Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/04/2021, n. 10578
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ANZA sul ricorso n. 17250/2019 proposto da: Residence Plaja S.r.I., in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Ferrari n. 35 presso lo studio dell'avvocato M C che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D B M rt a - ricorrente -contro P G, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Ferrari n. 35 presso lo studio dell'avvocato M C che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D B M - ricorrente incidentale - nonché contro Banca Credito Cooperativo San Francesco Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via San Sebastianello n. 6 presso lo studio dell'avvocato C R, rappresentata e difesa dall'avvocato P S - ricorrente incidentale - nonché contro O M, elettivamente domiciliato in Roma, al viale G. Mazzini n. 142 presso lo studio dell'avvocato P V A che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D P C - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro S G, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Regina Margherita n. h presso lo studio dell'avvocato F M che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G S - controricorrente - nonché contro E A, F A, F A, F L-T.92 Angelo, F C, F D, F F, F G, F G, F R, F R, F S, M A, M C, M G, M R e P G, elettivamente domiciliati in Roma alla via G. Donizetti n. 7 presso lo studio dell'avvocato G D che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Dell'Oglio Rosario e B M - controricorrenti - nonché contro C R, S D - intimati - avverso la sentenza n. 739/2019 della CORTE d'APPELLO di PALERMO;Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal consigliere relatore Cristiano V, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA I) Giuseppe F agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, per ottenere la dichiarazione di nullità di tre atti di compravendita, e di un atto di costituzione di ipoteca, di suoi terreni siti in Licata, in quanto stipulati da un falsus procurator, tal D S, avvalendosi della procura redatta per scrittura privata e autenticata dal notaio M O di Ragusa, in data 20/11/2010. 1.1) Gli atti di compravendita e di costituzione di garanzia reale erano stati rogati dallo stesso notaio O (precisamente uno, il primo, quello in favore di G P, in data 02/12/2010) e gli altri dal notaio G S, di Licata (compravendita in favore di Residence Plaja S.r.l. il 14/04/2011, compravendita in favore di R C il 05/07/2011 e costituzione di ipoteca volontaria in favore della Banca San Francesco società cooperativa, sui terreni acquistati dalla Plaja s.r.I., in data 17/06/2011). 1.2) La domanda del F, nel contraddittorio con D S, G P, R C, M O, G S, della S.r.l. Residence Plaja e della Banca di credito cooperativo San Francesco Società cooperativa venne rigettata dal Tribunale di Agrigento, con compensazione delle spese. 1.3) Su appello principale del F, e impugnazioni incidentali dell'O, della P e della Residence Plaja s.r.I., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 739 del 02/04/2019, ritenuta la natura documentale della controversia e ritenuto che nella domanda di nullità proposta dal F rientrasse quella di Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V dichiarazione di inefficacia degli atti di compravendita, ha così statuito: "in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del giorno 11.5.2015 n. 743, disattesa ogni altra richiesta: dichiara l'inefficacia dell'atto di compravendita del 02.12.2010, Notaio M O di Ragusa, rep. n. 146677, racc. n. 22726;dell'atto di compravendita rep. n. 30289 racc. n. 13930;dell'atto di costituzione di ipoteca del 17.06.2011, Notaio G S di Licata, rep. n. 30186 racc. n. 13869;ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria di cui all'atto del 17.06.2011, Notaio G S di Lícata, rep. n. 30186, racc. n. 13869, al passaggio in giudicato della presente sentenza;condanna D S al pagamento, in favore della Residence Plaja s.r.I., della somma di euro 350.000,00, ed in favore di G P, della somma di euro 53.000,00, oltre agli interessi legali dal 12.3.2013 fino al soddisfacimento del credito;condanna D S e M O, in solido, al pagamento della somma di euro 30.300,00 in favore della Residence Plaja s.r.I., oltre agli interessi legali dal 14.4.2011 fino al soddisfacimento del credito;condanna D S, G P, Residence Plaja s.r.I., Rosa Cassare e Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in solido, a rifondere a Giuseppe F le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 22.650,00, e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 18.560,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;condanna D S a rifondere alla Residence Plaja s.r.l. le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 10.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;condanna Domenico Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V San tamaria a rifondere a G P le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;condanna la Residence Plaja s.r.l. a rifondere a G S le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi C 12.000,00 e del giudizio di appello, che si liquidano in complessivi euro 10.500,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA;compensa integralmente le spese dei giudizi di primo e secondo grado nei rapporti tra Domenico San tamaria, M O, Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa e R C, e nei rapporti tra M O, G P e Residence Plaja s.r.I..", 1.4) La sentenza della Corte territoriale è impugnata, con separati ricorsi, dalla Residence Plaja S.r.l., con atto affidato a nove motivi, al quale resistono il notaio O, che propone ricorso incidentale su tre motivi, gli eredi di Giuseppe F, il notaio G S;da G P, con atto affidato a sette motivi, al quale resistono gli eredi F e il notaio O, questi pure con ricorso incidentale su tre motivi e dalla Banca di credito cooperativo San Francesco società cooperativa, con atto affidato a cinque motivi, alla quale resistono gli eredi F e il notaio M O, che, pure propone ricorso incidentale, articolato ancora su tre motivi. 1.5) R C e D S, che avevano preso parte al giudizio di impugnazione di merito, sono rimasti intimati. 1.6) Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte. 1.7) Sono state depositate memorie, nel termine di legge, dalla Residence Plaja S.r.l., dalla Banca di credito cooperativo San Francesco Società cooperativa e dal notaio M O.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V RAGIONI DELLA DECISIONE II) Il ricorso della Residence Plaja S.r.l., da considerarsi principale, in quanto iscritto per primo, censura come segue la sentenza d'appello. 11.1) Il primo motivo di ricorso è proposto ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. La Corte di Appello ha considerato ammissibile la domanda di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator sebbene ne fosse stata dedotta e richiesta la sola nullità. 11.2) Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1393, 1938 e 1389 cod. civ. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto applicabili i principi dell'apparenza del diritto ed affidamento incolpevole ai soli negozi giuridici a forma libera. 11.3) Il terzo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 1393, 1398 e 1389 cod. civ. La Corte di Appello non ha considerato il fatto decisivo della perdita del possesso, da parte del falsamente rappresentato Giuseppe F, dei beni oggetto dell'atto di compravendita. 11.4) Il quarto motivo di ricorso è proposto ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1398, 2043 e 2055 cod. civ. La Corte di Appello, pur avendo accertato e dichiarato la responsabilità solidale del falsus procurator e del notaio O che ha predisposto la falsa procura allegata all'atto di compravendita, nonché l'unicità del fatto illecito, ha escluso il risarcimento dei danni nei confronti del notaio, in misura corrispondente al prezzo della compravendita.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V 11.5) Il quinto motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1398, 2043 e 2055 cod. civ. e 132, n. 4 cod. proc. civ. Nullità della sentenza per motivazione incongrua, contraddittoria ed illogica. La motivazione della sentenza, in relazione alla circostanza del pagamento del prezzo da parte del terzo acquirente in buona fede e, quindi, del danno subito, contiene una palese incongruità e contraddittorietà degli argomenti, pervenendo alla errata applicazione dei principi in tema di responsabilità solidale. 11.6) Il sesto motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2697 cod. civ. La Corte di Appello, pure in presenza della piena e documentata prova del danno nei confronti del coobbligato in solido (il falsus procurator D S) ha ritenuto sussistente un ulteriore onere, in capo al danneggiato, in relazione alla posizione dell'altro coobbligato (il notaio O che autenticò la falsa procura). 11.7) Il settimo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. si articola in due punti: 7.1 - La Corte di Appello non ha considerato sufficiente, nei confronti del coobbligato solidale (notaio O), la sussistenza della piena prova del danno (pagamento al falsus procurator del corrispettivo della vendita dichiarata inefficace), senza contrapporre emergenze istruttorie di segno contrario. 7.2 - La Corte di Appello non ha considerato che era non controversa, perché non contestata dal notaio O con la comparsa di costituzione e risposta e con le successive memorie ex art. 183, VI comma, nn. 1 e 2 cod. proc. civ., la circostanza dell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita da parte del Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V terzo incolpevole, risultante dalle circostanze accertate dalla stessa Corte territoriale e dall'ampia produzione documentale. 11.8) L'ottavo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1176, 2230 e segg. cod. civ. La Corte di Appello ha escluso la responsabilità contrattuale del notaio S, che allegò la falsa procura all'atto di compravendita, pure in assenza dello svolgimento di attività preliminari idonee ad evitare l'evento dannoso. 11.9) Il nono e ultimo motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2697 cod. civ. La Corte di Appello, pure in presenza della deduzione da parte del creditore, in tema di responsabilità contrattuale, della fonte del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, ha onerato il creditore medesimo della dimostrazione delle circostanze estintive dell'obbligazione, invertendo il principio di cui all'art. 2697 cod. civ. III) Il ricorso (da considerarsi incidentale, in quanto successivo) di G P è, nei suoi sette motivi, identico al ricorso della Residence Plaja S.r.l. ed è soltanto privo, rispetto a questo, degli ultimi due mezzi (l'ottavo e il nono). IV) Il ricorso della Banca di credito cooperativo San Francesco soc. coop. (pure da considerarsi incidentale, in quanto successivo), censura come segue la sentenza d'appello. IV.1) Primo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza o del procedimento, nella parte in cui la Corte distrettuale è incorsa nel vizio di ultrapetizione per aver dichiarato l'inefficacia dell'atto costitutivo di ipoteca del 17.06.2011, Notaio G S di Licata, rep.n.30186 racc. n. 13869, quando invece l'attore ne aveva chiesto la nullità.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V IV.2) Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1393, 1398 e 1389 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato con la resa sentenza «l'inefficacia ... dell'atto di costituzione di ipoteca del 17/06/2011 Notaio G S di Licata rep. n.30186 racc. n.13869;ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria» di cui al predetto atto. IV.3) Il terzo mezzo afferma violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2644, 2650, 2652 n.6 e 2655 cod. civ., 2690 n.3 cod. civ., nonché dell'art. 2822 cod. civ., oltre che dell'art.1398 cod. civ., tutti in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. n.3 e n.5, per avere la Corte d'Appello disposto la inefficacia non solo dell'atto con cui il S, quale procuratore del F, aveva venduto alla Residence Plaja S.r.l. i beni di titolarità del F, ma anche dell'atto di costituzione di ipoteca del 17.6.2011 Notaio S, con cui la Residence Plaja S.r.l. aveva concesso in ipoteca alla Banca gli stessi beni acquistati con detto atto di vendita. IV.4) Il quarto motivo deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 1398 cod. civ. e dell'art. 2043 cod. civ. in relazione all'art.360 cod. proc. civ. n.3, nella parte in cui la Corte distrettuale ha rigettato le domande risarcitorie avanzata dalla Banca, nei confronti del S e del Notaio O, sul presupposto che l'esistenza di un pregiudizio poteva essere allegata, e con certezza dimostrata, «solo dopo /a constatazione del mancato adempimento del debitore». IV.5) Infine, il quinto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell'art.91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione al principio della soccombenza nella parte in cui la sentenza ha disposto la regolazione delle spese di lite.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V V) Il ricorso incidentale del notaio M O è identico, nei tre motivi proposti, con riferimento a tutti e tre i soprarichiamati ricorsi ed è così articolato: V.1) il primo mezzo per violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della Legge Notarile per come modificato dall'art. 1 della legge n. 333 del 1976;V.2) il secondo motivo per violazione dell'art. 2055 cod. civ., violazione del principio di imputabilità del danno con riferimento all'art. 48 cod. pen., violazione dell'art. 2043 cod. civ., violazione dell'art. 1375 cod. civ. con riferimento all'art. 49 Legge Notarile;V.3) il terzo, e ultimo, mezzo per violazione dell'art. 1227 cod. civ. - concorso colposo del creditore - omessa motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. —) Gli eredi di Giuseppe F prospettano in controricorso eccezione di inammissibilità del ricorso proposto contro persona che era deceduta alla data della notificazione del ricorso, deducendo che Giuseppe F, in data 09.11.2018 era deceduto, come da certificato di morte che viene allegato (doc. n. 16 del fascicoletto per la Cassazione) e che tale evento non era stato dichiarato in udienza (l'ultima udienza, quella di precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte si era svolta il 16/11/2018), nel corso del giudizio di appello, né notificato alle parti dai procuratori costituiti del F G, ma espressamente comunicato alla Corte di Appello di Palermo dal difensore di S D, il quale con istanza depositata telematicamente in data 06.12.2018 (doc. n. 20 allegato al fascicoletto per la Cassazione) aveva chiesto che venisse disposta la interruzione del processo con eventuale termine per la notificazione alle altre parti ma che tale istanza, tuttavia, non era stata accolta con provvedimento posto in calce all'istanza, emesso in data 18.12.2018.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V —) Ulteriore eccezione d'inammissibilità è prospettata, dagli stessi eredi di Giuseppe F, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento a tutti e tre i ricorsi (della Banca di credito cooperativo soc. coop., della S.r.l. Residence Plaja e di G P). —) L'eccezione degli eredi relativa alla notificazione al defunto F è infondata, alla luce della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631466 - 01), alla quale il Collegio presta adesione, secondo la quale: «In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato c'- 22 alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.». —) L'eccezione deve, quindi, essere disattesa, dovendosi ritenere che l'impugnazione per cassazione sia stata ritualmente notificata al difensore costituito del defunto Giuseppe F.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V —) Parimenti non meritevole di favorevole seguito è l'eccezione, formulata in ognuno dei tre controricorsi degli eredi di Giuseppe F, relativa alla carenza nel ricorso dell'esposizione dei fatti in quanto, come risulta dalla lettura dei motivi dei ricorsi della S.r.l. Residence Plaja, della P e della Banca San Francesco, quanto manca nell'esposizione del fatto si evince e, dove manca un'idonea esposizione dei fatti ciò rende solo inammissibile il singolo motivo (o alcuni di essi) e non l'intero atto. II-III) Deve procedersi all'esame dei motivi, del ricorso Residence Plaja e di G P, dal primo al settimo. I detti mezzi, dei due diversi ricorsi, possono essere scrutinati insieme, in quanto comuni ad entrambi gli atti. II-III.1) Il primo motivo è, in primo luogo inammissibile, in quanto si astiene dal precisare se il problema della qualificazione era rilevante in appello. A tal fine, parte ricorrente avrebbe dovuto precisare che la domanda era stata introdotta per la declaratoria di nullità e che tale era rimasta la prospettazione in sede di decisione rimessa al giudice di primo grado e da questi esaminata. Invece, nell'illustrazione del motivo nulla viene chiarito e l'affermazione che la domanda era stata proposta come declaratoria di nullità non viene fatta con l'individuazione della sede in cui come tale era stata proposta in primo grado, con l'atto introduttivo del giudizio. È vero che nell'esposizione del fatto si afferma che Giuseppe F aveva chiesto la declaratoria della nullità degli atti di compravendita, ma ivi si omette di indicare la parte dell'atto di citazione in cui ciò era avvenuto, con la conseguenza della chiara violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. Inoltre, non si allega che il tenore della domanda — nei termini in cui si assume proposta — sia rimasta tale nel corso del giudizio e, particolarmente, se non sia stata oggetto di una successiva attività di modificazione, rituale o irrituale non Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V importa, atteso che, se vi fosse stata irritualità (e non una mera riduzione della domanda, come emergerà da quanto si dirà di seguito), parte ricorrente se ne sarebbe dovuta dolere con appello incidentale, deducendo l'irritualità. Infine, nemmeno si dice che con l'appello era stata invocata sempre la nullità, e non anche l'inefficacia: solo in questo secondo caso l'ipotetica violazione dell'art.112 cod. proc. civ. sarebbe stata astrattamente configurabile, nel senso di una decisione presa dalla Corte territoriale in ultrapetizione. Peraltro, anche a ritenere inconferenti i rilievi di inammissibilità il primo motivo, esaminato sempre sulla base del solo ricorso, sarebbe privo di fondamento: è sufficiente rimandare sul punto alla c - -40g giurisprudenza di questa Corte (segnatamente a Cass. n. 2860 del 07/02/2008 Rv. 601821 - 01: «I negozi posti in essere dal "falsus procurator" non sono nulli, bensì privi di efficacia e tale inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato soltanto lo pseudo rappresentato. Tuttavia, ove la parte, allegando la mancanza di potere rappresentativo, invochi la nullità del contratto concluso dal "falsus procurator", non incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che ne dichiari la semplice inefficacia, posto che quest'ultima costituisce un "minus" rispetto alla nullità ed in essa può ritenersi virtualmente compresa.»), che sottende come l'individuazione del petitum riconoscibile nella inefficacia sia consentita d'ufficio, inerendo al potere di qualificazione della domanda in diritto, che comprende pure l'esatta individuazione del petitum mediato giustificato dai fatti costitutivi della domanda per come proposti . u~, kk,wix,,,f, L ,)„,n.,Ai?,-neys,,, i , j)o-Nk \`^-04,à"• 1-)W^ 4/•›- vtbu olvh‘\,. , 11-111.2) Il secondo motivo è inammissibile: pretende di individua re come motivazione un'affermazione — quella riportata di pag. 9 — che la sentenza ha fatto come premessa di un discorso molto più ampio, che viene ignorato dal motivo. La Corte d'Appello Pag. 13 di 23 Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V non ha affermato che i principi in tema di apparenza di potere rappresentativo sono incompatibili con riguardo all'ipotesi della necessità che, in relazione alla forma dell'atto oggetto di esercizio del potere rappresentativo, sia prevista la forma scritta ad substantiam. Lo comprova l'uso dell'avverbio «indiscriminatamente», ma soprattutto proprio il successivo, ampio, discorso fatto fino alla pagina 12. 11-111.3) Il terzo motivo è per un verso del tutto generico e per altro verso viola in modo manifesto l'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. nella sua scarna attività assertiva, quale espressa nell'ultima proposizione della pag. 13: «La Corte territoriale, in tal modo, ha trascurato di considerare il fatto decisivo, al contrario tenuto presente dalla sentenza di primo grado, della perdita del possesso da parte del falsamente rappresentato, affatto smentita dalle risultanze dell'attività istruttoria.»,'Aessuna indicazione specifica si offre delle evocate, peraltro generiche, risultanze istruttorie. Inoltre, si ignora il riferimento della sentenza al non esservi un dovere periodico di controllare l'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli. 11-111.4-7) I motivi dal quarto al settimo — che sono rivolti contro il notaio O possono essere esaminati congiuntamente. La questione principale che essi, congiuntamente, pongono, sotto diverse angolazioni, è quella della mancata prova della verificazione del danno nei confronti del notaio O, la quale risulta affermata, dalla Corte territoriale, in concreto distinguendo la posizione del notaio O da quella del falsus procurator D S e, in definitiva, asserendo che ad integrare la prova non potevano valere le quietanze rilasciate negli atti di compravendita e la mera dimostrazione dell'emissione di assegni.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V -;9'1,21310 La lettura dei motivi evidenzia la priorità logica di quanto affermato nel settimo motivo, che sostanzialmente deduce nella un omesso esame di una serie di risultanze probatorie e, dunque, dei fatti relativi, sia rappresentati dalle difese del notaio O, sia, e soprattutto, dalla congerie di pagamenti documentati tramite assegni circolari, richiamati nel ricorso principale, i quali, a differenza dei pagamenti tramite assegni normali, costituivano veri e propri pagamenti e, dunque, esborsi sostenuti dalle ricorrenti S.r.l. Residence Plaja. Sia l'esame della difesa del notaio O evocata negli atti indicati alle pag. 29 in fine e nella successiva pag. 30, in principio, sia i pagamenti al falsus procurator S con consegna di assegni circolari, tutti anteriori alla data di introduzione del giudizio e, dunque, al momento in cui (il defunto) Giuseppe F agì (11 maggio 2012), sono inerenti — nella prospettazione che andrà verificata comunque tenendo conto di tutte le emergenze istruttorie acquisite su base documentale in atti e, fra l'altro, del fatto, che, per quanto risulta dalla sentenza di primo grado, il de cuius Giuseppe F avrebbe prospettato la falsità della rappresentanza il 6 gennaio 2012: ciò comporta che rimane intatta, e da scrutinare nel merito, la decisività dei pagamenti con assegni circolari indicati nelle pagg. 31 e ss. del ricorso, ai nn. 1, 2, 12, 14, tutti in data anteriore, nonché di quanto versato davanti al notaio O, di cui dà atto la memoria del notaio O (pag. 9: ottantamila euro pagati davanti al notaio S) — a fatti potenzialmente decisivi ai fini della dimostrazione del pregiudizio patito dalle stesse ricorrenti Residence Plaja S.r.l. e G P, ossia del pagamento del corrispettivo in forza dell'atto inefficace;, agli importi degli assegni, sia quanto alla non contestazione dei pagamenti stessi fatta nella comparsa di costituzione e risposta Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V del notaio O in primo grado, dove si alludeva ad un assegno circolare di ventimila euro. La sentenza in scrutinio si occupa della emissione dei titoli di credito in pagamento con la lapidaria frase «non surrogabile con la sola prova della emissione di titoli di credito» che, giusta quanto rilevato, non integra idonea motivazione. Certamente è priva di pregio la pregressa - rispetto alla motivazione sulla prova dei pagamenti - parte motivazionale sul distinguo fra l'azione verso il falsus procurator D S, che avrebbe carattere recuperatorio, e quella verso il notaio O, posto che non vi è alcuna differenza ontologica tra l'azione esperita nei confronti del primo rispetto a quella proposta nei confronti del notaio O. 11-111.4-7.1) I motivi quarto, quinto, sesto e settimo dei ricorsi di Residence Plaja S.r.l. e di G P sono, in conclusione, fondati e devono essere accolti. 11-111.4-7.2) La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sotto i profili indicati, con mandato alla Corte di rinvio di esaminare quanto ha omesso di esaminare. 11-111.8-9) I restanti due motivi, l'ottavo e il nono, del ricorso della ricorrente principale S.r.l. Residence Plaja, devono essere separatamente scrutinati, in quanto relativi al notaio G S, che non ha compiuto alcun atto tra la P e Giuseppe F, e, pertanto, non è attinto dai motivi di ricorso della seconda ricorrente (e tantomeno da quelli della Banca di credito cooperativo San Francesco). 11-111.8-9.1) L'ottavo motivo è privo di fondamento: addebita al notaio G S di non avere fatto indagini sull'autenticità della procura, ma la provenienza della stessa dal de cuius Giuseppe F era autenticamente risultante dall'atto di autenticazione Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V dell'altro notaio, ossia dell'O, e, dunque, l'assunto è pretestuoso. Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, di cui al motivo (e segnatamente a Cass. n. 01228 del 28/01/2003 Rv. 560035 - 01) è irrilevante, come ha correttamente scritto la Corte territoriale. 11-111.8-9.2) Il nono motivo è, anch'esso, privo di fondamento: esso imputa alla sentenza d'appello di non avere addebitato al notaio S la prova di avere correttamente adempiuto, ma omette di considerare che ricadeva sulla stessa ricorrente Residence Plaja S.r.l. la prova dell'inadempimento e che essa non l'ha fornita e, anzi, la Corte d'Appello ha ritenuto che il notaio S avesse adempiuto ai suoi oneri in relazione al caso di specie. IV) Il ricorso della Banca di credito cooperativo San Francesco S.r.l. IV.1) Sul primo motivo possono essere richiamate le stesse considerazioni svolte a proposito del primo motivo del ricorso (principale) della S.r.l. Residence Plaja e del ricorso della P. Il mezzo è, pertanto, infondato, ove non inammissibile, giusta quanto motivato alle pagg. 11-13. IV.2) La stessa decisione di inammissibilità è per il secondo motivo, nella sua prima parte, che ha contenuto analogo al motivo di pari grado dei due ricorsi S.r.l. Plaja e P, come pure rilevato alla pag. 12 di questa sentenza. IV.2.1) Il secondo motivo del ricorso della Banca San Francesco articola, nel seguito, una censura rivolta alla valutazione della Corte territoriale a proposito dell'assenza di un comportamento omissivo colposo del falsamente rappresentato (Giuseppe F) e sotto tale profilo si enuncia un vizio che non solo non trova rispondenza nell'intestazione del motivo, e comunque inerisce alla valutazione della questione di fatto (quaestio facti), ma neppure prospetta una Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V critica in diritto dell'esatto assunto, della Corte d'Appello, sul fatto del collocarsi il momento in cui il F si attivò in un arco temporale successivo alla stipulazione dell'atto, sicché il motivo è pure assolutamente assertorio. IV.2.2) Per la restante parte (pag. 18) il secondo motivo espone la tesi per cui la Banca, in sede di concessione dell'ipoteca da parte dell'acquirente dal falsus procurator D S, ossia da parte della Residence Plaja S.r.l., sarebbe un terzo estraneo alla sorte del titolo legittimante alla concessione. Il mezzo, in detta sua ultima prospettazione, è infondato in quanto, la Banca è certamente un terzo rispetto al negozio di compravendita concluso dal falso procuratore S, ma è avente causa della parte che in forza di quel negozio ha acquistato, in modo inefficace, nei confronti dell'alienante falsamente rappresentato IV.2.3) Il secondo motivo è, quindi, in parte inammissibile e in parte infondato per le svolte considerazioni. IV.3) Il terzo motivo è privo di pregio, là dove tenta di attribuire all'iscrizione dell'ipoteca una sorta di effetto consumativo della prospettiva di tutela del falsamente rappresentato, in quanto posta in essere dall'acquirente in buona fede e in quanto l'iscrizione sarebbe avvenuta prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in primo grado, da parte del F. La lunga prospettazione svolta è privo di qualsiasi giustificazione giuridica in quanto: nuovamente si preternnette che la Banca è terzo avente causa dell'acquirente e, dunque, risente dell'inefficacia del suo atto di acquito;l'iscrizione ipotecaria non sana in alcun modo il vizio di inefficacia del titolo di \ acquisto del soggetto concedente l'ipoteca, non avendo l'iscrizione ipotecaria, sebbene costitutiva, alcuna efficacia sanante a fronte di un atto d'acquisto viziato dell'immobile, come desumibile, anche a fortiori, da quanto stabilisce l'art. 2822, comma 1, cod. civ., che Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V subordina la valida costituzione del vincolo su beni altrui all'acquisto dell'immobile da parte di chi concede ipoteca. IV.4) Il quarto motivo critica il ragionamento della Corte affermando che per effetto del venir meno dell'efficacia dell'ipoteca la posizione della Banca in ordine alla garanzia della restituzione della somma concessa in mutuo alla Residence Plaja S.r.l. è mutata, nel senso che alla garanzia patrimoniale specifica è sostituta quella generica. In relazione alle condizioni patrimoniali della Residence Plaja S.r.l., considerate a prescindere dall'ipoteca, sarebbe stato certamente configurabile un danno da cd. perdita di chance e sostenere che il danno si configuri solo per il caso che la somma mutuata non venga restituita non è corretto. IV.4.1) Il Collegio ritiene, sul punto, che non risulti, adeguatamente, allegato quel che la creditrice ha fatto: la Banca avrebbe dovuto allegare e dimostrare un diniego della restituzione della somma mutuata a seguito di eventuale risoluzione del contratto di apertura di credito e l'esistenza di condizioni patrimoniali generiche della Residence Plaja S.r.l. inidonee a garantire la restituzione, nonché lamentare le spese aggiuntive per praticare una tutela di tal genere se pure possibile. Senonché, la Banca San Francesco né nell'esposizione del fatto né nell'illustrazione del motivo precisa alcunché al riguardo, e, dunque, il motivo appare privo di decisività. IV.5) Il quinto motivo è manifestamente infondato. A fronte del rigetto della domanda risarcitoria della Banca la Corte territoriale ha adottato la decisione più favorevole in punto di spese, disponendone la compensazione. IV.6) Il ricorso della Banca di credito cooperativo San Francesco è, conclusivamente, rigettato. Vi) L'esame dei ricorsi incidentali del notaio M O.Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V V.I.1) Il primo motivo, indicato con il numero romano III, non è fondato. Esso deduce un inesistente contrasto giurisprudenziale (fra la giurisprudenza evocata dalla sentenza impugnata e quella di cui a Cass. n. 15424 del 10/08/2004 Rv. 575939 - 01, nonché a Cass. n. 28823 del 30/11/2017 Rv. 646191 - 01, evocata nella memoria: basti rilevare che la prima delle due sopra richiamate pronunce ha tra i propri precedenti, nell'archivio Italgiureweb della Corte di Cassazione, la sentenza Cass. n. 8510 del 19/11/1987 Rv. 456038 - 01, richiamata espressamente in termini a pag. 17 della motivazione della sentenza d'appello). Il motivo, inoltre, ignora la motivazione della sentenza, la quale - come emerge dalla seconda proposizione della pagina 17 - ha proprio proceduto alla valutazione delle circostanze del caso, in piena conformità con l'univoco indirizzo giurisprudenziale. Nella memoria del notaio O vengono introdotti, alla pag. 5, elementi di fatto, che si dicono genericamente dedotti nelle fasi di merito, non solo senza fornirne una precisa indicazione ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., ma, ancor prima, in modo comunque irrituale, cioè con una vera e propria integrazione del motivo, inammissibile nella memoria ai sensi dell'art. 380 bis (Cass. n. 05503 del 26/02/2019 Rv 652836 - 01 e in precedenza Cass. n. 30760 del 28/11/2018 Rv. 651598 - 01). V.I.2) Il secondo motivo del ricorso del notaio O (indicato con numero romano IV) è manifestamente infondato: pretende di desumere dal richiamo all'art. 48 cod. pen., che concerne la responsabilità per il fatto di reato, l'esenzione di responsabilità sul piano civilistico della vittima del reato che, pur indotto in errore dalla commissione del reato, abbia comunque concorso con il suo comportamento negligente al danno cagionato al terzo e (o) al Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V cliente. Il motivo omette, inoltre, di considerare che ai fini della responsabilità civile per fatto illecito dolo e colpa sono del tutto equivalenti. V.I.3) Il terzo motivo del ricorso del notaio O (indicato con numero romano V) invoca come fatti integratori di una incidenza dell'art. 1227 cod. civ. una serie di circostanze che afferma essere richiamate nella comparsa conclusionale in appello, ma viene indicato se e dove detti fatti erano stati introdotti nel giudizio di primo grado e, comunque, in quello di appello. La loro invocazione nella conclusionale in appello risulterebbe, pertanto, tardiva. Il motivo è, quindi, inammissibile, perché non esso non fa constare se il giudice d'appello, che di essi non si è occupato, ha fatto male a non occuparsene oppure ha fatto bene e questa seconda evenienza sarebbe stata pienamente giustificata se i fatti fossero stati esposti solo nella conclusionale d'appello. V.I.4) I tre ricorsi incidentali del notaio M O sono, pertanto, rigettati. VI) In conclusione, sono accolti il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo dei ricorsi della Residence Plaja S.r.l. e di P G;rigettati nel reso i suddetti ricorsi e i ricorsi (incidentali) della Banca di credito cooperativo San Francesco e di M O. VI.1) La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame in relazione a quanto qui statuito (segnatamente: punto 11-111.4-7) e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. VII) Conformemente all'enunciato recente della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04: «// Ud. 14/12/2020 CC R.G.N. 17250/2019;estensore: C V giudice dell'impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»), ricorrendo ipotesi di accoglimento, parziale, dei ricorsi della Residence Plaja S.r.l. e di G P, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato con riferimento alle impugnazioni della S.r.l. Residence Plaja e di G P. Avuto riguardo ai ricorsi, incidentali, dell'O e della Banca di credito cooperativo San Francesco società cooperativa, deve, viceversa, darsi atto della sussistenza dei requisiti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto essi sono integralmente rigettati.
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