Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2019, n. 51570

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2019, n. 51570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51570
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI CI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Ferragonio insiste nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bari sezione del riesame ha rigettato la richiesta ex art. 309 cod.proc.pen. presentata nell'interesse di CH CI e per l'effetto ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 23 maggio 2019, con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione di materiale esplodente da utilizzare per un atto intimidatorio, aggravato dal fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, denominata " Società Foggiana" qualificabile come "frangia della Sacra Corona Unita".

2.Avverso il detto provvedimento ricorre CH CI tramite il suo difensore deducendo:

2.1 Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'articolo 192 cod.proc.pen. nonché mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta, in particolare, che il compendio indiziario è costituito da un'unica conversazione registrata in cui CH afferma che deve andare a prendere "le cipolle e due fuochi" da portare ad altro soggetto;
la difesa aveva dimostrato che si trattava di fuochi pirotecnici da consegnare ad un amico dell'indagato che avrebbe festeggiato il 28 febbraio 2019 il diciottesinno compleanno;
il tribunale ha condiviso la prospettazione accusatoria che si trattasse di materiale esplosivo destinato ad essere utilizzato in attentati estorsivi e ha ipotizzato che l'indagato abbia potuto effettuare un secondo acquisto di fuochi pirotecnici per partecipare ai festeggiannenti, così introducendo nell'iter argomentativo un'ipotesi del tutto sganciata dalle emergenze processuali, mentre gli indizi dovrebbero essere gravi precisi e concordanti e non possono consistere in congetture.

2.2 Violazione di legge in relazione all'omessa valutazione delle memoria difensiva e delle allegazioni depositate in udienza.

2.3 Violazione di legge in relazione all'omessa valutazione della doglianza difensiva con cui si era contestata la qualificazione giuridica della condotta contestata come detenzione di materiale esplodente, da ricomprendere nell'ambito dell'art. 678 cod. pen.

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