Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2021, n. 26331
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o la seguente SENTENZA sul ricorso 9062/2019 proposto da: UMBRIA FILLER S.R.L., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to B N, che la rappresenta e difende;- ricorrente e controricorrente incidentale - contro A D A, domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv.to VINCENZO BRANDIMARTE che, unitamente all'avv.to M B, la rappresenta e difende;- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 668/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/09/2018;20:( 2 -A udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;t.) udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G BATTISTA NARDECCHIA;uditi i difensori delle parti. R.G.N. 9062/2019 - Udienza del 19/05/2021 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 10/9/2018, la Corte d'appello di Perugia, in accoglimento dell'appello proposto da A D A, e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Umbria Filler s.r.l. alla restituzione, in favore della D A, previa loro riambientazione secondo le prescrizioni amministrative, dei terreni di proprietà di quest'ultima (individuati nelle particelle n. 320 e 121 del foglio 75 del NCT del Comune di Cascia) illegittimamente occupati dalla Umbria Filler s.r.I., con la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la Umbria Filler s.r.l. non avesse fornito alcuna adeguata dimostrazione della corrispondenza, con quelli dedotti in giudizio dall'attrice, dei terreni in relazione ai quali aveva dedotto la sussistenza di un proprio titolo giustificativo del godimento, essendo unicamente emersa l'autorizzazione dell'originaria attrice allo sfruttamento, da parte della società appellata, della sola cava insistente sulla particella n. 121. 3. In forza di tali premesse, la corte territoriale ha disposto la condanna della Umbria Filler s.r.l. alla restituzione dei terreni dedotti in giudizio, previa loro riambientazione secondo le prescrizioni amministrative, oltre al risarcimento del danno concretamente sofferto dalla D A, corrispondente al valore del materiale estratto di cui la Umbria Filler s.r.l. si era illegittimamente appropriata, e al valore del mancato godimento della cosa propria. 4. Avverso la sentenza d'appello la Umbria Filler s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi d'impugnazione. 5. A D A resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi d'impugnazione.Udienza del 19 maggio 2021 - R.G. n. 9062/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 6. La Umbria Filler s.r.l. ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale. 7. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale e l'accoglimento del terzo (con assorbimento del quarto, quinto e sesto motivo), nonché l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del secondo e del terzo motivo. 8. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale, la Umbria Filler s.r.l. si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la mancata contestazione, da parte della D A, dell'affermazione, contenuta nell'originaria comparsa di costituzione in giudizio della società odierna ricorrente, della circostanza relativa alla sussistenza di un titolo contrattuale di legittimazione giustificativo del godimento, da parte di detta società, dei terreni dedotti in giudizio dall'attrice, finendo coll'invertire indebitamente l'onere della prova in ordine all'effettiva coincidenza tra questi ultimi terreni e quelli per i quali la Umbria Filler s.r.l. aveva dedotto la titolarità di un valido titolo di godimento. 2. Con il secondo motivo, la società ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la tardività della contestazione, avanzata solo in appello dalla D A, circa la corrispondenza, con quelli dedotti in giudizio dall'attrice, dei terreni in relazione ai quali la Umbria Filler s.r.l. ha rivendicato il possesso di validi titoli di legittimazione del godimento.Udienza del 19 maggio 2021 - R.G. n. 9062/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 3. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati. 4. Osserva il Collegio come, posta l'originaria generale contestazione, contenuta nell'atto di citazione della D A, della sussistenza, in capo all'Umbria Filler s.r.I., di un valido titolo a fondamento dell'occupazione dei terreni dell'attrice, il successivo atto processuale con il quale la Umbria Filler s.r.l. ha viceversa dedotto la sussistenza di un simile titolo non esigeva alcuna ulteriore conferma o ripetizione, da parte della D A, dell'originaria contestazione generale, consistendo, proprio tale radicale negazione della sussistenza di alcun titolo a fondamento dell'occupazione della società convenuta, il thema decidendum già formalmente sottoposto all'esame del giudice di merito. 5. Conseguentemente, del tutto correttamente il giudice d'appello ha ascritto, agli oneri incombenti sulla società convenuta, il compito di fornire la prova dell'effettivo possesso dei titoli di legittimazione al godimento dei terreni dedotti in giudizio dall'attrice, senza incorrere in alcuna indebita inversione degli oneri probatori incombenti sulle parti, né in alcun mancato rilievo in ordine alla pretesa tardività di una contestazione viceversa già tematizzata a fondamento del giudizio proposto. 6. Con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno patrimoniale per il mancato godimento della particella n. 320 in ragione del solo fatto della relativa occupazione abusiva (c.d. danno in re ipsa), finendo col riconoscere detto danno quale mero evento e non già quale conseguenza dannosa dell'illecito contestato. 7. Con il quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. (in relazione Udienza del 19 maggio 2021 - R.G. n. 9062/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di poter liquidare il danno patrimoniale per il mancato godimento della particella n. 320 in via equitativa, senza che la parte danneggiata avesse mai fornito alcuna prova circa la certezza di tale danno, ovvero circa l'obiettiva impossibilità o la particolare difficoltà della dimostrazione di detto danno nel suo preciso ammontare.
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