Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2024, n. 14307
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Il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni - se intimato in violazione dell'obbligo di adottare "accomodamenti ragionevoli" (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori - realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, st.lav.
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'A' Numero registro generale 8769/2022 Numero sezionale 1753/2024 Numero di raccolta generale 14307/2024 Oggetto Data pubblicazione 22/05/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Licenziamento della persona IN NOME DEL POPOLO ITALIANO con disabilità L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Discriminazione Tutela SEZIONE LAVORO applicabile ex Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: art. 18 S.d.L. Dott. A M - Presidente - R.G.N. 8769/2022 Cron. Dott. A P P - Consigliere - Rep. Ud. 11/04/2024 Dott. A P - Consigliere - PU Dott. C P - Consigliere - Dott. F A - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8769-2022 proposto da: M A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO 4, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentato e difeso dall'avvocato F A;
- ricorrente -
2024 contro 1753 COSMOPOL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato P R, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 487/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/02/2022 R.G.N. 1915/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2024 dal Consigliere Dott. F A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale 1 Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto Numero registro generale 8769/2022 Numero sezionale 1753/2024 del ricorso;
Numero di raccolta generale 14307/2024 udito l'avvocato F A. Data pubblicazione 22/05/2024 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto qui rileva - la pronuncia di primo grado, resa all'esito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Cosmopol Spa ad Aldo M in considerazione della sopravvenuta inidoneità parziale alle mansioni di guardia particolare giurata, ha condannato la società a reintegrare il dipendente e a pagare una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, in misura non superiore a dodici mensilità.
2. La Corte – in particolare – ha ritenuto che “la mancata ricollocazione del dipendente” non costituisse una condotta discriminatoria ma una condotta inadempiente rispetto agli obblighi di correttezza e buona fede che imponevano al datore di lavoro gli “accomodamenti ragionevoli” previsti dall'art. 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003, con la conseguenza che il licenziamento non poteva considerarsi affetto da nullità e non poteva dare luogo alla tutela reintegratoria piena prevista dal comma 1 dell'art. 18 S.d.L. novellato dalla l. n. 92 del 2012. 3. La Corte napoletana ha poi, in riforma della decisione del primo giudice sul punto, rideterminato la misura della indennità risarcitoria commisurandola “all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1494,51”. Ha argomentato che “dal contratto sottoscritto dal lavoratore e 2 Numero registro generale 8769/2022 dalla Cosmopol emerge che la retribuzione de M Numero sezionale 1753/2024 Numero di raccolta generale 14307/2024 era determinata in misura pari ad euro 1470,64 (paga Data pubblicazione 22/05/2024 conglobata;
scatti di anzianità;
assegno ad personam […]). A tale importo dovevano essere aggiunte le seguenti voci: indennità di lavoro notturno (euro 16,73) e piantonamento fisso diurno (7,15) che costituiscono voci fisse e continuative che attengono alle modalità tipiche di svolgimento della prestazione di guardia giurata svolta sino a tale data dal ricorrente (evincibili dalla busta paga in atti)”.
4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M con due motivi, illustrati da memoria;
ha resistito con controricorso la società. Nell'adunanza del 3 ottobre 2023 il Collegio ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronuncia in camera di consiglio e la causa è stata fissata in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 134 e 140 TULPS, dell'art. 3 D.M. 269/2010, dell'art. 31 del CCNL, dell'art. 115, co. 1, c.p.c., dell'art. 4 L. 604/1966, degli artt. 2, 5 e 10 Direttiva 2000/78/CE e degli artt. 2 e 3, comma 3-bis, D. Lgs. 216/2003”. In sintesi, si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dall'azienda è da ritenersi nullo per violazione del divieto di discriminazione diretta, correlata al fattore di protezione della disabilità/handicap, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 78/2000/CE, per non avere l'azienda medesima adottato le misure concrete ed effettive (cd. “adattamenti ragionevoli”) ai sensi dell'art. 5 della 3 stessa Direttiva. Numero registro generale 8769/2022 Numero sezionale 1753/2024 Numero di raccolta generale 14307/2024 2. Il motivo sottopone a questa Corte la questione di rilievo Data pubblicazione 22/05/2024 nomofilattico della tutela applicabile, ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, in caso di licenziamento della persona con disabilità intimato in violazione dell'obbligo di accomodamenti ragionevoli imposto dall'art. 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003. 2.1. Per risolvere il dubbio della scelta tra la cd. tutela reintegratoria attenuata (riconosciuta dalla Corte territoriale) e la cd. tutela reintegratoria piena (pretesa dalla parte ricorrente), appare opportuno rammentare le disposizioni di legge nei loro contenuti pertinenti al caso. Il comma 1 dell'art. 18 S.d.L. stabilisce che “Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, […] ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. […].” Il successivo comma 2 definisce i contenuti economici della tutela stabilendo che “Il giudice, […], condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di 4 lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al Numero registro generale 8769/2022 Numero sezionale 1753/2024 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.” Numero di raccolta generale 14307/2024 Il