Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2022, n. 34927
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NI MA nato a [...] il [...] DI IO TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. EP Poscia e dell'avv. Luca Amedeo Melegari, in qualità di difensori di Di SI IN che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 2 dicembre 2013, con cui NI IM era stato condannato alla pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 22.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 73, commi 1 e 1-bis, n. 309 del 1990, per la cessione di gr. 10 di cocaina a Di SI IN (cl. 63) in data antecedente al 7 novembre 2003 e gr. 37 di cocaina a Di SI EP in date 14 novembre 2003 e 17 dicembre 2003 (capo P) nonché Di SI IN (cl. 63) alla pena di anni 4 e mesi due di reclusione ed euro 21.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per l'acquisto di imprecisati quantitativi di cocaina in date 7 novembre 2003 e 10 dicembre 2003. 1.1. In ordine alla posizione di Di SI IN cl. 1963, la Corte di merito ha escluso potersi configurare la nullità dell'ordinanza dibattimentale emessa in data 12 ottobre 2011, con la quale era stata disposta l'acquisizione dei brogliacci di ascolto delle intercettazioni telefoniche, poi utilizzati in sede dibattimentale per la decisione. L'organo giudicante ha ritenuto corretto il procedimento logico motivazionale adottato dal Tribunale con l'ordinanza del 12 ottobre 2011, con la quale, su richiesta del P.M., ai fini dell'utilizzabilità per la decisione, erano stati acquisiti al fascicolo del dibattimento il complesso dei brogliacci predisposti dalla P.G. sulle attività di ascolto delle intercettazioni telefoniche autorizzate e la consulenza tecnica di trascrizione delle conversazioni redatta dall'incaricato del P.M. nella fase delle indagini preliminari. Il Tribunale, dopo aver disposto nella fase dell'istruttoria dibattimentale perizia trascrittiva sulle conversazioni intercettate, prendeva atto della sua impossibilità di espletamento per lo smarrimento dei supporti magnetici, circostanza peraltro non contestata dalle difese degli imputati;
accertava l'effettiva esistenza in origine di detti supporti sui quali erano incise le conversazioni intercettate, come emergente dalla esistenza dei verbali delle operazioni compiute e dei brogliacci redatti da ufficiali di P.G., peraltro confermato in sede di esame testimoniale degli stessi operanti di P.G.. Il Tribunale ha logicamente equiparato la condizione di completo deterioramento dei supporti magnetici in origine esistenti a quella di smarrimento, perché in en- trambe le situazioni erano impossibili l'ascolto e la trascrizione dei colloqui ascoltati;
ha poi applicato il principio giurisprudenziale, secondo il quale, in caso di colloquio regolarmente registrato e di supporto magnetico in seguito non più utilizzabile, la prova del colloquio e del suo contenuto può essere fornita tramite i normali mezzi probatori tra i quali i brogliacci di P.G. di cui all'art. 268, comma 2, cod. pen. e la k/ deposizione del verbalizzante.La Corte territoriale ha rilevato che la registrazione autorizzata delle operazioni di intercettazione era certamente esistita, sicché ha escluso la violazione dell'art. 268 cod. proc. pen.. Stante la tassatività delle cause di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e poiché l'art. 271 cod. proc. pen. non prevede, tra queste, lo smarri- mento o il deterioramento dei supporti magnetici, deve ritenersi che tale sopravve- nuta condizione non renda inutilizzabile il risultato delle intercettazioni. La Corte di merito, quindi, di fronte all'assoluta impossibilità di utilizzo dei sup- porti magnetici per l'ascolto e la trascrizione, ha ritenuto irrilevante la differenza tra smarrimento o totale deterioramento degli stessi, decidendo di acquisire la prova del colloquio e del suo contenuto tramite i normali mezzi probatori, come i brogliacci di P.G. di cui all'art. 268, comma 2, cod. proc. pen. e la deposizione del verbalizzante. Secondo la Corte territoriale, il Tribunale, ai fini della decisione, ha correttamente acquisito i brogliacci predisposti dagli organi di P.G. sulle attività di ascolto delle in- tercettazioni telefoniche autorizzate e la consulenza tecnica di trascrizione delle stesse conversazioni redatta dal consulente tecnico del P.M. nella fase delle indagini preliminari (quest'ultima solo come riscontro di quanto riportato nei brogliacci).
2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
3. NI MA (due motivi di impugnazione).
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si deduce che la Corte capitolina si è limitata a reiterare il percorso motivazionale già adottato dalla prima sentenza di merito, senza sottoporre a vaglio critico gli spe- cifici motivi di impugnazione. Nella vicenda in esame, si verteva in tema di droga parlata, in mancanza di qualsiasi attività di riscontro e del sequestro di stupefacenti. In violazione degli artt. 268, commi 1 e 2, e 271 cod. proc. pen., il Tribunale disponeva l'acquisizione dei brogliacci, ritenendo sufficiente, per il raggiungimento della prova, assieme all'audizione del teste ufficiale di polizia che aveva svolto le indagini, per giustificare la condanna di NI IM. Inoltre, non è stato provato che egli avesse predisposto l'accordo nei tre episodi contestatigli. La semplice inte- stazione dell'auto VW New Beetle tg. BZ 809AB, ove erano intercettate le conversa- zioni, non era seguita da riscontri.
3.2. Vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla dosimetria della pena.
4. DI IO TI (sette motivi di impugnazione) 4.1. Vizio di motivazione in relazione alle doglianze avanzate dalla difesa in sede di appello. Si deduce che la Corte territoriale si è limitata a riprodurre le motivazioni addotte dal Tribunale di Latina senza addentrarsi nella disamina e soluzione delle problema- tiche sottoposte alla sua attenzione mediante l'atto di impugnazione relative all'ordi- nanza di acquisizione dei brogliacci di ascolto delle intercettazioni telefoniche ritual- mente impugnata mediante l'atto di appello, e alla valutazione di tali elementi di prova, di esclusione di responsabilità per i reati contestati e di