Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 12548

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In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.m. n. 44 del 2011, sicché, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., che siano custoditi nel detto fascicolo informatico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 12548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12548
Data del deposito : 18 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

12548 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati Oggetto: fallimento, Dott. Antonio DIDONE Presidente opposizione allo stato passivo Dott. Andrea SCALDAFERRI Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere R.G.N. Dott. Massimo FERRO Consigliere 3756/2015 Dott. Aldo CENICCOLA Consigliere rel. Cron. 12548 Rep. 1 .(. Ud. 19.4.2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3756\2015 proposto da COMUNE DI CORREGGIO (CF 00341180354), in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dagli avv. Paolo Berruti, Giovanni Bertolani e Giorgio Barbieri, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla v. Flaminia n. 135 ricorrente - क्र

contro

FALLIMENTO EN.COR. s.r.l. (CF 02256420353), in persona del curatore, rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso dagli avv. Luca Zitiello, Ilaria Lenzini e Stefania Iotti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla v. Nazionale n. 204

- controricorrente -

1 1 7 1 5 0 2 avverso il decreto n. 6918/2014 del Tribunale di Reggio Emilia, depositato il 15 dicembre 2014. Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19 aprile 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa A. M. Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con istanza di ammissione al passivo inviata a mezzo EC al curatore in data 14 marzo 2014, il Comune di Correggio domandava in via privilegiata il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della società fallita avente ad oggetto la restituzione dell'importo di € 60.126,84 oltre interessi legali, pari alla somma erogata all'impresa a titolo di anticipazione sul contributo deliberato dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un programma di qualificazione energetica presentato dallo stesso Comune. Proposta dal curatore l'esclusione per inesistenza del credito e comunque per difetto di prova, allegati in sede di osservazioni nuovi documenti da parte del ricorrente, il giudice delegato all'udienza di verifica del 14.4.2014 rigettava la domanda non avendo il richiedente provato il titolo alla restituzione della somma. Proposta opposizione allo stato passivo e richiesta in calce al ricorso l'acquisizione del fascicolo di parte relativo alla fase tempestiva, il Tribunale con decreto del 15.12.2014 rigettava l'opposizione, ritenendo il ricorrente incorso nella decadenza di cui all'art. 99, comma 4, legge fall. e non essendovi altri documenti idonei a comprovare il relativo credito. Avverso tale decreto il Comune propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La curatela fallimentare resiste mediante controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 2 1. Con l'unico motivo di ricorso il Comune deduce la nullità del procedimento e della decisione impugnata ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 99, 95 e 90 legge fall. anche in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili i documenti allegati al fascicolo di parte della fase tempestiva e non riprodotti in sede di opposizione, pur avendo il ricorrente domandato, in sede di ricorso in opposizione, l'acquisizione del fascicolo di parte formato a seguito della presentazione della domanda di ammissione al passivo, unitamente alle osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore ex art. 95 legge fall.

2. Il motivo è fondato.

3. La questione concerne l'interpretazione dell'art. 99 legge fall. nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere "a pena di decadenza l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti" (art. 99, comma 2, n. 4), dovendosi verificare se tale norma imponga o meno al creditore opponente l'onere di depositare i documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo innanzi al giudice delegato e dunque contenuti nel fascicolo di parte.

4. In alcuni precedenti arresti pertinenti al tema, questa Corte ha espresso il principio secondo il quale il creditore avrebbe l'onere di riprodurre siffatti documenti nel giudizio di opposizione, optando per un'interpretazione estensiva della decadenza (che

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