Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/04/2021, n. 10578

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/04/2021, n. 10578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10578
Data del deposito : 21 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ANZA sul ricorso n. 17250/2019 proposto da: Residence Plaja S.r.I., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Ferrari n. 35 presso lo studio dell'avvocato M C che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D B M rt a

- ricorrente -

contro

P G, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari n. 35 presso lo studio dell'avvocato M C che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D B M - ricorrente incidentale - nonché

contro

Banca Credito Cooperativo San Francesco Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via San Sebastianello n. 6 presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentata e difesa dall'avvocato P S - ricorrente incidentale - nonché

contro

O M, elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini n. 142 presso lo studio dell'avvocato P V A che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D P C - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché

contro

S G, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Regina Margherita n. h presso lo studio dell'avvocato F M che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G S

- controricorrente -

nonché

contro

E A, F A, F A, F L-T.92 Angelo, F C, F D, F F, F G, F G, F R, F R, F S, M A, M C, M G, M R e P G, elettivamente domiciliati in Roma alla via G. Donizetti n. 7 presso lo studio dell'avvocato G D che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Dell'Oglio Rosario e B M

- controricorrenti -

nonché

contro

C R, S D

- intimati -

avverso la sentenza n. 739/2019 della CORTE d'APPELLO di

PALERMO;

Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;
estensore: C V udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal consigliere relatore Cristiano V, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

I) Giuseppe F agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, per ottenere la dichiarazione di nullità di tre atti di compravendita, e di un atto di costituzione di ipoteca, di suoi terreni siti in Licata, in quanto stipulati da un falsus procurator, tal D S, avvalendosi della procura redatta per scrittura privata e autenticata dal notaio M O di Ragusa, in data 20/11/2010. 1.1) Gli atti di compravendita e di costituzione di garanzia reale erano stati rogati dallo stesso notaio O (precisamente uno, il primo, quello in favore di G P, in data 02/12/2010) e gli altri dal notaio G S, di Licata (compravendita in favore di Residence Plaja S.r.l. il 14/04/2011, compravendita in favore di R C il 05/07/2011 e costituzione di ipoteca volontaria in favore della Banca San Francesco società cooperativa, sui terreni acquistati dalla Plaja s.r.I., in data 17/06/2011). 1.2) La domanda del F, nel contraddittorio con D S, G P, R C, M O, G S, della S.r.l. Residence Plaja e della Banca di credito cooperativo San Francesco Società cooperativa venne rigettata dal Tribunale di Agrigento, con compensazione delle spese. 1.3) Su appello principale del F, e impugnazioni incidentali dell'O, della P e della Residence Plaja s.r.I., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 739 del 02/04/2019, ritenuta la natura documentale della controversia e ritenuto che nella domanda di nullità proposta dal F rientrasse quella di Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;
estensore: C V dichiarazione di inefficacia degli atti di compravendita, ha così statuito: "in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del giorno 11.5.2015 n. 743, disattesa ogni altra richiesta: dichiara l'inefficacia dell'atto di compravendita del 02.12.2010, Notaio M O di Ragusa, rep. n. 146677, racc. n. 22726;
dell'atto di compravendita rep. n. 30289 racc. n. 13930;
dell'atto di costituzione di ipoteca del 17.06.2011, Notaio G S di Licata, rep. n. 30186 racc. n. 13869;
ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui all'atto del 17.06.2011, Notaio G S di Lícata, rep. n. 30186, racc. n. 13869, al passaggio in giudicato della presente sentenza;
condanna D S al pagamento, in favore della Residence Plaja s.r.I., della somma di euro 350.000,00, ed in favore di G P, della somma di euro 53.000,00, oltre agli interessi legali dal 12.3.2013 fino al soddisfacimento del credito;
condanna D S e M O, in solido, al pagamento della somma di euro 30.300,00 in favore della Residence Plaja s.r.I., oltre agli interessi legali dal 14.4.2011 fino al soddisfacimento del credito;
condanna D S, G P, Residence Plaja s.r.I., Rosa Cassare e Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in solido, a rifondere a Giuseppe F le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 22.650,00, e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 18.560,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;
condanna D S a rifondere alla Residence Plaja s.r.l. le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 10.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;
condanna Domenico Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;
estensore: C V San tamaria a rifondere a G P le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;
condanna la Residence Plaja s.r.l. a rifondere a G S le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi C 12.000,00 e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 10.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;
compensa integralmente le spese dei giudizi di primo e secondo grado nei rapporti tra Domenico San tamaria, M O, Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa e R C, e nei rapporti tra M O, G P e Residence Plaja s.r.I..", 1.4) La sentenza della Corte territoriale è impugnata, con separati ricorsi, dalla Residence Plaja S.r.l., con atto affidato a nove motivi, al quale resistono il notaio O, che propone ricorso incidentale su tre motivi, gli eredi di Giuseppe F, il notaio G S;
da G P, con atto affidato a sette motivi, al quale resistono gli eredi F e il notaio O, questi pure con ricorso incidentale su tre motivi e dalla Banca di credito cooperativo San Francesco società cooperativa, con atto affidato a cinque motivi, alla quale resistono gli eredi F e il notaio M O, che, pure propone ricorso incidentale, articolato ancora su tre motivi. 1.5) R C e D S, che avevano preso parte al giudizio di impugnazione di merito, sono rimasti intimati. 1.6) Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte. 1.7) Sono state depositate memorie, nel termine di legge, dalla Residence Plaja S.r.l., dalla Banca di credito cooperativo San Francesco Società cooperativa e dal notaio M O.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;
estensore: C V RAGIONI DELLA DECISIONE II) Il ricorso della Residence Plaja S.r.l., da considerarsi principale, in quanto iscritto per primo, censura come segue la sentenza d'appello. 11.1) Il primo motivo di ricorso è proposto ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. La Corte di Appello ha considerato ammissibile la domanda di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator sebbene ne fosse stata dedotta e richiesta la sola nullità. 11.2) Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1393, 1938 e 1389 cod. civ. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto applicabili i principi dell'apparenza del diritto ed affidamento incolpevole ai soli negozi giuridici a forma libera. 11.3) Il terzo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 1393, 1398 e 1389 cod. civ. La Corte di Appello non ha considerato il fatto decisivo della perdita del possesso, da parte del falsamente rappresentato Giuseppe F, dei beni oggetto dell'atto di compravendita. 11.4) Il quarto motivo di ricorso è proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1398, 2043 e 2055 cod. civ. La Corte di Appello, pur avendo accertato e dichiarato la responsabilità solidale del falsus procurator e del notaio O che ha predisposto la falsa procura allegata all'atto di compravendita, nonché l'unicità del fatto illecito, ha escluso il risarcimento dei danni nei confronti del notaio, in misura corrispondente al prezzo della compravendita.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;
estensore: C V 11.5) Il quinto motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1398, 2043 e 2055 cod. civ. e 132, n. 4 cod. proc. civ. Nullità della sentenza per motivazione incongrua, contraddittoria ed illogica. La motivazione della sentenza, in relazione alla circostanza del pagamento del prezzo da parte del terzo acquirente in buona fede e, quindi, del danno subito, contiene una palese incongruità e contraddittorietà degli argomenti, pervenendo alla errata applicazione dei principi in tema di responsabilità solidale. 11.6) Il sesto motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2697 cod. civ. La Corte di Appello, pure in presenza della piena e documentata prova del danno nei confronti del coobbligato in solido (il falsus procurator D S) ha ritenuto sussistente un ulteriore onere, in capo al danneggiato, in relazione alla posizione dell'altro coobbligato (il notaio O che autenticò la falsa procura). 11.7) Il settimo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. si articola in due punti: 7.1 - La Corte di Appello non ha considerato sufficiente, nei confronti del
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