Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 46212

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 46212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46212
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA su ricorsi proposti da:

1.D' Agostino Francesco, nato a Polistena il 29/08/1979 2.F G, nato a Rosarno il 21/05/1968 3.F D, nato a Cinquefondi il 20/07/1981 4.L D, nato a Rosarnol'11/09/1960 5.M G, nato a Limbadi il 07/12/1965 6.R R, nato a Rosarno il 16/01/1961 avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera P D N T;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R G, che per: D'Agostino Francesco, F G, L D e R R ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio;
per F D l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da rideterminare in anni 12 di reclusione;
per M G il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni della parte civile, Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'avvocata E C, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese sostenute per il presente grado di giudizio;
sentiti per D' Agostino Francesco e F G, l'avvocato M N, sostituto processuale per delega orale dell'avvocato N R;
per F D e R R l'avvocato M N anche quale sostituto processuale dell'avvocato M S;
per L D l'avvocato F B;
per G M l'avvocato F B sostituto processuale per delega orale dell'avvocato P C che hanno insistito tutti per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di questa Corte, Sezione Seconda, n. 22954 emessa in data 28 marzo 2017, ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria del 30 aprile 2015 limitatamente all'aumento per la recidiva per Francesco D'Agostino, G F, D L, D F e R R, mancando argomenti da cui evincere perchè il nuovo reato fosse espressione di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità degli imputati, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015;
per G M, invece, per omessa motivazione sull'elemento soggettivo del delitto contestatogli di intestazione fittizia di due autovetture appartenenti a Marcello P. A seguito del menzionato annullamento la Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17 marzo 2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi del 3 maggio 2013: a) ha escluso la recidiva contestata a D F rideterminando la pena in anni 13 di reclusione;
b) ha confermato la condanna per G M in relazione al reato ascrittogli motivando sulla sussistenza dell'elemento soggettivo;
c) ha riconosciuto la recidiva per D'Agostino, Filardo, Leotta e R confermando la pena negli stessi termini della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria del 30 aprile 2015. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati sopra indicati, a mezzo dei loro difensori, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

3. Francesco D'Agostino ha articolato due motivi.

3.1. Vizio di motivazione, in termini di omessa, contraddittoria e manifesta illogicità, in ordine all'aumento per la recidiva in quanto il provvedimento impugnato, ricorrendo a formule stereotipate, non aveva dato conto dei presupposti, di fatto e di diritto, richiesti dalla Corte di legittimità ai fini dell'aumento sanzionatorio per la riconosciuta recidiva, così ribadendo la decisione di primo grado.

3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena fondato nuovamente sulla sola sussistenza di precedenti penali, senza specificare in che termini questi costituissero espressione di una maggiore pericolosità del ricorrente, anche in ragione del lasso temporale del reato in questa sede accertato, non ottemperando al principio di diritto contenuto a pagina 63 della sentenza di annullamento della Corte di cassazione.

4. G F ha articolato un unico motivo. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello reiterato l'omessa pronuncia con riguardo all'aumento di pena per la recidiva stante sia l'assenza del raffronto tra i reati precedentemente commessi e quello per cui è stata emessa la condanna, sia la natura sintomatica di una maggiore riprovevolezza di detta condotta rispetto ad un'accresciuta pericolosità del suo autore.

5. D F ha articolato un unico motivo. Violazione di legge in relazione all'art. 597 cod. proc. pen. per avere la pronuncia impugnata escluso la recidiva rideterminando erroneamente la pena sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi in 13 anni di reclusione e non sulla sentenza numero 10403 del 30 aprile 2015 della Corte di appello di Reggio Calabria, riformata in melius e non impugnata dalla Procura, in cui la pena base era fissata in 12 anni di reclusione, con aumento di 1 anno e 2 mesi di reclusione per la recidiva, aumento appunto escluso dalla sentenza impugnata.

6. D L ha articolato un unico motivo. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, oltreché violazione dell'art 627, comma 3, cod. proc. pen., per avere la pronuncia impugnata omesso di adeguarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione nella parte in cui aveva inglobato i ricorrenti nell'ambito di una medesima apparente valutazione, con aumento della recidiva avvenuto solo per il titolo di reato contestato. Inoltre, con specifico riferimento al Leotta, la pronuncia impugnata non aveva tenuto conto che lo stesso fosse gravato da tre sentenze irrevocabili di cui la prima risalente al 1985 con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, reato da ritenersi estinto ai sensi dell'art.167 cod. pen.;
la seconda costituita da un decreto penale emesso nel 1987 per un reato depenalizzato, tale da non poter qualificarsi come precedente penale;
la terza per una bancarotta fraudolenta commessa nel 1988 cioè 23 anni prima rispetto alla data di commissione dei fatti in questa sede accertati (2011). Secondo il ricorso l'unico precedente di cui tenere conto non legittima l'automatismo sanzionatorio, rimasto privo di motivazione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi