Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2021, n. 722
Sentenza
26 ottobre 2021
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26 ottobre 2021
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Massime • 1
In tema di interrogatorio di garanzia, la lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l'avviso e il compimento dell'atto deve essere valutata verificando, se, in concreto, il difensore abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio, nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui l'avviso era stato notificato al difensore il giorno precedente a quello del compimento dell'interrogatorio, svolto in località raggiungibile anche con il mezzo aereo, in assenza di una richiesta di differimento).
Sul provvedimento
Testo completo
00722-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1422/2021 STEFANO PALLA Presidente CC 26/10/2021- EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 30776/2021 ALESSANDRINA TUDINO Relatore PAOLA BORRELLI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NY TE nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIB, LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che chiede emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte già depositate. udito il difensore, avvocato DI CREDICO PINA, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con le ordinanze impugnate nn. 252 e 256 dell'8 luglio 2021, il Tribunale de l'Aquila ha rigettato l'appello proposto avverso i provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari distrettuale del 9 giugno e del 19 giugno 2021, con i quali è stata dichiarata inammissibile l'istanza proposta ex art. 299 cod. proc. pen. dal difensore di TE NY, al quale è stata applicata la misura della custodia 1 cautelare in riferimento al reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata Black Axe.
1.1.Con l'ordinanza n. 252 dell'8 luglio 2021, il Tribunale ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. del 9 giugno che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies d.l. 137/2021, la richiesta di annullamento della misura per essere stata trasmessa, a mezzo p.e.c., ad indirizzo di posta certificata diverso da quello attribuito dalla Direzione Generale dei Servizi Inoformativi Automatizzati del Ministero della giustizia all'ufficio destinatario, rigettando la questione di nullità proposta. Con l'ordinanza n. 256 in pari data, il Tribunale ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del 19 giugno che, richiamando per relationem le statuizioni nella precedente ordinanza riguardo la dedotta questione di nullità rese dell'interrogatorio, ha reputato infondate le deduzioni della difesa.
2. Avverso le ordinanze dell'8 luglio 2021 ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. Pina Di Credico.
2.1. Con l'impugnazione, il ricorrente ha, preliminarmente, ricostruito la sequenza della esecuzione dell'ordinanza cautelare ed i successivi adempimenti, significando: che l'ordinanza è stata eseguita il 26 aprile 2021; - che nella stessa data, alle ore 12.56, il difensore ha ricevuto, a mezzo - p.e.c. della cancelleria dell'Ufficio G.I.P., avviso dell'esecuzione, della fissazione dell'interrogatorio di garanzia, da svolgersi per mezzo della piattaforma Teams, per il 27 aprile, ore 10.30, e del deposito degli atti;
-che il difensore, impegnato il 26 aprile in un procedimento davanti alla Corte d'appello di Bologna ed al quale non era stata trasmessa l'ordinanza cautelare, non aveva potuto accedere alla cancelleria (orario 9-13), né designare sostituti al fine dell'accesso agli atti, mentre aveva comunicato alla cancelleria di partecipare personalmente all'interrogatorio al fine di conferire con l'indagato; - che, il 27 aprile, aveva avuto modo di interloquire con l'indagato solo alle ore 10.20, e che il medesimo disponeva di una sola copia dell'ordinanza, tradotta in lingua inglese;
- che il difensore aveva rappresentato le predette circostanze al G.I.P., eccependo la violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU, prospettando che se il giudice non avesse concesso un'interruzione dell'interrogatorio, finalizzata ad una interlocuzione con l'indagato, questi si sarebbe avvalso della facoltà di astensione;
2 che il G.I.P. non disponeva la richiesta interruzione, procedendo da remoto alla sommaria contestazione;
- che l'indagato si avvaleva della facoltà di astensione;
Tanto premesso, il ricorrente articola tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali antepone la ricostruzione del profilo del ricorrente.
2.1. Con il primo motivo, deduce carenza di motivazione in ordine alla censura proposta riguardo la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di scarcerazione ex art. 302 cod. proc. pen.. Rappresenta come l'istanza in data 11 giugno 2021, trasmessa a mezzo raccomandata, non costituisce come ritenuto dal G.I.P. - mera reiterazione della precedente istanza trasmessa via p.e.c., bensì la riproduzione di quella trasmessa a mezzo posta elettronica e ritenuta inammissibile, con conseguente erronea statuizione riguardo la reputata reiterazione, nel merito, della medesima richiesta.
2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto alla declaratoria di inammissibilità relativamente alle forme di deposito a mezzo p.e.c., trattandosi di modalità valida ed efficace, mentre il Tribunale del riesame non ha, sul punto, offerto alcuna motivazione.
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione relativamente alla nullità dell'interrogatorio di garanzia. Premessa la funzione di siffatto adempimento, rileva il difensore come le circostanze di tempo e