Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20871

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20871
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR AL nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell' esecuzione, del 03/10/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorsó;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda volta a far dichiarare la non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 3 dicembre 2014 (divenuta irrevocabile il 19 aprile 2015 in difetto di impugnazione), proposta ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen. da LE TA.

2. Avverso la predetta ordinanza LE TA, per mezzo dell'avv. Giovanni Stagnar°, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari per la decisione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.97, commi 1, 3 e 5, 105, 107, 178, 179 cod. proc. pen., 111, comma 3, Cost., art.6, par.3, lett. b) e c) , CEDU, nonché il vizio di motivazione per non avere considerato l'iniquità del giudicato derivante k dalla omessa sostituzione del difensore di ufficio (avv. Eva Rocca) che si sarebbe i, macchiato di negligenza avendo abbandonato la difesa, con il conseguente difetto di effettività del diritto di difesa per mancanza di continuità della stessa.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.97, commi 1, 3 e 5, 105, 107, 178, 179 cod. proc. pen., 111, comma 3, Cost., art.6, par.3, lett. b) e c) , CEDU, nonché il vizio di motivazione per non avere considerato irrituale e quindi nulla la nomina dell'avv. Flavio Opizzo contenuta nel verbale dell'udienza del 3 dicembre 2014 e riportata in sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con l'istanza istanza presentata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., LE TA ha proposto incidente di esecuzione nei confronti del titolo anzidetto, deducendo che nel giudizio conclusosi con la sopra indicata sentenza del Tribunale di Savona sarebbe intervenuto un sostanziale abbandono della difesa da parte del difensore di ufficio avv. Eva Rocca, al quale non era seguita la nomina di un nuovo difensore di ufficio che assumesse la titolarità della difesa ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ma solo nomine officiose, di carattere estemporaneo di plurimi difensori sostituti, immediatamente reperibili ai sensi dell'art. 97, comma 4, del codice di rito. Ciò avrebbe compromesso l'effettività del diritto di difesa, assicurata soltanto da un difensore investito in modo continuativo del suo ruolo (per mandato del cliente o su stabile designazione officiosa), comportando la nullità dell'intero processo.

2.1. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza, evidenziando che la difesa era stata stabilmente assicurata ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ed osservando che l'assistenza tecnica dell'imputato in giudizio era stata sempre garantita, non dipendendo

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