Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/07/2019, n. 33331
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTGIA LUCIANO nato a URZULEI il 22/11/1957 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione impugnata, condannava L S alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato ad Arcevia il 21/04/2018. Avverso tale sentenza L S, a mezzo dell'avv. P M, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 della legge n. 110 del 1975 e degli elementi probatori indispensabili alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione impugnata, condannava L S alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato ad Arcevia il 21/04/2018. Avverso tale sentenza L S, a mezzo dell'avv. P M, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui all'art. 3 della legge n. 110 del 1975 e degli elementi probatori indispensabili alla formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole
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