Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2022, n. 34927

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2022, n. 34927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34927
Data del deposito : 21 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: S M nato a CISTERNA DI LATINA il 27/09/1962 DI S C nato a LATINA il 24/01/1963 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A E;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. G P e dell'avv. L A M, in qualità di difensori di D S C che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 2 dicembre 2013, con cui S M era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 73, commi 1 e 1-bis, n. 309 del 1990, per la cessione di gr. 10 di cocaina a D S C (cl. 63) in data antecedente al 7 novembre 2003 e gr. 37 di cocaina a D S G in date 14 novembre 2003 e 17 dicembre 2003 (capo P) nonché D S C (cl. 63) alla pena di anni 4 e mesi due di reclusione ed euro 21.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per l'acquisto di imprecisati quantitativi di cocaina in date 7 novembre 2003 e 10 dicembre 2003. 1.1. In ordine alla posizione di D S C cl. 1963, la Corte di merito ha escluso potersi configurare la nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa in data 12 ottobre 2011, con la quale era stata disposta l'acquisizione dei brogliacci di ascolto delle intercettazioni telefoniche, poi utilizzati in sede dibattimentale per la decisione. L'organo giudicante ha ritenuto corretto il procedimento logico motivazionale adottato dal Tribunale con l'ordinanza del 12 ottobre 2011, con la quale, su richiesta del P.M., ai fini dell'utilizzabilità per la decisione, erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento il complesso dei brogliacci predisposti dalla P.G. sulle attività di ascolto delle intercettazioni telefoniche autorizzate e la consulenza tecnica di trascrizione delle conversazioni redatta dall'incaricato del P.M. nella fase delle indagini preliminari. Il Tribunale, dopo aver disposto nella fase dell'istruttoria dibattimentale perizia trascrittiva sulle conversazioni intercettate, prendeva atto della sua impossibilità di espletamento per lo smarrimento dei supporti magnetici, circostanza peraltro non contestata dalle difese degli imputati;
accertava l'effettiva esistenza in origine di detti supporti sui quali erano incise le conversazioni intercettate, come emergente dalla esistenza dei verbali delle operazioni compiute e dei brogliacci redatti da ufficiali di P.G., peraltro confermato in sede di esame testimoniale degli stessi operanti di P.G.. Il Tribunale ha logicamente equiparato la condizione di completo deterioramento dei supporti magnetici in origine esistenti a quella di smarrimento, perché in en- trambe le situazioni erano impossibili l'ascolto e la trascrizione dei colloqui ascoltati;
ha poi applicato il principio giurisprudenziale, secondo il quale, in caso di colloquio regolarmente registrato e di supporto magnetico in seguito non più utilizzabile, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere fornita tramite i normali mezzi probatori tra i quali i brogliacci di P.G. di cui all'art. 268, comma 2, cod. pen. e la k/ deposizione del verbalizzante.La Corte territoriale ha rilevato che la registrazione autorizzata delle operazioni di intercettazione era certamente esistita, sicché ha escluso la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen.. Stante la tassatività delle cause di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e poiché l'art. 271 cod. proc. pen. non prevede, tra queste, lo smarri- mento o il deterioramento dei supporti magnetici, deve ritenersi che tale sopravve- nuta condizione non renda inutilizzabile il risultato delle intercettazioni. La Corte di merito, quindi, di fronte all'assoluta impossibilità di utilizzo dei sup- porti magnetici per l'ascolto e la trascrizione, ha ritenuto irrilevante la differenza tra smarrimento o totale deterioramento degli stessi, decidendo di acquisire la prova del colloquio e del suo contenuto tramite i normali mezzi probatori, come i brogliacci di P.G. di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. e la deposizione del verbalizzante. Secondo la Corte territoriale, il Tribunale, ai fini della decisione, ha correttamente acquisito i brogliacci predisposti dagli organi di P.G. sulle attività di ascolto delle in- tercettazioni telefoniche autorizzate e la consulenza tecnica di trascrizione delle stesse conversazioni redatta dal consulente tecnico del P.M. nella fase delle indagini preliminari (quest'ultima solo come riscontro di quanto riportato nei brogliacci).

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. S M (due motivi di impugnazione).

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la Corte capitolina si è limitata a reiterare il percorso motivazionale già adottato dalla prima sentenza di merito, senza sottoporre a vaglio critico gli spe- cifici motivi di impugnazione. Nella vicenda in esame, si verteva in tema di droga parlata, in mancanza di qualsiasi attività di riscontro e del sequestro di stupefacenti. In violazione degli artt. 268, commi 1 e 2, e 271 cod. proc. pen., il Tribunale disponeva l'acquisizione dei brogliacci, ritenendo sufficiente, per il raggiungimento della prova, assieme all'audizione del teste ufficiale di polizia che aveva svolto le indagini, per giustificare la condanna di S M. Inoltre, non è stato provato che egli avesse predisposto l'accordo nei tre episodi contestatigli. La semplice inte- stazione dell'auto VW New Beetle tg. BZ 809AB, ove erano intercettate le conversa- zioni, non era seguita da riscontri.

3.2. Vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla dosimetria della pena.

4. DI S C (sette motivi di impugnazione) 4.1. Vizio di motivazione in relazione alle doglianze avanzate dalla difesa in sede di appello. Si deduce che la Corte territoriale si è limitata a riprodurre le motivazioni addotte dal Tribunale di Latina senza addentrarsi nella disamina e soluzione delle problema- tiche sottoposte alla sua attenzione mediante l'atto di impugnazione relative all'ordi- nanza di acquisizione dei brogliacci di ascolto delle intercettazioni telefoniche ritual- mente impugnata mediante l'atto di appello, e alla valutazione di tali elementi di prova, di esclusione di responsabilità per i reati contestati e di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2. Violazione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. nel testo vigente per i procedimenti penali iscritti prima del 31 agosto 2020, 431, 514 e 526 cod. proc. pen.;
travisamento della prova e vizio di motivazione. Si osserva che le prove si formano nel contraddittorio delle parti, salva l'ipotesi che l'imputato abbia accettato la deroga a tale regola e, cioè, in caso di richiesta di rito alternativo (quali il rito abbreviato o il patteggiamento) ovvero di consenso all'ac- quisizione di atti di indagine a formazione unilaterale. In particolare, non possono entrare a comporre il materiale utilizzabile ai fini della decisione gli atti assunti o compiuti nel corso delle indagini e, segnatamente, le trascrizioni informali compiute dalla P. G. deputata all'ascolto delle intercettazioni (i cd. brogliacci). La Corte di merito ha erroneamente equiparato le ipotesi di deterioramento e di smarrimento dei supporti magnetici, che presuppone la pregressa esistenza e la loro consegna alla Procura della Repubblica. Le prove documentali, che secondo la Corte di merito dimostravano l'esistenza dei supporti magnetici di registrazione (l'attesta- zione di deposito dei medesimi presso la Procura della Repubblica di Latina del 6 febbraio 2006 e la consulenza tecnica del P.M.), invece provavano il contrario, con conseguente travisamento della prova. Tale vizio ricorre quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi