Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2022, n. 04620

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2022, n. 04620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04620
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAMPAGNA ANTONINO nato a SANTA TERESA DI RIVA il 10/11/1945 CUMIA CONCETTA nato a SANTA TERESA DI RIVA il 21/01/1948 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere L S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

PIETRO MOLINO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 26 maggio 2021 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella del 7 luglio 2020 del Tribunale di Messina, ha condannato A C e C C alla pena di 2 mesi di arresto ed € 20.000 di ammenda per i reati ex artt. 44, lett. a) (capo a), 93, 94 e 95 (capo b) d.P.R. 380/2001, 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 (capo c), per aver realizzato, in concorso tra loro nell'immobile di loro proprietà in contrada Botte del comune di Savoca, l'ampliamento e la chiusura di una tettoia in lamiera coibentata già esistente e su cui gravava un'ordinanza di demolizione del 11/08/2003: i lavori sono stati eseguiti in assenza del permesso di costruire, senza darne preventivo avviso all'Ufficio Genio Civile di Messina, senza la preventiva autorizzazione di tale Ufficio e senza la presentazione dei previsti calcoli di stabilità, in assenza di autorizzazione paesistica, trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico (accertato a Savoca il 01/04/2016). La Corte territoriale ha assolto gli imputati dal reato ex art. 452-terdecies cod. pen. (capo d) perché il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen. La Corte di appello non avrebbe considerato che i fatti contestati sono certamente antecedenti alla data dell'accertamento del 1 aprile 2016;
avrebbe realizzato un'inversione dell'onere della prova in relazione alla data di completamento dei manufatti. In applicazione del principio del favor rei la Corte avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere perché estinti i reati per prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione dell'imputata C C, si deduce il vizio di violazione di legge. La Corte territoriale avrebbe condannato l'imputata quale committente dei lavori ritenendo, erroneamente, che la stessa vi avesse interesse quale proprietaria del terreno;
non sarebbe stata accertata in alcun modo la sussistenza di una sua partecipazione attiva alla condotta incriminata.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'art. 131-bis cod. pen. La Corte di Appello avrebbe fondato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sull'unica ed insufficiente motivazione per cui gli imputati avrebbero proseguito la costruzione di un'altra opera abusiva per la quale, in via amministrativa, era stato emesso l'ordine di demolizione;
non avrebbe valutato correttamente le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e la natura episodica e non abituale della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. I reati ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42/2004, relativi alla edificazione di un manufatto abusivo, se commessi mediante una condotta che si protrae nel tempo, sono permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201), deve ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abitazione, come i locali destinati a garage o magazzino. Inoltre, in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01).
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