Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23182

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2018, n. 23182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23182
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10070-2016 proposto da: T V, domiciliato ex lege in ROM, PRESSO la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A M giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro 1657 SINALUISA GLORIA MRIBEL, BORJA SEGURA MRIO ALCIDAR, elettivamente domiciliati in ROM, VIA G.G. BELLI, 27, presso lo studio dell'avvocato G M G, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato G C giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

A S, PRONTO CASA DI FINARDI GIUSEPPINA & C S, STUDIO EUROPA SERVIZI IMMOBILIARI DI CRAFA ANNA MRIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 254/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C M che ha concluso per l'inammissibilità e comunque rigetto del gravame;
udito l'Avvocato P M per delega;

FATTI DI CAUSA

Con atto pubblico a rogito dott. V T, B S e Sinaluisa G M acquistarono in data 28/2/2008 da A S un appartamento sito in piano interrato di un complesso immobiliare di C B. Nell'atto di compravendita si diede atto che la parte venditrice aveva dichiarato di aver presentato domanda di condono per il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad uso residenziale ma contestualmente si dichiarava che era venduta come di categoria A3 e non come catagoria C/2. Successivamente alla stipula dell'atto, in data 9/5/2008 il Comune di C B comunicò al venditore il diniego del permesso di condono, sicchè i compratori convennero il venditore davanti al Tribunale di Monza per sentir pronunciare la risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio e la restituzione del prezzo, in subordine la riduzione del prezzo e la restituzione del maggior importo versato, oltre al risarcimento danni. Venne convenuto in giudizio anche il notaio Tacchini, chiedendo accertarsi la sua responsabilità professionale e la condanna al risarcimento dei danni. Per quel che ancora rileva in questa sede, il notaio chiese il rigetto della domanda assumendo che la scheda catastale dell'immobile recava la categoria A3 e che in tale qualità era stato già oggetto di un precedente contratto di compravendita, stipulato da altro notaio, sicchè l'obbligo di effettuare le visure catastali doveva ritenersi assolto. Il Tribunale di Monza riconobbe la gravità dell'inadempimento, pronunciando la risoluzione del contratto di compravendita, la condanna alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni e, per quel che ancora rileva in questa sede, in ordine alla responsabilità del notaio, affermò che il medesimo non avrebbe potuto limitarsi a registrare passivamente la volontà delle parti ma avrebbe avuto l'obbligo di svolgere tutte le visure catastali, non essendo stato esonerato in tal senso dalle parti. Dopo aver esaminato l'atto di provenienza il notaio avrebbe dovuto avvedersi che la descrizione dell'immobile ivi contenuta non corrispondeva alla descrizione riportata nell'atto di compravendita, specialmente in presenza di una domanda di condono che avrebbe dovuto illuminare circa la condizione dell'immobile. Il Tribunale, pertanto, condannò il notaio a restituire la somma percepita a titolo di compenso professionale e ai danni. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 26/1/2016, ha rigettato l'appello confermando la responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 1176 c.c. e dunque non solo per quanto accertato nel rogito ma anche per tutte le attività preparatorie, con particolare riguardo alle visure catastali e ipotecarie, obblighi intrinseci all'art. 1176 c.c. e successivamente recepiti dal legislatore con il d.l. n. 78 del 2010. Avverso quest'ultima sentenza il dott. V T propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Mario Alcidar B S.
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