Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2011, n. 28337
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A norma dell'art. 182 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis", il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).
Sul provvedimento
Testo completo
28337/11 PERSTRAZIONE - ESENTE COLLI-ESENTE DIRITTI Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE AVV OCATI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20220/2011 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.28337 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. L A RI Primo Pres.te f.f. Ud. 15/11/2011 Presidente Sezione Dott. F M C PU Consigliere Dott. L PI Consigliere Dott. M MA Dott. F FTE Consigliere Dott. B S M - Rel. Consigliere Dott. A CA Consigliere - Dott. PAOLO D'ALESSANDRO Consigliere - ConsigliereDott. F T ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20220-2011 proposto da: G M, elettivamente domiciliato in ROMA, 2011 VIA AURELIA 424, presso lo studio dell'avvocato CIAFFI 843 VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato PICCOLO CARMELO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente Y
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
intimati avversO la decisione n. 82/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Consigliere Dott. BRUNO 15/11/2011 udienza del SPAGNA MUSSO;
V C per delega udito l'Avvocato dell'avvocati C P;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari comunicava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari l'inizio dell'azione penale nei confronti dell'avv. Michael G per i reati di cui agli artt. 61 n. 11 e 640 c.p., commessi in Grumo Appula il 29.3.2002, perché, con artifizi e raggiri, lo stesso avrebbe indotto in errore Macchia Nicola Vito circa l'effettivo ammontare delle somme a lui dovute a titolo di onorari e spese legali, per un'azione risarcitoria promossa contro la compagnia Lloyd Adriatico, così procurandosi un ingiusto profitto in € 40.000,00;
avrebbe il G, inoltre, con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera, fatto versare in suo favore, in contanti, la somma di € 50.000,00, adducendo che tali erano le spese legali liquidate da essa compagnia per le prestazioni espletate e da espletarsi ed omettendo di informare il Macchia circa l'effettivo ammontare dell'importo liquidato, a titolo di spese legali, in solo € 10.000,00. L'avv. G in data 24.5.2005, depositava note illustrative con cui contestava gli addebiti. Il Consiglio veniva in seguito a conoscenza che l'avv. G, con sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, era stato condannato per i fatti in