA ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI

18, presso lo studio dell'avvocato F P, rappresentati e difesi dagli avvocati G R, A B;

- controricorrenti -

nonchè

contro

L OUS, S G;

- intimati -

Nonché da: L OUS in persona del legale rappresentante pro tempore S C, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D G;
- ricorrente incidentale -

contro

C A , I N O , S G, GULOTTA ANTONELLA, S C;

- intimati -

nonchè da L OUS;
- ricorso non depositato -

contro

GULOTTA ANTONELLA, S C, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI

18, presso lo studio dell'avvocato F P, rappresentati e difesi dagli avvocati G R, A B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1413/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato G R;
udito l'Avvocato DANIKA LA LOGGIA per delega orale;

FATTI DI CAUSA

In relazione ad una richiesta di concessione edilizia per il restauro conservativo di un immobile rurale, sito in zona sottoposta a vincolo archeologico, paesaggistico ed ambientale (Valle dei Templi, in Agrigento), Calogero S, ex Sindaco del comune di Agrigento, e la moglie G Antonella furono tratti a giudizio per rispondere di abuso edilizio, falso in atto pubblico, truffa ed abuso in atti di ufficio. Con sentenza penale 31-7-2006 il Tribunale di Agrigento dichiarò non doversi procedere nei confronti del S e della G per intervenuta prescrizione per l'abuso edilizio;
quindi, accertata la difformità tra lo stato dei luoghi esistente alla data di presentazione della richiesta e quello risultante dal prospetto allegato alla relazione tecnica, condannò il S e la G, per le altre imputazioni loro ascritte, alle pene specificate in sentenza, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune di Agrigento, Legambiente Onlus ed Italia Nostra Onlus. Con sentenza penale 19-2-2009 la Corte d'Appello di Palermo assolse il S dal reato di abuso d'ufficio, e, non ravvisando i presupposti per il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., dichiarò non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del S e della G per i reati di truffa e falso,;
condannò il S e la G al risarcimento dei danni nei confronti solo del Comune di Agrigento, ed escluse invece la condanna per le altri parti civili Legambiente ed Italia Nostra. Con sentenza 7015/2001 del 23-2-2011 questa Corte di Cassazione annullò la sentenza impugnata ai soli effetti civili, e rinviò, ai sensi dell'art. 622 cpp, al Giudice civile competente per valore in grado di appello. In particolare questa S.0 rilevò che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per potere prosciogliere gli imputati con formula piena (non risultando evidente né l'insussistenza dei reati né l'estraneità agli stessi degli imputati), ed aveva quindi esattamente applicato regola di giudizio di cui all'art. 129, comma 2, cpp (obbligo dell'immediatg‘ declaratoria di determinate cause di non punibilità);
tanto, tuttavia, poteva valere solo ai fini penali, e non invece ai fini civili, in relazione ai quali il giudice d'appello, per addivenire ad una condanna risarcitoria, aveva l'obbligo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 578 cpc, di esaminare in modo approfondito i profili di responsabilità civile;
nel caso in esame, invece, la Corte territoriale aveva fatto discendere la responsabilità civile dei ricorrenti solo dal su menzionato accertamento in ordine alla non evidenza della prova della non estraneità degli imputati ai reati contestati, senza invece esaminare in modo approfondito tutti profili concernenti il concorso del S e della G nei reati contestati;
ne conseguiva un vizio motivazionale della sentenza della Corte d'Appello, che andava quindi annullata quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cpc. Questa S.C., inoltre, evidenziò che i delitti di falso ed abuso erano preordinati proprio allo scopo di rendere possibile l'abuso edilizio, e che le associazioni Legambiente ed Italia Nostra avevano un interesse diretto a salvaguardare da possibili illeciti edilizi un importantissimo parco archeologico, quale la Valle dei Templi di Agrigento;
compito certamente rientrante tra gli scopi sociali delle due associazioni;
anche su tale punto, pertanto la sentenza impugnata doveva essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cpc. Con sentenza 1437/2017 del 26-7-2017 la Corte d'Appello di Palermo, decidendo -quale giudice di rinvio ex art. 622 cpc- in seguito a riassunzione di Lega Ambiente ed Italia Nostra, nella contumacia del Comune, ha confermato le statuizioni civili di cui alla sentenza del 31-7-2006 del Tribunale penale di Agrigento nei confronti del S e della G con riferimento ai reati di truffa e falso, estendendo le stesse anche in favore delle parti civili Legambiente ed Italia Nostra;
in particolare la Corte d'Appello, dopo avere rigettato alcune questioni preliminari, ha, nel merito, ritenuto provata, agli effetti civili, la responsabilità del S e della G in ordine ai reati di, truffa e falso loro ascritti;
nello specifico ha fondato siffatto accertamento Oi\ responsabilità sulla considerazione che la G doveva ritenersi l ;
\ committente, la finanziatrice e la beneficiaria di detti lavori edilizi, e che anche il S aveva la disponibilità materiale del manufatto e doveva ritenersi il finanziatore ed il committente sotto il profilo sostanziale delle opere realizzate. Avverso detta sentenza Calogero S ed Antonella G propongono ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi. Resistono con separati controricorsi Italia Nostra, Comune di Agrigento e Legambiente;
quest'ultima propone anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo (articolato in due sub censure), nonché ricorso principale, affidato ad un unico motivo (di contenuto analogo a quello incidentale), cui il S e la G resistono con controricorso, eccependo l'improcedibilità del ricorso di Legambiente, non essendo stato lo stesso depositato nei modi e nei termini di cui all'art. 369 cpc. Il S e la G, nonchè Legambiente, hanno presentato memoria difensiva. All'udienza del 16-10-2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta di tutti i ricorsi presentati avverso la stessa sentenza. Il S e la G hanno presentato ulteriori memorie. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale.
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