Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1204
Sentenza
13 febbraio 1999
Sentenza
13 febbraio 1999
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Massime • 2
Ricorre spoglio violento anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà anche soltanto presunta del possessore; presunzione sussistente sempre che manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice silenzio, fatto di per sè equivoco che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza.
Ai fini dell'esercizio dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 cod. civ., il presupposto dell' "animus spoliandi" è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Michele, ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Roberto TRIOLA Consigliere
Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA RI, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 24 presso l'avv. Aurelio Gentili, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA TA, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza di Villa Carpegna, 43 presso l'avv. Elio De Propris, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11878/95 del 12.07.95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 del Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
uditi l'avv. Aurelio Gentili che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Elio De Propris che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Subiaco, con sentenza 28.11.1990, rigettava la domanda, proposta da ON TA
contro
CE RI, di reintegra nel possesso di una striscia di terreno, posta a confine dei fondi di rispettiva proprietà, che l'attrice assumeva occupata dalla convenuta con la erezione di un muro di cinta.
L'appello, interposto dalla ON, veniva accolto dal tribunale di Roma con sentenza 12.07.1985. Il tribunale, rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda, riteneva provato il possesso vantato dall'attrice, considerando irrilevante -attesa la natura possessoria della controversia- l'accertamento del consulente tecnico sul "confine esatto" tra le proprietà;
riteneva parimenti provato lo spoglio denunciato.
Contro la sentenza RI CE ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con memoria.
TA ON resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il