Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/10/2020, n. 21670

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 08/10/2020, n. 21670
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21670
Data del deposito : 8 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25476/2014 proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
- t- corrente -

contro

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE s.p.a., (C.F. e P. IVA:08360081007) con sede in Roma, viale del Campo Boario n. 56/D, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. R G e C G, R.G.N. 25476/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E L B, relatore Cons. F A-A.D./LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE s.p.a. con domicilio eletto presso i detti Avvocati, con studio in Roma, in via Ofanto n. 18;
— controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2757/13/2014, pronunciata 1'11 dicembre 2013 e depositata il 23 maggio 2014;
udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 16 ottobre 2019 dal Consigliere F A.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli («A.D.») ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 270/09/2012 emessa dalla CTP di Milano.

2. Il Giudice di primo grado, in particolare, aveva accolto l'impugnazione di avviso di accertamento (n. 21141 dell'i aprile 2009) emesso nei confronti della contribuente (concessionaria di rete con relativo nulla osta) per recupero di «maggior PREU», per l'anno 2008, in ordine ad apparecchi, appartenenti alla categoria di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., trasmittenti all'Amministrazione finanziaria dati di gioco non conformi a quelli effettivi.

3. L'appello dell'A.D. fu rigettato dalla CTR che, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, ritenne non responsabile la contribuente, nonostante concessionaria di rete con riferimento ai relativi apparecchi, ex artt. 39, comma 13, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in I. 24 novembre 2003, n. 326) e 39 quater del medesimo decreto, nel testo ratione temporis applicabile. La Commissione, muovendo dal dato ritenuto pacifico dell'identificazione (nella specie) dei soggetti che commisero l'illecito, argomentò dall'interpretazione delle dette norme (in particolare dall'art. 39 quater cit.) per le quali, sempre a detta del Giudice di merito, il concessionario di rete avrebbe dovuto rispondere del R.G.N. 25476/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E L B, relatore Cons. F A-A.D./LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE s.p.a. «maggior PREU», cioè del tributo evaso, solo nel caso di impossibile identificazione del soggetto che aveva commesso l'illecito (art. 39 quater, comma 2, quarto periodo, del d.l. cit.), mentre avrebbe dovuto rispondere del PREU (e non anche del «maggior PREU»), in solido con gli altri soggetti normativamente indicati dal medesimo art. 39 quater, comma 2, ma quinto periodo (qualora non già debitore di tali somme a titolo principale).

4. Contro la sentenza d'appello l'A.D. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, e la contribuente si difende con controricorso (con il quale propone anche eccezione di giudicato, ritenendo esplicanti efficacia espansiva due sentenze di Giudici tributari di secondo grado passate in giudicato tra le stesse parti).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso ~merita accoglimento.

2. Preliminarmente occorre trattare l'eccezione di giudicato sollevata dalla contribuente controricorrente in forza della (pretesa) efficacia espansiva esterna del giudicato relativo a due sentenze emesse da Giudici tributari. Trattasi, in particolare, delle sentenze n. 2768/13/14 e n. 2770/13/14 della CTR della Lombardia in relazione ad altrettante sentenze della CTP di Milano.

2.1. L'eccezione è inconferente (sostanzialmente per le stesse motivazioni per le quali è stata rigettata da questa Corte in altri processi tra le medesime parti, si vedano: Cass. sez. 5, 25/09/2019, n. 23840;
Cass. sez. 5, 28/05/2019, nn. 14544 e 14543). Le invocate decisioni (le cui motivazioni sono peraltro anche in parte trascritte nel controricorso), hanno trattato soltanto la medesima questione giuridica, ossia l'interpretazione dell'art. 39 quater, d.l. n. 269 del 2003, non potendo quindi operare il giudicato esterno con riferimento a questioni interpretative di norme giuridiche. A quanto innanzi, comunque, deve aggiungersi che nulla porta a ritenere che le dette statuizioni abbiano avuto ad oggetto il R.G.N. 25476/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E L B, relatore Cons. F A-A.D./LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE s.p.a. «medesimo rapporto giuridico», costituito con i medesimi soggetti gestori e proprietari e con riferimento ai medesimi apparecchi (cfr. Cass. sez. 5, 29/07/2011, n.16675;
Cass. sez. 5, 03/12/2014, n. 25546). Il rapporto di cui innanzi, comunque in alcun modo esplorato ed illustrato dalle decisioni in questione, non oggetto di esplicita statuizione, è altresì individuato dalla controricorrente in modo non pertinente. Per predicare l'identità del rapporto giuridico al quale è riferibile un giudicato, non è difatti sufficiente raffrontare, come ha fatto la contribuente (cfr. pagg. 3 e ss. del controricorso), i due soggetti che sono stati parte del giudizio, ma occorre far riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel più complesso rapporto sostanziale, che concorrono ad identificare la fattispecie concreta oggetto del giudizio. Parimenti, non si può affermare l'identità della situazione oggettiva a base del rapporto soltanto in forza della circostanza che nel presente giudizio, come in quelli addotti come precedenti costituenti il dedotto giudicato, fosse certa l'avvenuta identificazione degli autori dell'illecito sugli apparecchi di intrattenimento. La contestata responsabilità della concessionaria è stata difatti dedotta dall'A.D. con riferimento a distinte situazioni fattuali, in cui sia il proprietario dei macchinari da gioco che l'esercente dei locali nei quali questi erano installati rivestono ruoli autonomi e peculiari che, a seconda del loro atteggiarsi (anche con riferimento ai diversi esercizi commerciali ove ubicati), avrebbero potuto diversamente incidere anche sulla eventuale sussistenza della responsabilità del concessionario. Quest'ultima, poi, è individuata e delimitata, sotto il profilo oggettivo, dal numero e dalle caratteristiche delle macchine oggetto di verifica e constatazione. Occorre considerare, del resto, che la presente vicenda trae origine da uno specifico accertamento su un apparecchio illecitamente modificato (installato presso la ditta individuale «Caffè Giusto di Maria R.G.N. 25476/2014-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. E L B, relatore Cons. F A-A.D./LOTTOMATICA V DEOLOT RETE s.p.a. Giuseppe»), come emerge dal ricorso sul punto non confutato dal controricorrente) e che il rapporto giuridico in considerazione non ha neppure il carattere «di esecuzione prolungata», né si riferisce a fatti ad «efficacia permanente o pluriannuale» ma si traduce in un evento unitario e definito, ancorato a specifici ed autonomi fatti, la cui identità è presupposto indefettibile per l'operatività del giudicato (cfr. Cass. sez. 5, 09/10/2015, n. 20257), irrilevante restando la loro sussunzione nella medesima disciplina normativa.
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