Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/05/2006, n. 10831

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Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli è ammesso, a norma dell'art.111 Cost., per incompetenza, eccesso di potere (giurisdizionale) e violazione di legge, restandone escluse le doglianze relative a valutazioni tecniche o ai presupposti di fatto su cui esse si fondano, o comunque a vizi di motivazione.

Nel processo che si svolge dinanzi alla Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli si applicano, salve le deroghe espresse, le regole ordine del processo civile di cognizione dinanzi al tribunale e quindi, in forza del regime di preclusioni introdotto dalla legge n.353 del 1990, che è inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico a scongiurare l'allungamento dei tempi del processo, la tardiva proposizione di eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/05/2006, n. 10831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10831
Data del deposito : 11 maggio 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI NI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Muzio Clementi, n. 18, presso l'avv. Giuseppe Prudenzano, unitamente all'avv. D'ACUNTO Giuseppe che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro
ASTALDI S.p.A. in persona del direttore generale e procuratore generale ing. Oliva OL, in proprio e quale capogruppo delle Imprese associate Impregilo S.p.A. e Costruire S.p.A. in relazione alla procedura espropriativa avviata quale concessionaria della SEPSA S.p.A., e in proprio e quale capogruppo delle imprese associate ICLA S.p.A. (già Fondedile S.p.A.) e Impregilo S.p.A. in relazione alla procedura espropriativa avviata quale concessionaria del Presidente della Giunta Regionale del la Campania quale Commissario Straordinario di Governo, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14, presso l'avv. Cesareo Romano Gerardo, che unitamente agli avv.ti Francesco Romano Cesareo e Dante Grossi la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

- controricorrente ricorrente incidentale -
e
SEPSA S.P.A., in persona dell'amministratore delegato avv. Bianco Raffaello, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli, n. 76, presso l'avv. Alfredo Del Vecchio (studio Liberati e D'Amore) unitamente all'avv. Francesco Del Vecchio, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - COMMISSARIO LIQUIDATORE, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

- resistente -
avverso la sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli n. 27 pubblicata il 4 dicembre 2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20 aprile 2006 dal Relatore Cons. Dr. Ugo VITRONE;

udito l'avv. Giuseppe D'ACUNTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto dei primi sette motivi del ricorso principale e l'accoglimento dell'ottavo e del no In no motivo, il rigetto del ricorso incidentale autonomo e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2002 OL NO conveniva in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli la S.p.A. SEPSA e la S.p.A. AL, in proprio e quale capogruppo dell'associazione temporanea di imprese con la S.p.A. ICLA, la S.p.A. Impregilo e la S.p.A. Costruire, per sentir determinare l'indennità di occupazione legittima per i beni di sua proprietà destinati al potenziamento della ferrovia Circumflegrea e parzialmente inutilizzati, con esclusione di ogni decurtazione del 40% e con il risarcimento del maggior danno derivante sia dalla mancata utilizzazione dei beni occupati sia dalla svalutazione monetaria.
Esponeva che con ordinanza commissariale del Presidente della Giunta Regionale Campana n. 52 del 13 maggio 1989 era stata disposta l'occupazione di urgenza del fondo censito nel nuovo catasto terreni al foglio 91, particelle 125, 487, 529, 631 e 500 per una superficie complessiva di mq. 1.610, destinato al potenziamento della tratta Piave-Pianura;
che con ordinanza n. 265 del 9 dicembre 1991 l'occupazione era stata poi prorogata sino al 31 dicembre 1993;
che con ordinanza n. 449 del 9 dicembre 1993 era stata disposta la revoca del vincolo espropriativo;
che successivamente, con decreto prefettizio n. 40262/2 del 18 aprile 1997 era stata disposta l'occupazione d'urgenza di altri beni di sua proprietà composti da terreni, immobili urbani e sovra strutture, censiti in catasto al foglio 91, particelle 631, 529, 500, 487, 552, 1632, 107, 108, 109 e 111, per una superficie complessiva di mq. 2.921, destinati al potenziamento della tratta Montesanto-Quarto;
che le indennità offerte erano state rifiutate. Sosteneva che per la superficie non più espropriata l'indennità avrebbe dovuto essere calcolata secondo il suo valore venale dal momento dell'occupazione sino all'effettiva restituzione dell'area occupata, che doveva tenersi conto del particolare valore degli immobili e delle sovrastrutture demolite trattandosi di cespiti inclusi nel programma integrato in località Pianura in variante al Piano Regolatore Generale.
La soc. AL eccepiva il difetto di giurisdizione della Giunta Speciale con riferimento alla seconda procedura espropriativa e l'inammissibilità ed infondatezza delle domande contro di essa proposte.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Presidente della Giunta Regionale Campana nella sua qualità di Commissario Liquidatore della Gestione fuori bilancio ai sensi della L. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, comma 18. la quale, nel costituirsi, eccepiva l'inammissibilità delle domande avanzate nei confronti dell'Amministrazione statale e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in tale sede, la soc. AL eccepiva la prescrizione del diritto all'indennità di occupazione legittima per il decennio anteriore alla proposizione della domanda.
Con sentenza del 6 novembre - 4 dicembre 2003 la Giunta Speciale per le Espropriazioni dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in ordine alla procedura promossa con riferimento ai beni occupati con decreto prefettizio del 18 aprile 1997;
escludeva la legittimazione passiva del Presidente della Giunta Regionale Campana nella sua qualità di Commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio, nonché quella della soc. SEPSA S.p.A.;

affermava la legittimazione passiva della soc. AL, determinava l'indennità virtuale di espropriazione per i beni occupati secondo la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 trattandosi di occupazione parziale, e liquidava l'indennità di occupazione legittima in misura corrispondente all'interesse legale sull'importo spettante anno per anno con gli interessi legali sulle singole annualità, con decorrenza dal decennio anteriore alla notificazione della citazione introduttiva del giudizio (17 giugno 1991), e sino alla data dell'ordinanza di revoca dell'occupazione (9 dicembre 1993), ritenendo prescritte le pregresse annualità, e ne ordinava il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;
rigettava infine per difetto di prova la domanda di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Contro la sentenza ricorre per Cassazione OL NO con nove motivi.
Resiste la S.p.A. AL in proprio e nella qualità di cui in epigrafe con controricorso contenente ricorso incidentale autonomo affidato a tre motivi e ricorso incidentale condizionato illustrati da memoria.
Resiste con controricorso anche la S.p.A. SEPSA.
Non ha presentato difese, ma solo atto di costituzione per la discussione, il Presidente della Giunta Regionale Campana quale Commissario Liquidatore della gestione fuori bilancio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Dev'essere quindi dichiarata l'inammissibilità del controricorso della S.p.A. SEPSA per difetto di interesse a contraddire non essendo stata impugnata la statuizione relativa alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva emessa nel suoi confronti. Ciò premesso, motivi di ordine logico inducono ad esaminare con priorità il ricorso incidentale autonomo, e, in particolare, 11 secondo motivo con il quale

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