Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2022, n. 15630

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2022, n. 15630
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15630
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N G nato a CASTELVETRANO il 23/06/1976 N C nato a PARTANNA il 26/11/1946 ZORZI FRANCESCO nato a BRESCIA il 21/06/1957 Avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal consigliere M T B udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, K T, che ha concluso : per N G e N C: annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, e per il rigetto nel resto. Per Z F: l'annullamento con rinvio per il trattamento sanzionatorio;
inammissibile nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Milano, procedendo con giudizio abbreviato, aveva riconosciuto G N, C N e F Z colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti ( fatta eccezione per il reato sub 10, dal quale assolveva G N), di bancarotta fraudolenta documentale ( capo 2), bancarotta impropria ( capo 3), bancarotta fraudolenta distrattiva ( capi 4, 6, 8, in essi assorbiti i reati di cui ai capi 5,7,9) nonché per la emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo n. 74/2000, contestato ai capi 13 e 14, con le pene accessorie fallimentari per N G e C determinate in anni dieci . Fatti aggravati ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991. 1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F Z in ordine all'unico reato a lui ascritto al capo 13 ( art. 8 d. I.vo n. 74/2000), limitatamente a sei delle sette fatture oggetto di contestazione, riducendo conseguentemente la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, avendo confermato il giudizio di colpevolezza con riguardo a un'unica fattura ( n. 11) emessa per operazione inesistente;
ha, altresì, rideterminato la pena inflitta a G N, avendo riconosciuto l'assorbimento nei reati di cui ai capi 4,6,8 di quello rubricato al capo 25 della sentenza del G.U.P. di Milano n. 271/2017, riducendo di un mese la pena inflitta dal primo giudice, la cui decisione confermava nel resto. In particolare: - G N è stato ritenuto colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale ( capo 2), bancarotta impropria ( capo 3), quale amministratore di fatto della Euroservice s.a.s.) bancarotta fraudolenta patrimoniale ( capi 4, quale amministratore di fatto di Workers Truck s.a.s.;
6 quale amministratore di fatto di RAD Service soc. coop.;
8.)quale amministratore di fatto di Tecno Services soc. coop.), in essi assorbito il reato di aggravamento del dissesto contestato ai capi 5,7,9), nonché dei reati tributari contestati ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo n. 74/2000 ai capi 13 e 14 ( assolvendolo dal capo 10 perché il fatto non sussiste), e condannato alla pena di anni undici, mesi nove, giorni dieci di reclusione, in continuazione con i reati di cui alla sentenza del G.U.P. di Milano n. 271/2017, irrevocabile il 19/05/2018, con l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 152/1991, operata la riduzione per il rito. - C N è stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale socio accomandatario della società Workers Trucks s.a.s., ( capo 4- in esso assorbito il reato di cui al capo 5), e condannato alla pena anni tre mesi sei di reclusione, con l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 152/1991, operata la riduzione per il rito;
- F Z è stato dichiarato colpevole del reato tributario di cui all'art. 8 del D. L.vo. n. 74 del 2000, di cui al capo 13, limitatamente alla sola fattura n.11, per cui è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, operata la riduzione per il rito.

2. Hanno proposto ricorso i tre imputati, assistiti dal rispettivo difensore di fiducia, ciascuno svolgendo due motivi.

2.1. G N denuncia:

2.1.1. violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione. Ha premesso il ricorrente di essere stato condannato, con sentenza n. 271/2017, definitiva, dal G.U.P. di Milano, per avere costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, la cui provvista è stata drenata da singole società verso un'associazione criminale di stampo mafioso ( donde la contestazione di cui all'art. 7 L. n. 203/1991);
successivamente, era stato dichiarato il fallimento delle società drenanti, da cui è derivato il presente procedimento con le imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e impropria, reati per i quali G N è stato condannato in continuazione con i fatti di cui alla citata sentenza. Si duole che la Corte di appello ha confermato la condanna per i reati contestati ai capi 3) ( bancarotta impropria) e 13) ( reato fiscale di cui all'art. 8 cit.), in violazione del divieto del ne bis in idem, così come declinato dalle Sezioni Unite ( sentenza n. 34655 del 2005, Rv. 23179901) e dalla Corte costituzionale ( sentenza n. 200 del 2016). Il ricorrente era stato già condannato dal GUP di Milano, con sentenza n. 271/2017, per la emissione di fatture inesistenti, contestata, in quella sede, nei capi 8) e 35), laddove alcuna ulteriore condotta è intervenuta a integrare la contestata bancarotta ( di cui al capo 3 del presente procedimento), salva la dichiarazione di fallimento, che prescinde dalla condotta e dalla volontà dell'agente. Il reato di bancarotta impropria ben può essere integrato dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti, quali condotte dolose finalizzate a drenare liquidità dalle società interessate dal fallimento. Mentre non hanno pregio le osservazioni del giudice di merito in ordine alla diversa natura dei fatti contestati, rispettivamente, nel capo 8) del primo procedimento, e nel capo 3) di quello ora sub judice, per la sola circostanza che nel primo caso si fa riferimento a fatture del 2012 e nel secondo a quelle emesse nel 2013: il fatto è il medesimo, solo diversamente qualificato e circostanziato. In ogni caso, anche a volere condividere la valutazione della Corte di appello, avrebbe dovuto essere scomputata, dalla condanna per il reato di bancarotta, la pena già inflitta per il reato di emissione di fatture inesistenti dal primo giudice. Ci si duole, inoltre, della eccessiva severità della pena, sproporzionata rispetto al disvalore oggettivo del fatto, anche per la mancata considerazione, nella determinazione della pena base, dell'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente, invece valorizzato dal G.U.P. nella sentenza n. 271/2017. 2.1.2. violazione dell'art. 216 u.c. L.F. così come risultante dalla pronuncia n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, e correlato vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, indicata in dieci anni senza alcuna motivazione.

2.2. C N denuncia:

2.2.1. violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen. in relazione all'art. 43 cod. pen. e correlato vizio della motivazione. La sentenza impugnata non ha fornito adeguata dimostrazione della consapevole compartecipazione del ricorrente alle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto della Workers Truck s.a.s., atteso che il modus operandi criminoso prevedeva l'utilizzo abituale di firme apocrife del ricorrente, residente a Palermo, rispetto alla sede della società, a Milano.

2.2.2. Con il secondo motivo viene dedotta, analogamente al G N, violazione dell'art. 216 u.c. L.F. e correlato vizio della motivazione, con analoghi argomenti.

2.3. F Z denuncia:

2.3.1. carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 13, non essendo stato dimostrato il concorso consapevole nel reato da parte del ricorrente, del tutto estraneo rispetto alla attività della società emittente. Cosicchè, la motivazione risulta incoerente, incompiuta, parziale.

2.3.2. vizio della motivazione, mancante, in relazione alla quantificazione della pena irrogata, giacchè risulta del tutto immotivata la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo, senza tener conto, peraltro, delle dichiarazioni confessorie più volte rese dinanzi all'A.G. dal ricorrente, alla cui denuncia si deve l'inizio della vicenda processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi di G e C N sono fondati solo con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari, punto della decisione per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. Nel resto, i ricorsi sono infondati, come lo è quello proposto nell'interesse di F Z.

2. Come premesso, G N pone il problema della violazione del principio de "ne bis in idem", sostenendo che il reato di bancarotta impropria può essere integrato dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti, quali condotte dolose finalizzate a drenare liquidità dalle società interessate dal fallimento, fatto per cui è stato già giudicato.

2.1. Ai fini di un corretto inquadramento della questione prospettata, giova richiamare, sia pur sinteticamente, l'evoluzione giurisprudenziale che ha investito il thema del bis in idem processuale.

2.1.1. Va, innanzitutto chiarito che il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona;
il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 7 - , Ordinanza n. 42994 del 20/10/2021, Rv. 282187;
conf. sez. 5 n. 1363 del
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